Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42870 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42870 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 marzo 2022, la Corte di appello di Bari ha confermato quella con cui il Tribunale di Trani, 1’8 marzo 2019, ha accertato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e gli ha applicato la pena di un anno e sei mesi di reclusione.
COGNOME è stato condanNOME perché, essendo sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha trasgredito alla prescrizione di non rincasare oltre le ore 22,00 e di non uscire di casa prima delle ore 6,00, allontanandosi dalla sua abitazione, senza comprovata necessità, nella notte del 30 agosto 2015.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e manifesta illogicità della motivazione.
Addebita alla Corte territoriale di avere omesso di considerare che il decreto applicativo della misura di prevenzione, contenente la prescrizione violata, è stato emesso in carenza di un’idonea base legale, a seguito della pronuncia con cui la Cardi’ , costituzionale, con sentenza n. 24 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, assunto – a suo avviso – quale presupposto fondante la misura applicata dal giudice della prevenzione.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 10 maggio 2023, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vedente su censura manifestamente infondata.
La giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 1, n. 34026 del 01/10/2020, Caroti, Rv. 279996 – 01) ha chiarito – all’indomani della pubblicazione della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto
l’illegittimità costituzionale della previsione della categoria di pericolosità sociale indicata all’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, concernente «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi», ed ha, conseguentemente, espunto la disposizione di legge dall’ordinamento vigente in virtù del riscontrato deficit di tassatività descrittiva che la verifica della «base legale» della misura di prevenzione le cui prescrizioni sono state violate non spetta al giudice del procedimento penale chiamato a giudicare la singola violazione ma, bensì, al giudice della prevenzione in sede di procedura di revoca ex tunc del relativo decreto, da compiersi ai sensi dell’art. 11, comma 2, del citato plesso normativo.
Il menzioNOME indirizzo ermeneutico, originariamente formatosi con riferimento alla ventilata possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di intervenire sul giudicato formatosi in epoca antecedente rispetto all’intervento del giudice delle leggi, è stato coerentemente mutuato – tra le altre, da Sez. 1, n. 28199 del 15/20/2023, COGNOME, Sez. 7, n. 34222 del 03/06/2021, COGNOME, e Sez. 7, n. 32320 del 21/01/2021, COGNOME, tutte non massimate – in relazione alle fattispecie, quale quella qui in esame, in cui il tema controverso venga, invece, introdotto in pendenza del giudizio di cognizione.
Ciò posto, il Collegio intende muoversi nel solco del richiamato orientamento interpretativo e disattendere, di conseguenza, la prospettazione del ricorrente, il quale sollecita il giudice di legittimità a compiere un non consentito apprezzamento circa la perdurante «validità», da parametrarsi al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, del decreto applicativo della misura di prevenzione, provvedimento che assume i connotati del «presupposto» degli obblighi e delle prescrizioni violate, oggetto del giudizio di merito relativo al reato in contestazione.
Tanto, in rapporto ad una condotta, è opportuno aggiungere, che non riguarda la generica prescrizione del «vivere onestamente e rispettare le leggi», oggetto di specifica declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 25 del 2019).
La questione posta non attiene, dunque, in via diretta, al contenuto della previsione incriminatrice e si impernia, piuttosto, sulla possibilità di qualificare, ad oggi, il decreto applicativo della misura di prevenzione a carico di COGNOME alla stregua di valida «fonte di produzione» degli obblighi violati, in virtù dell’assetto complessivo delle previsioni di legge in tema di pericolosità soggettiva realizzato dal giudice delle leggi nella citata decisione n. 24 del 2019.
La prospettazione del ricorrente postula, pertanto, la verifica, più che dei contenuti della sentenza impugnata, in rapporto alla fattispecie astratta oggetto di applicazione, della perdurante esistenza della «base legale» del provvedimento
posto a monte dell’illecito penale, rappresentato dal decreto applicativo della misura di prevenzione, da apprezzarsi, ora per allora, in relazione ai contenuti della sopravvenuta decisione della Corte costituzionale n. 24 del 2019: operazione, questa, che si è detto rientrare nell’esclusiva competenza del giudice della prevenzione, che deve essere, all’uopo, sollecitato attraverso l’attivazione degli strumenti normativi appositamente previsti, al cui esito potrà, eventualmente, adirsi il giudice penale, in sede di cognizione o di esecuzione e, ovviamente, nella concorrente sussistenza di tutti i requisiti di legge.
Ne discende, in conclusione, che non v’è luogo a discutere, in questa sede, di sopravvenuta irrilevanza penale del fatto concretatosi nella violazione delle prescrizioni derivanti dalla sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, quale diretta conseguenza dell’intervento del giudice delle leggi sulla normativa che descrive le categorie dei soggetti portatori di pericolosità sociale generica.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/06/2023.