Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23447 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal: RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
nei confronti di: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
‘RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 21 dicembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Sassari, accogliendo parzialmente il reclamo proposto da NOME contro il provvedimento con cui il D.A.P. lo aveva sottoposto per mesi sei al regime di sorveglianza particolare ai sensi dell’art. 14 -bis Ord.pen., ha ridotto a quattro mesi il periodo di sottoposizione a detto regime e ha ordinato alla direzione del carcere di consentire al detenuto l’uso del televisore, del fornellino e del personal computer.
Secondo il Tribunale il detenuto aveva effettivamente tenuto più volte condotte di offesa e minaccia verso gli agenti e condotte tali da creare disordini che minavano la sicurezza della sezione, ricevendo ben quattordici sanzioni disciplinari in meno di quattro mesi, ed anche nelle carceri in cui era stato ristretto negli anni precedenti aveva tenuto un atteggiamento fortemente oppositivo, e tale da creare problemi vari e difficoltà di gestione. Tale comportamento rende legittima l’applicazione del regime di sorveglianza particolare, stante la evidente inefficacia della sanzioni disciplinari, ma il periodo stabilito appare eccessivo, essendo sufficiente un periodo di quattro mesi, e sono ingiustificati i divieti di utilizzare il televisore, il personal computer e il forne perché apparentemente non funzionali al mantenimento dell’ordine e della sicurezza, e non motivati dal D.A.P. come necessari per tale finalità, visto anche il parere contrario dello specialista psichiatra.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso la casa circondariale di Sassari, il D.A.P. e il Ministero della Giustizia, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 69, comma 6, Ord.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
L’art. 69, comma 6, Ord.pen. stabilisce che il controllo dell’Ufficio di sorveglianza sui provvedimenti di natura disciplinare diversi da quelli indicati dall’art. 39, comma 1, n. 4) e 5), Ord.pen., è limitato alla verifica dell’osservanza delle norme relative all’esercizio del potere disciplinare, la competenza dell’organo irrogante, la contestazione e la facoltà di discolpa, mentre rimane estranea ogni questione relativa al merito della sanzione. Il Tribunale, pertanto, non poteva estendere le sue valutazioni al merito del provvedimento oggetto del reclamo.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 14-bis e seguenti Ord.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La sorveglianza particolare è stata applicata a seguito di gravi comportamenti del detenuto, riconosciuti dal provvedimento impugnato, e le limitazioni applicate non hanno riguardato diritti fondamentali, come l’igiene, la salute, il vitto, il vestiario, la lettura, la permanenza all’aperto, i colloqui difensori e familiari. I divieti di detenere il televisore, il il personal computer fornellino sono giustificati da ragioni di sicurezza, e sono pertanto legittimi. I fornellino può essere usato dal detenuto come corpo contundente o come mezzo per scaldare prodotti al fine di gettarli addosso al personale o ad altri detenuti di passaggio, ed anche il televisore e il personal computer possono essere usati come corpi contundenti o per ricavare da essi strumenti atti ad offendere, come ritenuto da altri tribunali di sorveglianza.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del detenuto ha inviato una memoria con la quale, pur precisando che il regime di sorveglianza speciale è terminato, contesta il ricorso laddove afferma erroneamente che egli aveva proposto reclamo al magistrato di sorveglianza, e sostiene, nel merito, la sua infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto.
Preliminarmente deve affermarsi la permanenza dell’interesse della parte pubblica all’impugnazione, anche se la sottoposizione del detenuto al regime di sorveglianza particolare è cessata, secondo quanto riferito dal suo difensore. Deve applicarsi, infatti, il principio stabilito, con riferimento al ricorso propos dal detenuto, dalla sentenza Sez. 1, n. 29295 del 05/05/2023, Rv. 284971, secondo cui «sussiste l’interesse del condannato alla decisione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza reiettivo del reclamo contro il decreto applicativo del regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis, comma 1, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354, anche nel caso in cui sia decorso il termine finale di efficacia del decreto medesimo».
Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’amministrazione ricorrente lamenta la violazione dell’art. 69, comma 6, Ord.pen., che stabilisce dei limiti precisi per il controllo da parte del giudice dell
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sorveglianza sui provvedimenti di natura disciplinare, in particolare escludendo la sua competenza sul merito dei provvedimenti disciplinari ivi non indicati, ma tale norma non si applica nel caso di specie. L’art. 14 -ter Ord.pen, nell’attribuire al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere il reclamo contro l’applicazione del regime di sorveglianza particolare, richiama le procedure del capo II bis Ord.pen., che non comprende l’art. 69 Ord.pen.
Inoltre il regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14 -bis Ord. pen. non è assimilabile ai provvedimenti disciplinari, come affermato incidentalmente da Sez. 1, n. 29295 del 05/05/2023, Rv. 284971, sopra citata, che in motivazione ha esaminato la correttezza delle valutazioni di merito effettuate dal provvedimento impugnato, ritenendo implicitamente sussistente la competenza, sul punto, del tribunale di sorveglianza.
4. E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.
L’art. 14 -quater Ord.pen. stabilisce quale debba essere il contenuto del regime di sorveglianza speciale, precisando che le restrizioni applicate devono essere motivate, nonché «strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza», e non possono in ogni caso riguardare i diritti e le esigenze del detenuto attinenti le materie elencate nel quarto comma dello stesso art. 14 -quater.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto giustificata l’applicazione del regime in questione, stante l’accertata pericolosità e aggressività del detenuto, ma ha valutato non giustificata la privazione del televisore, del fornellino e del personal computer, affermando che il divieto del loro utilizzo, non essendo stato specificamente motivato, appare avere una finalità meramente afflittiva e non funzionale alle esigenze di sicurezza.
Questa motivazione è illogica e contraddittoria. L’ordinanza stessa, nel descrivere la condotta oppositiva tenuta dal detenuto e legittimante il regime restrittivo applicatogli, evidenzia la sua aggressività, precisando anche che essa non è dipendente esclusivamente dalle sue problematiche psichiche, ma che egli agisce con la deliberata volontà di creare problemi e disordini all’interno del carcere. Le restrizioni ritenute ingiustificate appaiono, perciò, legittime e doverose a fronte di tale ritenuta aggressività, essendo stato vietato l’uso di oggetti facilmente utilizzabili come corpi contundenti, sia nella loro struttura sia se appositamente fatti a pezzi, e il cui divieto di utilizzo non contrasta con il limite stabilito dall’art. 14 -quater, comma 4, Ord.pen. L’evidenza della pericolosità di tali oggetti in rapporto all’aggressività del detenuto, per la facil possibilità di impiego al fine di ledere altre persone, rende non necessaria una
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motivazione approfondita, da parte della direzione del carcere, per disporre il divieto del loro utilizzo, e l’affermazione dell’ordinanza impugnata, che tali beni debbano essere restituiti al detenuto «atteso che non si pongono problematiche di sicurezza», è, come detto, ingiustificata e contraddittoria.
Il Tribunale avrebbe dovuto valutare la legittimità delle restrizioni relative al divieto di uso del fornellino, del televisore e del personal computer tenendo conto delle ragioni di sicurezza consistenti nella loro evidente possibilità di utilizzo improprio, quali strumenti per aggredire altre persone, verificando, quindi, la sussistenza in concreto di tali ragioni, alla luce della già accertata aggressività del detenuto, e la necessità delle restrizioni sotto tale profilo.
E’ irrilevante, infine, il richiamo al parere espresso dallo specialista in psichiatria, che ha consigliato una «minore deprivazione dei propri effetti personali»: da un lato tale parere attiene alle esigenze terapeutiche del detenuto e non valuta le esigenze di sicurezza interna dell’istituto penitenziario, a cui le restrizioni sono finalizzate, e in ogni caso esso non chiarisce quali siano gli “effetti personali” che si ritiene opportuno non sottrarre al detenuto, apparendo quanto meno dubbio che tale concetto possa riferirsi al fornellino, al televisore e al personal computer, che non sono beni di proprietà dello stesso bensì dotazioni comuni, appartenenti all’amministrazione penitenziaria.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, quanto all’ordine di restituzione del fornellino, del televisore e del personal computer, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente all’utilizzo dell’apparecchio N, del fornellino e del PC personale, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 02 maggio 2024
Presidentel