Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23448 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
DIPARTIMENTO dell’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIO e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
nei confronti di: COGNOME NOME nato a BRONTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 14 dicembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Sassari, accogliendo parzialmente il reclamo proposto da NOME COGNOME contro il provvedimento con cui il D.A.P. lo aveva sottoposto per mesi sei al regime di sorveglianza particolare ai sensi dell’art. 14 -bis Ord.pen, ha ordinato alla direzione del carcere di consentire comunque, al detenuto, l’uso del televisore e del fornellino.
Secondo il Tribunale il detenuto ha effettivamente tenuto la grave condotta contestata, avendo aggredito nel carcere di Palermo un agente penitenziario, colpendolo con violenza tale da provocargli gravi lesioni personali e un’accusa di tentato omicidio. Tale comportamento rende legittima l’applicazione del regime di sorveglianza particolare, ma sono ingiustificati i divieti di utilizzare il televis e il fornellino, perché apparentemente non funzionali al mantenimento dell’ordine della sicurezza, e non motivati in un modo specifico dal RAGIONE_SOCIALE. come necessari per tale finalità.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso la Casa circondariale di Sassari, il D.A.P. e il Ministero della Giustizia, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 69, comma 6, Ord.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
L’art. 69, comma 6, Ord.pen. stabilisce che il controllo dell’Ufficio di sorveglianza sui provvedimenti di natura disciplinare diversi da quelli indicati dall’art. 39, comma 1, n. 4) e 5) Ord.pen., è limitato alla verifica dell’osservanza delle norme relative all’esercizio del potere disciplinare, la competenza dell’organo irrogante, la contestazione e la facoltà di discolpa, mentre rimane estranea ogni questione relativa al merito della sanzione. Il Tribunale, pertanto, non poteva estendere le sue valutazioni al merito del provvedimento reclamato.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 14 -bis e seguenti Ord.pen., e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La sorveglianza particolare è stata applicata a seguito di gravi comportamenti del detenuto, riconosciuti dal provvedimento impugnato, e le limitazioni applicate non hanno riguardato diritto fondamentali, come l’igiene, la salute, il vitto, il vestiario, la lettura, la permanenza all’aperto, i colloqui difensori e familiari. I divieti di detenere il televisore e il fornellino s giustificati da ragioni di sicurezza, e sono pertanto legittimi. Il fornellino pu essere usato dal detenuto come corpo contundente o come mezzo per scaldare
prodotti, ad esempio olio, al fine di gettarli addosso al personale o ad altri detenuti di passaggio, ed anche il televisore può essere usato come corpo contundente o per ricavare da esso singoli pezzi atti ad offendere, come ritenuto da altri tribunali di sorveglianza.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
Il difensore del detenuto ha inviato conclusioni scritte, con le quali chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’amministrazione ricorrente lamenta la violazione dell’art. 69, comma 6, Ord.pen., che stabilisce dei limiti precisi per il controllo da parte del giudice dell sorveglianza sui provvedimenti di natura disciplinare, in particolare escludendo la sua competenza sul merito dei provvedimenti disciplinari ivi non indicati, ma tale norma non si applica nel caso di specie. L’art. 14 -ter Ord.pen, nell’attribuire al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere il reclamo contro l’applicazione del regime di sorveglianza particolare, richiama le procedure del capo II bis Ord.pen., che non comprende l’art. 69 Ord.pen.
Inoltre il regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis Ord. pen. non è assimilabile ai provvedimenti disciplinari, come affermato incidentalmente da Sez. 1, n. 29295 del 05/05/2023, Rv. 284971, sopra citata, che in motivazione ha esaminato la correttezza delle valutazioni di merito effettuate dal provvedimento impugnato, ritenendo implicitamente sussistente la competenza, sul punto, del tribunale di sorveglianza.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
L’art. 14 -quater Ord.pen. stabilisce quale debba essere il contenuto del regime di sorveglianza speciale, precisando che le restrizioni applicate devono essere motivate, nonché «strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza», e non possono in ogni caso riguardare i diritti e le esigenze del detenuto attinenti le materie elencate nel quarto comma della norma stessa.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto giustificata l’applicazione del regime in questione, stante l’accertata pericolosità e aggressività del detenuto, che in un
diverso penitenziario aveva percosso un agente procurandogli gravi lesioni personali, ma ha valutato non giustificata la privazione del televisore e del fornellino, affermando che il divieto del loro utilizzo, non essendo stato specificamente motivato, appare non essere funzionale alle esigenze di sicurezza.
Questa motivazione è illogica e contraddittoria. L’ordinanza stessa, nel descrivere la condotta tenuta dal detenuto e legittimante il regime restrittivo applicatogli, evidenzia la sua aggressività, precisando che essa risulta del tutto ingiustificata e denota una oggettiva pericolosità del detenuto, in termini di sicurezza all’interno dell’istituto. Le restrizioni ritenute ingiustificate appaion perciò, legittime e doverose a fronte di tale ritenuta aggressività, essendo stato vietato l’uso di oggetti facilmente utilizzabili come corpi contundenti, sia nella loro struttura sia se appositamente fatti a pezzi, e il cui divieto di utilizzo no contrasta con il limite stabilito dall’art. 14 -quater, comma 4, Ord.pen. L’evidenza della pericolosità di tali oggetti in rapporto all’aggressività del detenuto, per la facile e intuitiva possibilità di impiego al fine di ledere alt persone, rende non necessaria una motivazione approfondita, da parte della direzione del carcere, per disporre il divieto del loro utilizzo, e l’affermazione dell’ordinanza impugnata, che la privazione di essi non sia funzionale alle esigenze di sicurezza, è, come detto, ingiustificata e contraddittoria. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare la legittimità di tali restrizioni tenendo conto delle ragioni di sicurezza consistenti nella loro evidente possibilità di utilizzo improprio, quali strumenti per aggredire altre persone, verificando, quindi, la sussistenza in concreto di tali ragioni, alla luce della già accertata rilevante aggressività del detenuto, e la necessità di dette restrizioni sotto tale profilo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di · orveglianza di Sassari.
o GLYPH Così deciso il 02 maggio 2024
Il Consigliere estensore