Sorveglianza Speciale: Basta il Dolo Generico per la Violazione degli Obblighi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di misure di prevenzione, specificando i requisiti dell’elemento soggettivo per il reato di violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale. La decisione sottolinea come la semplice consapevolezza e volontà di trasgredire le prescrizioni sia sufficiente a configurare il reato, senza necessità di indagare sui motivi dell’inadempimento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, con annesso obbligo di soggiorno. Tra le varie prescrizioni, vi era quella di presentarsi alle autorità in giorni e orari prestabiliti. L’imputato aveva violato tali obblighi e la Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale, ritenendo che le violazioni fossero frutto di una scelta volontaria, data la precedente e rigorosa osservanza delle stesse prescrizioni e l’assenza di valide giustificazioni.
Contro tale sentenza, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno respinto la tesi difensiva, confermando l’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia.
La Corte ha stabilito che la condotta dell’imputato integrava pienamente il reato contestato. La decisione si fonda sulla distinzione tra dolo generico e dolo specifico, un concetto chiave per comprendere la portata della sentenza.
Le Motivazioni: la sufficienza del Dolo Generico nella Sorveglianza Speciale
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 75 del D.Lgs. n. 159/2011. Secondo la Suprema Corte, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, è sufficiente il cosiddetto “dolo generico”.
Questo significa che il reato si configura quando il soggetto:
1. È consapevole della sua condizione di sorvegliato speciale e degli obblighi che ne derivano.
2. Pone in essere volontariamente una condotta contraria a tali obblighi.
Non è richiesto, invece, un “dolo specifico”, cioè non è necessario che l’agente abbia agito con un fine particolare o per raggiungere uno scopo ulteriore. Le finalità che hanno ispirato la condotta del sorvegliato speciale sono, ai fini della configurabilità del reato, del tutto irrilevanti. La Corte ha richiamato precedenti conformi, sottolineando come questo principio sia ormai indiscusso nel panorama giurisprudenziale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un importante principio: chi è sottoposto a sorveglianza speciale non può giustificare le proprie violazioni sostenendo di non aver agito con un intento criminale specifico. La semplice e cosciente decisione di non rispettare una prescrizione (come l’obbligo di presentazione) è di per sé sufficiente a far scattare la responsabilità penale.
Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che l’attenzione deve essere massima nel rispettare le misure imposte. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, inoltre, è stata severa: la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Quale tipo di intenzione è necessaria per essere condannati per violazione della sorveglianza speciale?
Per configurare il reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, è sufficiente il dolo generico. Ciò significa che basta la consapevolezza di essere sottoposti alla misura e la volontà di non rispettare le prescrizioni, indipendentemente dal motivo specifico della violazione.
Perché il motivo per cui si violano gli obblighi non è rilevante?
Secondo la Corte di Cassazione, la legge intende punire la trasgressione in sé, poiché mina l’efficacia della misura di prevenzione. Pertanto, le finalità o gli scopi che hanno spinto il soggetto a violare le regole non sono considerati elementi necessari per la sussistenza del reato.
Cosa accade quando un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, può essere condannato a versare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15752 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15752 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto l’unico motivo posto da NOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione è interamente versato in atto ed è, comunque, manifestamente infondato.
Alla sentenza impugnata che ha considerato sufficiente ad integrare le contestate violazioni della prescrizione, imposta all’imputato dal provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, di presentarsi nei giorni e negli orari prestabiliti sul rilievo che esse erano, comunque, addebitabili ad una scelta volontaria per averle l’imputato in passato rigorosamente osservate e non avere addotto alcuna giustificazione, il ricorrente continua ad opporre l’assenza dell’elemento soggettivo senza realmente confrontarsi con l’orientamento ermeneutico indiscusso secondo cui per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norm dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico e cioè l consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, COGNOME, Rv. 177860/01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna A . 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore nr7pn71 -7