Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16067 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a CATANNOME
avverso il decreto in data 17/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI CATAN-
NOME;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME chiede la cassazione del decreto del 17/11/ 2023 con il quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il decreto del Tribunale di Catanzaro in data 13/07/2023, di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di quattro anni, con obbligo di soggiorno ex art. 4, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. n. 159 del 2011, quale soggetto che vive abitualmente anche in parte di proventi di delitto.
Deduce:
Violazione di legge in riferimento all’art. 4, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. n 159 del 2011.
Il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione per la mancata considerazione delle criticità evidenziate dalla difesa, con particolare riguardo: alla produzione documentale costituita dalla sentenza del G.u.p. che assolveva COGNOME
da un fatto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e lo condannava per un solo fatto dello stesso reato, ma risalente al 2018; al periodo di detenzione subito da COGNOME, pari a quasi quattro anni.
Evidenzia, dunque, come lo stato di detenzione subito implicasse la necessità di un rinnovato giudizio circa l’attualità della pericolosità sociale del prevenuto.
Giudizio che, secondo il ricorrente, è mancato nel caso in esame, con la conseguente configurazione del vizio di omessa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dal ricorso emergono due censure, delle quali con l’una si denuncia l’omessa motivazione in relazione alle allegazioni difensive e con l’altra si assume che in presenza di un lungo periodo detentivo, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare l’attualità della pericolosità, in coerenza con la pronuncia della Corte costituzionale n. 291 del 03/12/2013 e con i successivi pronunciamenti di questa Corte, allineatisi sull’affermata necessità di verificare l’attualità della pericolos sociale quando il prevenuto abbia subito un periodo di detenzione.
1.1. La prima censura è inammissibile in quanto impinge vizi della motivazione, là dove in sede di prevenzione è possibile sollevare soltanto censure relative alla violazione di legge.
La Corte di appello ha ritenuto che la pericolosità sociale di COGNOME emergesse dal suo coinvolgimento in procedimenti penali per reati in materia di stupefacenti, estorsione e usura, perpetrati in un lungo lasso temporale, tale da far emergere la stabilità delle condotte delittuose. Tale evenienza è stata altresì correlata a plurime frequentazioni, protratte nel tempo, con soggetti intranei ad ambienti criminali ovvero gravati da precedenti penali e di polizia in materia di armi, stupefacenti e contro il patrimonio.
La presenza di una motivazione adeguata in punto di pericolosità sociale restringe l’ambito delle censure promuovibili avverso un provvedimento pronunciato in materia di misure di prevenzione.
Va ricordato, infatti, che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge, (Sez. 2 – , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01).
Nel caso in esame la motivazione non è né inesistente, né apparente nel senso ora prospettato, mentre la censura di non aver preso in esame tutti i singoli
2 GLYPH
elementi esposti con l’impugnazione costituisce una doglianza del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
1.2. La seconda censura è infondata.
Con essa il ricorrente evidenzia che il prevenuto si trova in stato di detenzione da quattro anni e sostiene che tale circostanza rende necessaria la verifica dell’attualità della pericolosità.
1.2.1. A tale riguardo va rilevato che, in effetti, la Corte di appello ha ritenut l’attualità della pericolosità sociale sulla base di circostanze fattuali risalenti al 20 (stabili frequentazioni nel 2018, 2019 e 2020, con soggetti intranei ad ambienti criminali ovvero gravati da precedenti penali e di polizia in materia di armi, stupefacenti e contro il patrimonio), ma non ha considerato che COGNOME COGNOME trova in stato di detenzione per espiazione pena sin dal 2020, per effetto della condanna inflittagli in via definitiva per i reati di estorsione e usura.
A tale proposito va rimarcato come nell’attuale assetto normativo e giurisprudenziale (di legittimità e costituzionale), lo stato detentivo non può essere trascurato dal giudice che disponga una misura di prevenzione personale, attesa la necessità di confrontarsi con gli eventuali effetti prodotti nella persona interessata che sia soggetta a restrizione in carcere, in ragione del trattamento penitenziario cui viene sottoposto, specificamente finalizzato al suo recupero sociale, in attuazione del precetto costituzionale che assegna alla pena una funzione rieducativa (art. 27, terzo comma, Cost.), (in tal senso, cfr. in motivazione, Corte costituzionale, sentenza n. 291 del 2013).
La Corte costituzionale -con la sentenza ora menzionata- ha tenuto a sottolineare che «già in linea generale, il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione».
1.2.2. Il legislatore è, dunque, intervenuto sull’impianto normativo del decreto legislativo n. 159 del 2011 e, seguendo le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale, ha previsto (con l’art. 14, comma 2-ter, decreto legislativo n. 159 del 2011) una verifica officiosa della persistenza della pericolosità sociale nelle ipotesi in cui si debba dare esecuzione alla misura della sorveglianza speciale nel momento in cui sia cessato uno stato di detenzione protrattosi per almeno un biennio.
1.3.3. La norma ora richiamata -insieme alla sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale prevista dal legislatore in pendenza di uno stato
detentivo dovuto a custodia cautelare (art. 14, comma 2-bis) o a espiazione pena (art. 14, comma 2-ter, primo inciso)- mettono in risalto che nel quadro sistematico delle misure di prevenzione personali si distingue la fase della deliberazione, nella quale la misura viene disposta, da quella della sua esecuzione, nella quale la misura produce concretamente effetto.
Proprio lo iato temporale che può in concreto verificarsi tra il momento deliberativo della misura della sorveglianza speciale e la sua concreta esecuzione, in ipotesi sospesa dalla custodia cautelare o dall’espiazione della pena, impone al giudice di verificare la persistenza della pericolosità sociale al momento della cessazione dello stato di detenzione, per come già evidenziato.
1.3.4. La distinzione tra fase deliberativa e fase esecutiva della misura fa emergere come il ricorrente non abbia un interesse attuale all’impugnazione.
L’interesse all’impugnazione, infatti, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093 – 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276274 – 01). In altre parole, l’interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all’esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall’interesse a conseguire -dalla riforma o dall’annullamento del provvedimento impugNOME– un vantaggio concreto.
Nel caso in esame, tale situazione pratica più favorevole non verrebbe conseguita dal ricorrente dall’eventuale accoglimento della doglianza, ove si consideri che COGNOME è attualmente detenuto per espiazione pena, con la conseguenza che l’esecuzione della sorveglianza speciale disposta nei suoi confronti è attualmente sospesa per legge, ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter, decreto legislativo n. 159 del 2011.
Da ciò discende che -in fatto- dall’eventuale annullamento del provvedimento impugNOME, il ricorrente non sortirebbe alcun effetto favorevole, atteso che la misura della sorveglianza speciale resterebbe comunque sospesa e la verifica dell’attualità della pericolosità sociale sarebbe comunque differita al momento in cui detto stato di detenzione andrà a cessare.
Solo in quel momento, invero, dovendosi dare effettiva esecuzione alla misura della sorveglianza speciale, i giudici saranno tenuti a verificare la persistenza
della pericolosità sociale tenendo conto del tempo decorso in stato di detenzione e della sottoposizione al trattamento penitenziario, specificamente finalizzato al recupero sociale del condanNOME/prevenuto.
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presi ente