Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11129 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11129 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Tramontano NOME, nato a San Felice a Cancello il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d’appello di Napoli
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME,il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 aprile 2025, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’odierno ricorrente era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva e previa riduzione per la scelta del rito.
Integrando la motivazione del giudice di primo grado, la Corte evidenziava che la prova della colpevolezza dell’imputato si traeva dalla comunicazione notizia di reato dei Carabinieri di San Felice a Cancello, i quali, recatisi in orario notturno presso l’abitazione dell’odierno ricorrente, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e con prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione tra le ore 20 e le ore 7, pur
avendo ripetutamente bussato, non ricevevano risposta. Quanto al malfunzionamento dell’impianto citofonico, dedotto dalla difesa, osservavano che la prova dei fatti favorevoli all’imputato grava su di questi, una volta che il Pubblico Ministero abbia fornito prova degli elementi a carico, e che, nel caso specifico, non erano stati forniti elementi a discarico.
Quanto al motivo di impugnazione relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva contestata, osservava che la prevalenza era preclusa dal disposto dell’art. 69, comma 4 cod. pen.
Riteneva, inoltre, la congruità della pena inflitta, contestata dall’imputato, ‘Avendo riguardo alla gravità del contegno tenuto dall’imputato, alle conseguenze che ne sono conseguite, all’importanza del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e ai parametri enunciati dall’articolo 133 codice penale’.
Avverso la menzionata sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1Con il primo motivo, lamenta che la Corte, pur avendo ritenuto fondata la censura relativa alla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, si sia limitata ad effettuare un rinvio alla c.n.r. senza prendere posizioni sulle specifiche censure mosse dalla difesa con riferimento alla carenza degli accertamenti compiuti dai Carabinieri, i quali si erano limitati a suonare al citofono. Sotto tale profilo, ritiene persistente il deficit di motivazione.
2.2Con il secondo motivo censura l’interpretazione dell’art. 69 comma 4 cod. pen. data dalla Corte di appello in contrasto con le pronunce della Corte costituzionale volte a consentire un adeguamento della pena al fatto specifico.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso evidenziando che la sentenza impugnata Ł dotata di adeguato apparato motivazionale, immune dai vizi denunciati e che l’applicazione dell’art. 69 cod. pen. Ł fondata su motivazione chiara e corretta, così come l’applicazione dell’art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo, si osserva che la Corte territoriale ha colmato la grave lacuna motivazionale della sentenza di primo grado, in tal modo conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che « non rientrando il difetto di motivazione tra i casi di nullità espressamente sanciti dall’art. 604 cod. proc. pen. allorchØ al giudice di appello viene denunciata la nullità del provvedimento per carenza di pronuncia o di motivazione su uno dei punti che hanno formato oggetto in primo grado di specifica domanda di decisione egli, proprio perchØ giudice di merito, non può attribuendosi, fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, un potere
riconosciuto al solo giudice di legittimità annullarlo con rinvio, ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze (Sez. 1, n. 4490 del – 03/11/1992, Rv. 192430). E si Ł anche ribadito che in caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non deve dichiarare la nullità della prima pronuncia, ma deve sanarla, provvedendo ad argomentarla: i casi di nullità del precedente giudizio sono infatti tassativamente determinati (Sez. 3, n. 5636 del 08/03/1994, Rv. 197624)» (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Rv. 270070-01).
¨ corretta, pertanto, la decisione della Corte di appello di Napoli che, pur se sinteticamente, ha integrato la motivazione del giudice di primo grado, illustrando i fatti accertati nel corso delle indagini preliminari. Nell’evidenziare che nella comunicazione della notizia di reato si legge che « in data 14/12/2021, i militi effettuarono un controllo presso l’abitazione del Tramontano, che era sottoposto all’obbligo di permanenza domiciliare notturna in virtø del decreto numero 213/2016 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pur avendo ripetutamente bussato, non ricevettero risposta», ha descritto gli elementi costitutivi della condotta sanzionata dall’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, il quale punisce il contravventore agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Ha, infatti, enunciato il decreto applicativo della misura, la prescrizione relativa all’obbligo di permanenza nell’abitazione in orario notturno, l’assenza in detto orario dell’imputato desunta dalla mancata risposta alla chiamata citofonica.
Diversamente da quanto lamentato in questa sede, la Corte ha anche motivato sulla censura relativa al mancato approfondimento sulla effettiva assenza dell’odierno ricorrente da parte delle forze dell’ordine, che si erano limitate al richiamo citofonico. La Corte ha osservato che, una volta che il pubblico ministero abbia fornito prova dell’elemento a carico dell’imputato, ovvero, nel caso di specie, la mancata risposta alla chiamata citofonica (comportamento che, secondo l’ id quod plerumque accidit , corrisponde ad assenza, specie quando l’interessato sia a conoscenza di essere sottoposto a controlli anche notturni), spetta a questi fornire elementi idonei ad inficiare l’efficacia della prova fornita, ovvero il mancato funzionamento dell’impianto o un sonno profondo. Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto a detto onere. La motivazione Ł corretta e conforme alle pronunce di questa Corte, la quale ha affermato che «Nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poichØ Ł l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno
fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373-01).
Si Ł osservato che nell’ordinamento processuale penale, benchØ non sia, ovviamente, previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, Ł pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtø del quale egli Ł tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, COGNOME, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, COGNOME, Rv. 255916; da ultimo v. Sez. 2, n. 40529 del 17/09/2019, COGNOME, n.m. nonchØ, in tema di esimenti, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275284). ¨ stato evocato, in proposito, in alcune sentenze il principio della “vicinanza della prova”, secondo il quale, «in tema di distribuzione dell’onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato. Tuttavia, ove l’imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perchØ Ł l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 259245; in senso conforme cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 50710 del 06/11/2019, COGNOME; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, COGNOME; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, non massimate).
Il secondo motivo di ricorso Ł parimenti infondato. Il disposto dell’art. 69, comma 4 cod. pen., Ł stato dichiarato incostituzionale con riferimento al bilanciamento della circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen. con plurime circostanze attenuanti ad effetto speciale, lasciando, però, immutata la norma nella sua applicazione rispetto alle circostanze attenuanti generiche. Questa Corte, sul punto, ha affermato che «¨ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga al l a ordinaria di s c i p l i n a del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.» (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv. 269522-01; Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Rv. 286747-01). ¨ pervenuta all’affermazione di tale principio
osservando che «alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, “risulta chiara l’impossibilità di esportare i profili di contrasto valorizzati in relazione alle singole circostanze al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, attesa la natura innominata e sostanzialmente indeterminata delle circostanze astrattamente convogliabili nell’art. 62bis cod. pen., seppur astrattamente riconducibili alle categorie dettate dall’art. 133 cod.pen., e l’insostenibilità della tesi di una rilevante incidenza del divieto sulla ragionevolezza e proporzionalità della pena”.»
La Corte territoriale ha fatto, quindi, corretta applicazione della norma laddove ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla contestata recidiva reiterata.
Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente