Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15689 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15689 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MORTARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che le censure dedotte da NOME COGNOME non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché nella sostanza sollecitano, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudice del merito, e laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate.
La Corte di appello ha correttamente applicato il principio, definitamente affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza decorre dalla notificazione del relativo decreto all’interessato, dovendo escludersi che abbia inizio dalla consegna della “carta precettiva” da parte degli organi di polizia (da ultimo Sez. 1, n. 16447 del 05/02/2021, Pignatelli, Rv. 281115 – 01). .
1.1. Il ricorrente continua ad opporre l’assenza dell’elemento soggettivo senza realmente confrontarsi con l’orientamento ermeneutico indiscusso secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianz speciale, a norma dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, COGNOME, Rv. 177860/01).
Le censure sull’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non sono consentite perché, nella sostanza, sollecitano, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudice del merito.
La Corte di appello, infatti, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di negare le circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., i numerosi precedenti penali, anche specifici e la serialità dlele condotte illecite.
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I – GLYPH
La richiesta di applicazione della pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. p pen. non è stata presa in esame difettando un presupposto processual indispensabile ovvero la richiesta dell’interessato nel corso dell’udien discussione nel giudizio di appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il?! ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.