Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11929 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MISTRETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
fissata la trattazione del ricorso con il rito cartolare non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che insiste per l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Messina ha confermato, previa riqualificazione del fatto originariamente contestato con riferimento all’articolo 75, comma 1, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel reato previsto dall’articolo 75, comma 2, stesso decreto, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti in data 13 di settembre 2021 con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena complessiva di sette mesi di reclusione per l’inottemperanza all’obbligo di prestare cauzione impostagli dal Tribunale di Messina con decreto n. 15 del 2018 (art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011) nonché per due episodi di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale impostagli con decreto del Tribunale di Messina in data 5 dicembre 2018 (art.75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per il fatto del 14 dicembre 2019; art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, per il fatto del 23 aprile 2019).
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunciando la violazione di legge, in riferimento alle fattispecie incriminatrici e agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento, perché non è stata accertata la colpa dell’imputato in relazione all’omesso versamento della cauzione, che era stata rateizzata in euro 50 al mese, mentre dall’istruttoria dibattimentale risulta lo stato di disoccupazione e la certificazione ISEE circa i redditi fannigliari.
Il ricorso, in riferimento alla violazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, denuncia la non offensività del fatto e, comunque, l’assenza dell’elemento psicologico poiché la presentazione è avvenuta con un piccolo ritardo in occasione del 14 dicembre 2019, mentre, per l’episodio del 23 aprile 2019, l’imputato si è giustificato dichiarando di essersi dimenticato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al reato dell’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, la difesa insiste sull’argomento della materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione derivante dalla mancanza di disponibilità economica che sarebbe comprovata dalla circostanza che l’imputato ha depositato certificazione ISEE del
2021 e che è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel medesimo anno.
Le deduzioni difensive non sono ammissibili.
2.1. È opportuno ricordare che è stata giudicata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzional dell’art. 3-bis, comma primo, della legge n. 575 del 1965, da un lato perché non solo l’entità della cauzione in esso prevista viene determinata in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’interessato, ma sono anche previste sia la sostituzione, sia la revoca della cauzione, con l’esclusione di ogni automatismo nella concreta configurazione dell’ipotesi contravvenzionale prevista dal successivo quarto comma dello stesso articolo e, in caso di non tempestiva ottemperanza al versamento della cauzione o all’offerta della garanzia sostitutiva, il giudice è sempre tenuto ad accertare almeno la colpa dell’interessato, onde la norma non opera alcuna discriminazione ingiustificata tra abbienti e non abbienti; dall’altro, perché la responsabilità per la contravvenzione di cui sopra non viola, per le dette ragioni, ne’ il principio della responsabilità personale, ne’ il divieto di sanzioni contrarie al senso di umanità (Sez. 1, n. 11034 del 23/09/1998, COGNOME, Rv. 211609).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «l’impossibilità economica di far fronte all’obbligo della cauzione imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale è deducibile anche nel giudizio penale ai fini della responsabilità per il reato costituito dall’inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell’imputato nel momento in cui si è verificata l’inottemperanza, quando quest’ultimo ha adempiuto all’onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza» (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857).
2.2. Sulla base di tali premesse, la Corte di merito ha ritenuto non provato l’assunto difensivo relativo ad una totale indisponibilità economica dell’imputato riferibile all’anno 2019.
I dati documentali esibiti dalla difesa si riferiscono, infatti, ad un segmento temporale successivo (anno 2021) e non consentono di inferire che la medesima
situazione fattuale fosse riscontrabile alla data del fatto (febbraio e marzo 2019), quando l’imputato omise di versare il rateo cauzionale.
Sotto tale profilo, la valutazione dei giudici di merito non è contestata specificamente.
D’altra parte, la censura richiede una nuova valutazione a questa Corte di legittimità, sostitutiva rispetto a quella fornita dai giudici di merito.
Con riguardo all’affermazione di responsabilità per le condotte di reato violative dell’obbligo di presentazione dell’imputato presso i Carabinieri della Stazione di Caronia nei giorni 14 dicembre e 23 aprile 2019, il motivo (pag. 5) si limita a non condividere le motivazioni espresse dalla Corte di merito.
In sostanza, la difesa sostiene che entrambe le condotte omissive contestate furono causate da “mera dimenticanza” o da un “modesto ritardo”.
3.1. Le deduzioni difensive, oltre ad essere manifestamente infondate, sono inammissibili.
Come correttamente ricorda la sentenza impugnata, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, COGNOME, Rv. 274814; Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016 – dep. 2017, COGNOME, Rv. 270262; in precedenza: Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987 – dep. 1988, COGNOME, Rv. 177860).
3.2. Ad escludere tale tipologia di elemento soggettivo vale soltanto quella dimenticanza sull’esistenza dell’obbligo che si traduce in un’ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all’art. 5 cod. pen., cos come individuati dalla sentenza della Corte cost., n.364 del 1988 (Sez. 6, COGNOME, cit.).
La “dimenticanza” scusante è dunque legata al presupposto di un’ignoranza inevitabile del precetto e da essa scaturisce; non si tratta certo dalla “smemoratezza” circa la necessità di recarsi un tal giorno presso i Carabinieri per adempiere ad un obbligo che si è pienamente compreso.
Nel caso di specie, la censura si limita a dedurre una dimenticanza dello specifico, ben conosciuto, obbligo, circostanza che non ricade sul precetto ma sulla colpevole condotta dell’agente.
In conseguenza, la censura difensiva rimane priva di giuridico fondamento e versata in fatto.
3.3. Quanto al ritardo registrato in data 14 dicembre 2019, va ricordato che «in tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2001 la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all’autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull’apposito registro. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva giudicato sussistente il reato per essersi il sorvegliato speciale presentato in ritardo di un’ora rispetto al tempo stabilito» (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiaré, Rv. 262895; in precedenza Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, P.G. in proc. Badaloni, Rv. 240456).
Alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, quindi, il ritardo (anche minimo: Sez. 1, Badaloni, cit.) all’obbligo di presentazione costituisce violazione del precetto.
In relazione l’elemento psicologico, i giudici di merito hanno evidenziato che è sufficiente il dolo generico (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016 – dep. 2017, COGNOME, Rv. 270262).
Del resto, la giustificazione offerta è priva di rilevanza in quanto la presunta dimenticanza, ove eventualmente effettivamente esistente, costituisce semmai la specifica violazione del dovere imposto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 febbraio 2024.