Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6678 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6678 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA FLAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava NOME COGNOME alla pena di un anno e due mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Santa Flavia il 13 settembre 2022.
Ritenuto, innanzitutto, che le verifiche investigative eseguite dai Carabinieri della Stazione RAGIONE_SOCIALE Santa Flavia risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di NOME COGNOME, che il 13 settembre 2022, alle ore 6.50, veniva trovato fuori dalla sua abitazione, in INDIRIZZO, in violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto del Tribunale di Palermo il 30 marzo 2020, con cui gli veniva applicata la misura della sorveglianza di speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
Ritenuto, inoltre, che il ricorrente, come evidenziato nel provvedimento impugnato, a fronte delle contestazioni elevategli, non aveva fornito alcuna giustificazione utile a spiegare l’assenza dalla sua abitazione la mattina del 13 settembre 2022 nell’orario in cui veniva controllato per strada.
Ritenuto, infine, che il disvalore della condotta illecita di NOME COGNOME, che era gravato da altri pregiudizi penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.