Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2036 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2036 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME, nato a XXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso il decreto del 01/07/2025 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente contro il decreto del Tribunale di Trieste in data 18 marzo 2025, che aveva disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno e di permanenza notturna domiciliare, applicazione delle modalità di controllo ex art. 275bis cod. proc. pen. e divieto di comunicare con la persona offesa.
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NUMERO_CARTA, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Violazione degli artt. 7, comma 9, e 10, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 666, comma 5, cod. proc. pen.
2.1. Il ricorrente eccepisce la mera apparenza della motivazione in tema di attualità della pericolosità sociale, poichØ i giudici di merito non si sarebbero confrontati con il decisivo elemento della protrazione, da oltre dieci mesi, di una misura cautelare detentiva (fattore di potenziale cambiamento personale, piuttosto che indicatore di pericolosità). Non sarebbe, infatti, possibile distinguere tra la carcerazione in esecuzione di pena e quella in forza di titolo cautelare (a cui pure si riconosce valore rieducativo, a fortiori – nel caso concreto – alla luce della accertata volontà del proposto di intraprendere un percorso di responsabilizzazione, poi non avviato per l’intervenuto arresto, e della partecipazione attiva alle misure di sostegno psicologico endomurarie).
Peraltro, nell’impossibilità per l’interessato di ottenere dall’amministrazione penitenziaria i relativi documenti, i giudici di merito avrebbero dovuto farsi carico, dando seguito alle deduzioni difensive, di acquisire direttamente le necessarie informazioni.
2.2. Violazione degli artt. 32 Cost. e 8, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011.
Tra le prescrizioni imposte al ricorrente Ł annoverato anche l’obbligo di partecipare a
un corso di recupero sulla violenza di genere, da superare positivamente entro un anno dall’applicazione della misura.
Tale statuizione (estranea a quanto disposto dall’art. 165 cod. pen. in tema di sospensione condizionale della pena) confliggerebbe con la mancata acquisizione preventiva del necessario consenso del proposto, trattandosi, attesa la natura psicologicocomportamentale, di un trattamento sanitario, insuscettibile di attuazione coattiva.
L’irritualità della prescrizione discenderebbe, altresì, dalla estrema ristrettezza del termine per l’adempimento e dall’individuazione del dies a quo per la sua decorrenza a partire non dalla concreta esecuzione, ma dalla semplice applicazione della misura di prevenzione.
2.3. Illegittimità costituzionale dell’art. 8, d.lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 13 Cost., nella parte in cui stabilisce che l’Autorità giudiziaria, oltre alle specifiche misure per i soggetti indiziati dei reati di cui al precedente art. 4, lett. i -ter ), debba applicare, «in ogni caso», tutte le altre prescrizioni di cui al comma 5 del suddetto art. 8.
Mediante tale automatica sommatoria sarebbe previsto per gli indiziati di molestie persecutorie un trattamento deteriore rispetto agli indiziati di gravi delitti contro la sicurezza nazionale, nonostante la pericolosità dei primi sia diretta soltanto nei confronti di soggetti specifici e non verso la generalità dei consociati, comprimendo, del pari immotivatamente e in dispregio del principio di proporzionalità, la libertà personale e di circolazione.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł, nel suo complesso, infondato.
Il primo motivo Ł manifestamente infondato, con taluni profili di aspecificità in merito alla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi.
2.1. In ordine alla asserita mancanza di attualità della pericolosità, Ł opportuno richiamare, innanzitutto, la chiara lettera dell’art. 14, comma 2bis , d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall’art. 4, legge 17 ottobre 2017, n. 161: «l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato Ł sottoposto alla misura della custodia cautelare».La concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale incompatibile con la misura di prevenzione (e anzi implicante la persistenza della pericolosità del soggetto, a differenza della detenzione in esecuzione di pena, regolata dal successivo comma 2ter , con espressa delimitazione cronologica della valenza del giudizio di pericolosità) non consente pertanto, all’esecuzione di quest’ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale, e anzi ne costituisce una solida conferma (Sez. 6, n. 27869 del 12/05/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 1, Sentenza n. 26457 dell’11/04/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 45085 del 17/10/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, COGNOME, Rv. 276806-01. Conforme sul punto anche la giurisprudenza precedente all’intervento del legislatore: cfr. Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, COGNOME, Rv. 270655-01).
D’altronde, la valutazione di attualità deve essere riferita all’epoca di svolgimento del procedimento di primo grado, salvo un’eventuale anomala distanza temporale insussistente nel caso di specie – tra i due gradi di giudizio (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8862 del 02/02/2022, COGNOME, Rv. 282765-02; Sez. 5, Sentenza n. 28343 del 12/04/2019, COGNOME, Rv. 276135-01).
2.2. Quanto alla pretesa inerzia istruttoria dei giudici di merito, il ricorso non si confronta adeguatamente con le considerazioni espresse nel decreto impugnato in ordine alla preliminare genericità delle allegazioni difensive sul punto, inidonee «ad identificare la natura
di tali corsi, i tempi e i soggetti che li avrebbero organizzati», a fronte di un congruo percorso argomentativo in ordine alle specifiche circostanze poste a fondamento della valutazione di pericolosità (reiterazione di comportamenti aggressivi e vessatori nei confronti di piø donne, senza alcun effetto dissuasivo di condanne; tentativi di omicidio-suicidio; ammonimenti e misure cautelari, ripetutamente violati).
