Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18679 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18679 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME nato a CATANIA il 13/08/1983
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME<;· avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data GLYPH .2U2Zl la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza del 4.7.2022, ha ridotto la pena inflitta in primo grado all’imputato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;
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Rilevato che il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo dei motivi di appello e non arriva a confutare specificamente la non illogica motivazione dei giudici di secondo grado, i quali, con particolare riferimento all’elemento psicologico del reato contestato, hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di violazione del divieto per il sorvegliato speciale di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi (Sez. 1, n. 37163 del 19/7/2019, Rv. 276945 – 01);
Rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i giudici dell’appello hanno adeguatamente escluso la ravvisabilità della particolare tenuità, in considerazione della gravità del fatto, caratterizzatosi per un considerevole numero di incontri con soggetti pregiudicati in un arco temporale limitato e quindi sintomatico di abitualità del comportamento, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma senza la necessità della disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 dell’8/11/2018, Rv. 274647 – 01), di guisa che è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/6/2018, Rv. 273678 – 01);
Rilevato che il terzo motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche richiama in modo inconferente elementi di dubbio sulla sussistenza stessa del
reato, mentre la motivazione della Corte d’Appello, basata sui precedenti dell’imputato, è del tutto congrua e aderente al principio, costantemente affermato
dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra
gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv.
279549 – 02);
Ritenuto, pertanto, che, alla luce di quanto fin qui osservato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025