Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33241 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chi liannullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale sorveglianza di Sassari;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Sassari accoglieva parzialmente il reclamo presentato dal detenuto NOME COGNOME avverso il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE) che aveva disposto la sorveglianza particolare ai sensi dell’art. 14-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per sei mesi a seguito della sanzione disciplinare di 15 giorni di esclusione dalle attività in comune (art. 39, comma primo, n.5, Ord. pen.) per aver, insieme ad altri detenuti, insultato, minacciato e aggredito appartenenti alla polizia penitenziaria.
Il Tribunale di sorveglianza ha stabilito che, “a parziale modifica del provvedimento del DAP”, al detenuto fosse consentito l’utilizzo del fornellino e della televisione come i detenuti in regime ordinario.
Avverso il suddetto provvedimento il RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 69, comma sesto, lett. a), Ord. pen. secondo cui la Magistratura di sorveglianza non può sindacare il merito dei provvedimenti disciplinari.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 14-bis e sg. per la falsa applicazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione: l’inibizione dall’uso del fornellino per preparare i cibi e della televisione rispondono a esigenze di sicurezza e sono escluse dall’elenco di cui all’art. 14-quater Ord. pen., così ribadendone la pericolosità di consentirne l’uso al detenuto sanzionato disciplinarmente.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la violazione dell’art. 69, comma sesto, Ord. pen., che stabilisce dei limiti precisi per il controllo da parte del giudice del sorveglianza sui provvedimenti di natura disciplinare, in particolare escludendo la
sua competenza sul merito dei provvedimenti disciplinari ivi non indicati, ma tale norma non si applica nel caso di specie. L’art. 14-ter Ord. pen, nell’attribuire al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere il reclamo contro l’applicazione del regime di sorveglianza particolare, richiama le procedure del capo II-bis Ord. pen., che non comprende l’art. 69 Ord. pen. Il regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis Ord. pen., inoltre, non è assimilabile ai provvedimenti disciplinari, come affermato incidentalmente da Sez. 1, n. 29295 del 05/05/2023, Rv. 284971, che in motivazione ha esaminato la correttezza delle valutazioni di merito effettuate dal provvedimento impugnato, ritenendo implicitamente sussistente la competenza, sul punto, del Tribunale di sorveglianza. Ritenuta, quindi, sussistente la sindacabilità nel merito del provvedimento disciplinare di cui all’art. 39, comma primo, n. 4 e 5, Ord. pen., va però precisato che la decisione del Tribunale è relativa al contenuto del provvedimento, seguito all’irrogazione della sanzione disciplinare, di sottoposizione alla sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis Ord. pen. e, in particolare, alle restrizioni di cui all’art. 14-quater Ord. pen. per cui il primo motivo deve essere considerato come manifestamente infondato.
2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
L’art. 14-bis Ord. pen. stabilisce che possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziar si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
La norma va correlata con il successivo art. 14-quater Ord. pen. che stabilisce quale debba essere il contenuto del regime di sorveglianza speciale, precisando che le restrizioni applicate devono essere motivate, nonché «strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza», e non possono in ogni caso riguardare i diritti e le esigenze del detenuto attinenti le materie elencate nel quarto comma dello stesso art. 14-quater.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto giustificata l’applicazione del regime in questione, stante l’accertata pericolosità e aggressività del detenuto, ma ha valutato come non giustiicata la privazione da parte del DAP del televisore e del fornellino, affermando che il divieto del loro utilizzo, non essendo stato specificamente motivato, avrebbe una finalità meramente afflittiva e non funzionale alle esigenze di sicurezza.
Questa motivazione è da considerarsi illogica e contraddittoria. L’ordinanza stessa, nel descrivere la condotta oppositiva tenuta dal detenuto e legittimante il regime restrittivo applicatogli, evidenzia la sua aggressività, precisando anche che essa non è dipendente esclusivamente dalle sue problematiche psichiche, ma che l’episodio violento, il quale ha dato luogo alla ritenuta “giustificata” sanzione disciplinare di 15 giorni di esclusione dall’attività in comune, è da considerarsi “di rilevante gravità e denota una oggettiva pericolosità del detenuto in termine di sicurezza all’interno dell’istituto di detenzione” ed appare come “un gesto meditato e coordinato con altri detenuti e volto a sovvertire il regolare svolgersi della vit carceraria”.
e4 A fonte di tali rilievi, l’affermazione dell’ordinanza impugnata, secondo la quall eni debbano essere restituiti al detenuto “non essendovi una specifica ragione di sicurezza”, è apodittica e contraddittoria e mancante di un’effettiva valutazione della legittimità delle restrizioni relative al divieto di uso del fornell e del televisore alla stregua della loro evidente possibilità di utilizzo improprio pericoloso.
3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione all’ordine di restituzione del fornellino e del televisore, co rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio sul punto che, libero negli esiti, colmi i vuoti e le aporie della motivazione sopra descritte
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Così deciso il 3/4/2024