La fase prognostica del procedimento di prevenzione – diretta, in senso costituzionalmente orientato, alla valutazione delle probabili future condotte, in chiave di offesa ai beni tutelati, alla luce della preliminare selezione categoriale ex art. 4, comma 1, lett. i-ter ), d.lgs. n. 159 del 2011 – risulta, dunque, correttamente svolta e, in ogni caso, impermeabile a censure in questa sede di legittimità.
Il secondo motivo Ł infondato.
Il Tribunale, ai sensi dell’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 (che facoltizza il giudice ad «imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale»), ha prescritto anche l’obbligo di «partecipare a un corso di recupero sulla violenza di genere da superare con esito favorevole presso un ente da individuarsi a cura del proposto».
Questa prescrizione, nei latissimi termini in cui risulta impartita (e sulla scorta di quanto previsto, in ambito penale, dall’art. 165, comma 5, cod. pen. e dall’art. 17, l. 19 luglio 2019, n. 69, nella loro consolidata interpretazione concreta), non può essere sic et simpliciter ricondotta a un trattamento terapeutico (nozione che postula, per quanto qui interessa, una valutazione psicodiagnostica e un intervento psicologico o psichiatrico strutturato e i ndividualizzato, da parte di competente personale sanitario, con qualifica psichiatrica/psicologica/psicoterapeutica).
Fermo restando che la Corte territoriale ha – impropriamente, seppure in termini del tutto generici – affermato la natura terapeutica del «percorso di recupero» prescritto dal Tribunale (escludendo poi la necessità del consenso dell’interessato, all’esito di considerazioni parimenti non condivisibili), occorre evidenziare, al contrario e alla luce dell’inequivoco dato testuale, la natura di obbligo di condotta in funzione meramente rieducativa, anche in ambiti collettivi, con fini risocializzanti, di superamento degli stereotipi socio-culturali nelle relazioni di genere e di prevenzione della recidiva.
Peraltro, Ł rimessa alla scelta del proposto l’individuazione dell’ente presso cui svolgere il suddetto percorso (senza alcuna limitazione a operatori dotati di specifiche competenze cliniche).
Non emerge, dunque, alcuna lesione alle libertà presidiate dall’art. 32 Cost.
Ciò premesso, il termine di un anno (di per sØ non particolarmente breve, vieppiø tenuto conto della elasticità di scelta rimessa al destinatario), Ł stato ritenuto congruo nella pienezza della giurisdizione di merito, secondo una valutazione impermeabile allo scrutinio di legittimità, ex art. 10, d.lgs. n. 159 del 2011.
Il provvedimento impugnato, infine, afferma logicamente che il suddetto termine annuale decorrerà a partire dalla concreta esecuzione della misura (p. 8, «dalla effettiva attuazione»).
Il terzo motivo non supera la soglia di ammissibilità, poichØ la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente Ł priva dell’imprescindibile confronto preliminare con il diritto vivente, prescindendo dalla reale portata applicativa della norma nella costante esegesi di legittimità.
4.1. Ai sensi dell’art. 8, d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, «il Tribunale qualora disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione» determina «le prescrizioni che la persona
sottoposta a tale misura deve osservare» e, al comma 4, che «in ogni caso, prescrive di non rincasare la sera piø tardi e di non uscire piø presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non partecipare pubbliche riunioni».
Tale enunciato normativo – in particolare l’espressione «in ogni caso, prescrive» contenuta nel comma 4 – parrebbe postulare un automatismo fra l’applicazione della misura di prevenzione e le suddette limitazioni. La giurisprudenza convenzionale (Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, COGNOME c. Italia, seguita dalle alte Corti nazionali e, per l’Italia, dalla Corte costituzionale e da questa Corte di legittimità), preso atto dell’obiettiva incidenza delle misure di prevenzione personali su libertà fondamentali dell’individuo, ne hanno nel tempo definito in modo piø rigoroso i presupposti applicativi, temperando la letterale obbligatorietà delle correlative prescrizioni.
Secondo questi insegnamenti ermeneutici, per quanto qui rileva, in base ad un’interpretazione convenzionalmente orientata del quadro normativo interno alla luce dei principi fissati dalla Corte di Strasburgo e al fine di evitare compressioni generalizzate di libertà fondamentali oggetto di presidio costituzionale, le prescrizioni di ordine AVV_NOTAIO devono essere sorrette da un’esplicita illustrazione delle ragioni per le quali, nel singolo caso concreto, esse si rendano necessaria in funzione del controllo della pericolosità sociale del prevenuto (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 25771 del 29/05/2019, P., Rv. 276072-01, in tema di divieto di uscita in orario notturno e di partecipazione a pubbliche riunioni; Sez. 1, n. 49731 del 06/06/2018, COGNOME, Rv. 274456-01, in tema di prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni).
4.2. Nel caso di specie, l’applicazione delle prescrizioni facoltative di cui all’art. 8, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, finalizzate a conformare la misura in modo personalizzato, Ł stata disposta – pur all’esito di una lettura semplicistica dei suaccennati indirizzi esegetici – sulla base di una specifica valutazione in ordine alla loro concreta necessità in relazione alla necessità di controllo del preposto. ¨ stato compiutamente precisato che le esigenze di tutela sociale e di sorveglianza, in considerazione della peculiare tipologia di condotte criminose rispetto alle quali vi era un rilevante rischio di reiterazione (avuto riguardo alla natura esplosiva e incontrollabile dei plurimi episodi precedenti, ‘a vittima indeterminata’ siccome legati alle donne, in un dato momento, via via oggetto di sentimenti dominicali) ben giustificano le restrizioni oggetto di concreta e specifica censura (obbligo di permanenza notturna, divieto di accedere a pubblici esercizi e di allontanarsi dalla propria dimora).
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 19/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.