Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6677 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6677 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava NOME COGNOME alla pena di due giorni e quindici giorni di arresto, per il reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Erice nelle date del 17 e del 21 febbraio 2022.
Ritenuto, innanzitutto, che le verifiche investigative eseguite dalle Forze dell’ordine risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di NOME COGNOME – che il 17 febbraio 2022 alle 4.30 e il 21 febbraio 2022 alle ore 2.23 – non veniva trovato nella sua abitazione, in violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto del Tribunale di Trapani del 26 gennaio 2021, con cui gli veniva applicata la misura della sorveglianza di speciale di pubblica sicurezza.
Ritenuto, inoltre, che il ricorrente, come evidenziato nel provvedimento impugnato, a fronte delle contestazioni elevategli, non aveva fornito alcuna giustificazione utile a spiegare l’assenza dalla sua abitazione nelle notti del 17 e del 21 febbraio 2022.
Ritenuto, infine, che il disvalore delle condotte illecite di NOME COGNOME, che era gravato da altri pregiudizi penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.