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Sorveglianza particolare: TV e PC possono essere negati

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di un Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso a un detenuto in regime di sorveglianza particolare l’uso di TV, PC e fornellino. Secondo la Suprema Corte, la comprovata aggressività del soggetto giustifica il divieto di tali oggetti, considerati potenziali armi, rendendo la restrizione una legittima misura di sicurezza. La pericolosità di tali beni è ritenuta evidente e non necessita di una motivazione specifica da parte dell’amministrazione penitenziaria.

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Pubblicato il 27 novembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Sorveglianza Particolare: Quando la Sicurezza Giustifica la Rimozione di TV e PC

Il regime di sorveglianza particolare rappresenta uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell’amministrazione penitenziaria per gestire i detenuti che mettono a rischio la sicurezza interna. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 23447/2024, ha offerto un importante chiarimento sui limiti di tale regime, stabilendo che la necessità di garantire l’ordine può legittimare la privazione di beni come televisore, personal computer e fornellino. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.

I Fatti di Causa

Un detenuto, noto per le sue condotte aggressive, offensive e minacciose verso il personale penitenziario, era stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare per un periodo di sei mesi. Il detenuto aveva accumulato ben quattordici sanzioni disciplinari in meno di quattro mesi, dimostrando un atteggiamento costantemente oppositivo.

Contro tale provvedimento, il detenuto aveva presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza, il quale aveva parzialmente accolto le sue richieste. Pur riconoscendo la legittimità dell’applicazione del regime speciale, il Tribunale ne aveva ridotto la durata a quattro mesi e, soprattutto, aveva ordinato la restituzione al detenuto del televisore, del fornellino e del personal computer. Secondo il Tribunale, il divieto di utilizzare tali oggetti appariva ingiustificato, non funzionale alle esigenze di sicurezza e motivato da una finalità puramente afflittiva.

Il Ricorso dell’Amministrazione Penitenziaria

L’Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia hanno impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza dinanzi alla Corte di Cassazione, basando il loro ricorso su due motivi principali:

1. Violazione delle competenze: Si lamentava che il Tribunale avesse valutato il merito delle sanzioni disciplinari, andando oltre i limiti di controllo previsti dalla legge.
2. Motivazione illogica e contraddittoria: Si sosteneva che il divieto di possedere TV, PC e fornellino fosse pienamente giustificato da ragioni di sicurezza, in quanto tali oggetti possono essere facilmente utilizzati come corpi contundenti o trasformati in strumenti atti ad offendere.

Sorveglianza Particolare e Sicurezza: le motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, chiarendo che il procedimento di reclamo contro il regime di sorveglianza particolare (art. 14-ter Ord.pen.) è distinto e non soggetto ai limiti previsti per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari (art. 69 Ord.pen.).

Ha invece accolto il secondo motivo, giudicando la motivazione del Tribunale di Sorveglianza “illogica e contraddittoria”. La Suprema Corte ha affermato un principio fondamentale: di fronte a un detenuto di comprovata aggressività, la privazione di oggetti che possono essere usati per ledere persone è una misura legittima e doverosa.

Secondo gli Ermellini, la potenziale pericolosità di un televisore, di un personal computer o di un fornellino è evidente. Questi beni, integri o fatti a pezzi, possono trasformarsi in armi improprie. Tale evidenza rende superflua una motivazione specifica e dettagliata da parte della direzione del carcere per ogni singolo divieto. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di restituire questi beni, ignorando la loro potenziale pericolosità alla luce del comportamento del detenuto, è stata quindi ritenuta errata.

Infine, la Corte ha considerato irrilevante il parere dello psichiatra che consigliava una “minore deprivazione degli effetti personali”. Tale parere, sebbene importante sul piano terapeutico, non può prevalere sulle inderogabili esigenze di mantenimento dell’ordine e della sicurezza, che costituiscono la finalità primaria del regime di sorveglianza particolare.

Conclusioni

La sentenza in esame ribadisce la centralità della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari. Nel bilanciamento tra i diritti del detenuto e le esigenze di ordine, queste ultime possono prevalere, giustificando restrizioni significative quando la pericolosità del soggetto è accertata. La Corte di Cassazione ha stabilito che la valutazione della pericolosità degli oggetti in cella deve essere concreta e basata sulla condotta del detenuto. Di conseguenza, il divieto di possedere beni di uso comune come TV e PC non è una misura afflittiva fine a se stessa, ma una legittima precauzione per prevenire aggressioni e disordini. Il provvedimento è stato quindi annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza, che dovrà riesaminare il punto attenendosi a questo principio.

Un detenuto in regime di sorveglianza particolare ha sempre diritto a tenere in cella TV e PC?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, a fronte di una comprovata aggressività del detenuto, la direzione del carcere può legittimamente vietare l’uso di questi oggetti perché possono essere facilmente trasformati in armi o corpi contundenti, mettendo a rischio la sicurezza.

Il parere di uno psichiatra può obbligare l’amministrazione a restituire gli effetti personali a un detenuto pericoloso?
No. Secondo la sentenza, il parere dello specialista, pur essendo rilevante per le esigenze terapeutiche del detenuto, non può prevalere sulle inderogabili esigenze di sicurezza interna dell’istituto penitenziario, che sono alla base delle restrizioni imposte dal regime speciale.

La decisione di vietare l’uso di certi oggetti in cella deve essere sempre motivata in modo approfondito?
Non necessariamente. La Corte ha ritenuto che la pericolosità intrinseca di oggetti come televisori o fornellini, in relazione all’aggressività accertata del detenuto, è talmente evidente da non richiedere una motivazione specifica e dettagliata per giustificare il divieto imposto per ragioni di sicurezza.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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