Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: la Cassazione conferma la gravità della violazione
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 21708/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale nell’ambito delle misure di prevenzione: la sorveglianza speciale. La decisione ribadisce con fermezza la distinzione tra la violazione della sorveglianza semplice e quella aggravata dall’obbligo o divieto di soggiorno, confermando che quest’ultima integra una fattispecie di reato più grave. Questo principio, ormai consolidato, ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale a cui era sottoposto, misura che includeva anche un obbligo o divieto di soggiorno. L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello, sostenendo una tesi giuridica che la Suprema Corte ha ritenuto, tuttavia, ‘manifestamente infondata’, senza superare neppure il vaglio preliminare di ammissibilità.
## La qualificazione giuridica della sorveglianza speciale
Il cuore della questione risiede nella corretta interpretazione della normativa che sanziona le violazioni delle misure di prevenzione. La difesa del ricorrente mirava a far rientrare la sua condotta in un’ipotesi meno grave. La Cassazione, al contrario, ha spento ogni dubbio, allineandosi alla sua giurisprudenza costante e incontrastata.
La Corte ha specificato che la legge distingue nettamente due scenari:
1. Violazione della sola sorveglianza speciale: Comporta sanzioni meno gravi.
2. Violazione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno: Configura un’ipotesi delittuosa autonoma e più grave, poiché l’inosservanza non riguarda solo gli obblighi generici della sorveglianza, ma anche la specifica prescrizione territoriale, considerata un elemento qualificante della misura.
Questa differenziazione non è una novità, ma la conferma di un orientamento che trova le sue radici nella legislazione precedente e che è stato costantemente affermato dai giudici di legittimità.
le motivazioni
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha evidenziato come il motivo di ricorso non presentasse alcun elemento di novità o di critica argomentata rispetto all’orientamento consolidato. I giudici hanno richiamato diverse sentenze precedenti che hanno tracciato in modo chiaro il perimetro delle diverse fattispecie di reato. La violazione degli obblighi o delle prescrizioni che connotano la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ricade nell’ipotesi delittuosa contestata, poiché la norma intende sanzionare con maggiore severità proprio l’inosservanza di quelle prescrizioni che limitano la libertà di movimento del soggetto ritenuto pericoloso. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’, ovvero privo di qualsiasi possibilità di accoglimento.
le conclusioni
La decisione si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in applicazione dell’art. 616 c.p.p., la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista nei casi in cui l’inammissibilità del ricorso sia dovuta a colpa del ricorrente, come nel caso di impugnazioni basate su argomenti palesemente infondati e contrari a principi giuridici consolidati. L’ordinanza, quindi, non solo riafferma un importante principio di diritto penale, ma funge anche da monito contro la presentazione di ricorsi dilatori o privi di seria fundamentazione giuridica.
Qual è la differenza tra la violazione della sorveglianza speciale semplice e quella con obbligo di soggiorno?
Secondo la Corte, la violazione degli obblighi legati alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno costituisce un’ipotesi di reato più grave rispetto alla violazione della sola sorveglianza speciale, che prevede sanzioni meno severe.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato ‘manifestamente infondato’. La tesi del ricorrente si scontrava con un principio giuridico ormai pacifico e consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, senza offrire nuovi argomenti validi.
Cosa comporta la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
È una sanzione pecuniaria aggiuntiva al pagamento delle spese processuali, che viene imposta quando l’inammissibilità del ricorso è attribuibile a colpa del ricorrente. Ciò accade, ad esempio, quando si propone un’impugnazione su questioni la cui infondatezza è evidente, come in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto nell’atto di impugnazione da NOME COGNOME non supera il vaglio preliminare di ammissibilità deducendo una questione giuridica manifestamente infondata.
E’ ormai pacifico ed incontrastato nella la giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ricadano nell’ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto dal previgente art. 9, comma 2, L. 1423/56 (come novellato dal d. I. n. 144 del 2005 convertito dalla legge n. 155 del 2005), così sanzionandosi l’inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al comma 1 del citato art. 75, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612 – 01; Sez. 3 1, 27/01/2009 n. 8412, COGNOME, Rv. 242975; Sez. 2, 27/03/2012 n. 27022, COGNOME, Rv. 253410).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore
Presidente