Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51394 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51394 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPODRISE( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 17 febbraio 2023 la Corte di appello di Bologna ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME per ottenere la revoca o l’attenuazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per la durata di quattro anni, emessa a suo carico il 24 gennaio 2020 dalla medesima Corte di appello, in quanto ritenuta socialmente pericolosa a seguito della commissione di numerosi reati contro il patrimonio.
La COGNOME aveva evidenziato, nel proprio ricorso, che i reati in questione consistevano per lo più in piccole truffe commesse in danno dei clienti della sua agenzia immobiliare, che la maggioranza dei relativi procedimenti si era conclusa o si stava concludendo con la remissione della querela, a seguito della restituzione del denaro sottratto, e che dopo l’applicazione della misura ella non aveva avuto contatti con soggetti gravati da precedenti penali, ad eccezione della persona autorizzata ad accompagnarla al lavoro e del suo convivente.
La Corte di appello, sulla base dell’informativa appositamente richiesta alla Questura di Bologna, ha escluso l’asserita cessazione della pericolosità della istante, ribadendo una precedente decisione di rigetto di analoga istanza di revisione, emessa in data 15 ottobre 2021, avendo ella violato in due occasioni l’obbligo di soggiorno ed accompagnandosi frequentemente a soggetti pregiudicati, uno dei quali è il suo compagno.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo censura il travisamento della prova, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per avere omesso di valutare i fatti allegati nella memoria depositata.
La Corte ha confermato la sua pericolosità sulla base di un’informativa di polizia che contiene dati e fatti non veritieri, come evidenziato nella memoria da lei depositata, o comunque molto risalenti nel tempo. In particolare ella non ha violato l’obbligo di soggiorno recandosi, in due occasioni, presso l’unità locale della RAGIONE_SOCIALE perché ella, inizialmente licenziata da tale ditta, è stata riassunta ed ha ripreso a recarsi presso quel luogo di lavoro sulla base dell’autorizzazione originariamente concessale, avendo la stessa Corte di appello affermato, a seguito di una sua richiesta, non essere necessaria una nuova autorizzazione. La Corte di appello non ha esercitato alcun controllo su detta informativa, e ha omesso di motivare sul punto, nonostante che nella memoria difensiva la sua erroneità fosse stata provata.
L’informativa non è, quindi, veritiera neppure laddove riferisce che ella è dipendente di una diversa società, ove lavora anche un soggetto pregiudicato.
Inoltre l’informativa riferisce, pur essendo tale circostanza irrilevante per la valutazione della pericolosità, che ella ha aperto una Partita Iva che non risulta censita nella banca dati Argo, senza valutare che l’apertura è avvenuta solo pochi giorni prima della stesura dell’informativa, tempo insufficiente per la sua regolarizzazione, e che questa è successivamente intervenuta, come dimostrato nella citata memoria difensiva.
2.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., per la falsa applicazione di legge in merito all pericolosità derivante dalla frequentazione del proprio compagno, quale soggetto pregiudicato.
La ricorrente chiede alla Corte di legittimità di affermare se, al fine di non violare il divieto di frequentare soggetti pregiudicati, la persona sottoposta alla misura di prevenzione debba recidere i rapporti familiari o affettivi qualora il familiare o il compagno abbia riportato condanne penali. Il valutare negativamente il fatto di mantenere rapporti con soggetti pregiudicati, quando siano i propri familiari, avrebbe evidenti profili di incostituzionalità.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, in ogni caso, è errata e frutto di travisamento, in quanto fonda la valutazione di persistenza della pericolosità sulla sua frequentazione del bar gestito dal proprio convivente, pregiudicato, solo per il fatto che ella è stata vista entrare in detto locale, sul fatto di convive ufficialmente con detto soggetto, e sul fatto di essere stata una volta accompagnata presso la stazione dei Carabinieri dal figlio di questi, giovane incensurato. Assurda, poi, è un’annotazione di polizia giudiziaria circa il fatto che ella non era in casa in un orario in cui le è consentita la libera circolazione, essendo evidente la differenza tra una misura di prevenzione e gli arresti domiciliari ed avendo ella, comunque, dimostrato di essersi semplicemente recata nello scantinato del palazzo. Il suo convivente, poi, è pregiudicato solo per una condanna molto risalente nel tempo e non è stato mai ritenuto socialmente pericoloso.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame, ritenendo il ricorso fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.
Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello non risulta avere esaminato e valutato la memoria depositata dalla ricorrente e i documenti d essa allegati, che smentiscono, in molti punti, l’informativa che afferma essere state commesse numerose violazioni dell’obbligo di soggiorno e delle sue prescrizioni, violazioni a causa delle quali i giudici hanno escluso la cessazione della pericolosità della donna.
La giurisprudenza di legittimità non è univoca in merito agli effetti e alle conseguenze dell’omesso esame di una memoria difensiva. Vi sono pronunce che ritengono nullo il provvedimento emesso dal giudice senza il previo esame di una memoria dal contenuto rilevante (vedi Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Rv. 282972), ed altre che escludono tale effetto (vedi Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578). Anche le pronunce che escludono che l’omessa valutazione di una memoria difensiva comporti la nullità del provvedimento, però, ritengono che tale omissione possa influire sulla correttezza e logicità della decisione adottata: «L’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio» (Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739).
Nel presente caso la memoria difensiva, e i documenti ad essa allegati, sono diretti a dimostrare l’insussistenza delle violazioni dell’obbligo di soggiorno riferite nell’informativa di polizia, in quanto gli allontanamenti dal territorio residenza sarebbero stati autorizzati dalla stessa Corte di appello, e le frequentazioni di soggetti pregiudicati sarebbero limitate alla persona di tale NOME COGNOME, con il quale la ricorrente ha in corso una convivenza more uxorio. Non vi è dubbio che le obiezioni difensive, se ritenute fondate, influiscono sulla correttezza logico-giuridica della motivazione, potendo comportare l’esclusione di una o più delle asserite violazioni dell’obbligo di soggiorno, esclusione che imporrebbe una nuova valutazione circa la permanenza della pericolosità sociale della ricorrente.
Il provvedimento impugnato è dunque carente, contraddittorio e manifestamente illogico laddove ha dichiarato sussistere l’illiceità degli spostamenti della ricorrente, senza valutare l’esistenza e la possibile rilevanza dell’autorizzazione originariamente concessa, e confermata dalla Corte di appello di Bologna in data 07/12/2021, e laddove ha dichiarato violato l’obbligo di “7 —) soggiorno per essersi la COGNOME accompagnata con «pregiudicati», cioè più
soggetti, oltre al proprio convivente, peraltro non indicati nominativamente, senza valutare l’effettività della frequentazione e l’esistenza di pregiudizi a loro carico.
Esso deve, pertanto, essere annullato, in accoglimento del primo motivo di ricorso.
2. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.
Il giudice di rinvio provvederà a valutare l’effettiva sussistenza di una violazione dell’obbligo di soggiorno nel caso di frequentazione del convivente, alla luce della posizione assunta da questa Corte, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i relazione all’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., con riferimento alla violazione, da parte del sorvegliato speciale, della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è irrilevante il suo rapporto di parentela o affinità con tali persone, potendo egli in ogni tempo, qualora ne abbia necessità per motivi leciti, formulare apposita istanza volta ad ottenere di essere autorizzato ad incontrare i familiari, ancorché versino nelle predette situazioni» (Sez. 1, n. 5396 del 01/12/2020, dep. 2021, Rv. 280974). Provvederà altresì a valutare, esaminata l’effettiva pericolosità del soggetto e la rilevanza del suo pregiudizio, se la sua frequentazione dimostri la persistenza di pericolosità sociale della ricorrente.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 21 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid