Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11637 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11637 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che XXXXXXXXXXXXXXXX ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per i delitti di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, minaccia e art 570 cod. pen.;
rilevato che tutte le censure sono non consentite perchØ reiterative di analoghe doglianze prospettate in appello e adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, oltre che a-specifiche, risolvendosi il ricorso in brevi proposizioni limitate al semplice richiamo dei motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che s’intende impugnare;
ricordato che, invece, requisito deimotividi impugnazione Ł la lorospecificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame e che, conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio e richiamato in proposito l’arresto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica» (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853);
considerato, in particolare, che quanto alla censura riguardante l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato sun a) la Corte ha motivato adeguatamente l’esclusione della tesi difensiva secondo la quale le telefonate dell’uomo nei riguardi della ex moglie erano finalizzate ad avere notizie dei figli, valorizzando le altre risultanze di prova concernenti condotte diverse (quali gli appostamenti) e richiamato il principio espresso da questa Corte secondo cui, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all’art. 75, comma secondo, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Ł sufficiente il dolo generico, e cioŁ la consapevolezza degli obblighi di
adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, COGNOME, Rv. 286010 – 01; Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270262 – 01);
ritenuto inammissibile il motivo che addebita al Giudice di appello, per il reato sub c), l’avvenuta condanna sulla sola scorta della parola della persona offesa, essendo granitico il principio espresso in sede di legittimità secondo cui le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte a un attento controllo di credibilità e valutate con particolare rigore ove la stessa sia costituita parte civile, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell’imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 commi terzo e quarto cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni;
ritenuto – quanto al motivo con cui si deduce violazione dell’art. 62bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di rinnovato diniego del beneficio – che la doglianza Ł manifestamente infondata e aspecifica;
ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł parimenti insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, COGNOME, Rv. 259899);
rilevato che la sentenza impugnata ha argomentato, mediante puntuale richiamo alla gravità della condotta e alla sua pervicacia, in uno con l’assenza di elementi – allegati dalla difesa ovvero deducibili dagli atti – suscettibili di positiva valutazione e considerato che tale motivazionenon Ł avversata dal ricorrente in modo specifico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.