Sorveglianza particolare e sicurezza negli istituti di pena
In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della sorveglianza particolare, confermando la legittimità di una misura restrittiva applicata a un detenuto che aveva manifestato comportamenti gravemente ostili all’ordine carcerario. La questione centrale riguarda l’equilibrio tra il trattamento del detenuto e la necessità di garantire l’incolumità del personale e la stabilità dell’istituto.
Il caso del regime di sorveglianza particolare
Il caso ha origine dal reclamo di un detenuto contro il decreto del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP). Al soggetto era stata imposta la sorveglianza speciale per sei mesi a causa di diverse violazioni disciplinari. In particolare, era stato trovato per tre volte in possesso di un telefono cellulare, un atto che non solo costituisce un illecito disciplinare ma compromette gravemente la sicurezza delle comunicazioni carcerarie.
Oltre a ciò, il detenuto si era opposto violentemente all’assegnazione di un compagno di cella, arrivando a minacciare un agente di polizia penitenziaria con una lametta da barba sporca di sangue. Tali episodi hanno delineato un profilo di alta pericolosità e un rifiuto totale dell’autorità istituzionale.
La decisione sulla sorveglianza particolare
Il Tribunale di Sorveglianza aveva già respinto il reclamo del detenuto, ritenendo la misura adeguata e proporzionata. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando una presunta violazione del principio di proporzionalità e un vizio di motivazione, specialmente riguardo alla privazione del fornellino personale.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la condotta del detenuto è tale da giustificare pienamente un regime detentivo differenziato. Il possesso reiterato di cellulari realizza un effettivo turbamento dell’ordine interno, mentre l’uso di oggetti comuni come armi improprie richiede cautele specifiche.
Le motivazioni
La decisione si fonda sulla corretta applicazione dei principi di sicurezza penitenziaria. Secondo la Corte, le censure mosse dal ricorrente erano meramente riproduttive di argomenti già esaminati e correttamente disattesi dal Tribunale di Sorveglianza. La privazione del fornellino è stata ritenuta una cautela necessaria e non una punizione arbitraria: l’indole aggressiva del detenuto, dimostrata dall’episodio della lametta, rende pericoloso l’uso di utensili che possono essere facilmente trasformati in armi.
Inoltre, la durata della misura (sei mesi) è stata giudicata proporzionata al livello di pericolosità manifestato. La Corte ha ribadito che il vitto è comunque assicurato dall’amministrazione, rendendo la limitazione del fornellino una misura tollerabile a fronte del rischio per l’incolumità degli operatori.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che la tutela della sicurezza all’interno delle carceri prevale sulle concessioni d’uso di oggetti personali quando il comportamento del detenuto è sistematicamente volto a turbare l’ordine. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sottolineando l’infondatezza manifesta delle doglianze presentate.
Quali comportamenti giustificano l’applicazione della sorveglianza particolare?
La misura scatta quando un detenuto compromette la sicurezza dell’istituto o ne turba l’ordine interno, ad esempio attraverso il possesso di telefoni cellulari o minacce al personale.
È possibile vietare l’uso del fornellino a un detenuto in regime speciale?
Sì, la privazione è legittima se l’indole aggressiva del soggetto fa temere l’uso di utensili come armi improprie, purché il vitto sia comunque garantito dall’amministrazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8515 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8515 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di NOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione e in particolare della falsa applicazione del principio di proporzionalità in relazione al mancato annullamento del provvedimento del DAP in data 24 giugno 2025 per le ragioni indicate dal Tribunale di sorveglianza di Venezia – sono manifestamente infondate e in fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Venezia nel provvedimento impugnato.
In esso, invero, nell’argomentare sul rigetto del reclamo avverso il decreto del DAP che risulta avere applicato la sorveglianza particolare al condannato per mesi sei con una serie di prescrizioni, si evidenzia che: – correttamente il provvedimento in oggetto ha ritenuto la condotta del detenuto tale da compromettere la sicurezza e turbare l’ordine nell’istituto di pena, essendo stato trovato il suddetto in tre occasioni in possesso di telefono cellulare, mentre in un’altra occasione si opponeva a che un altro detenuto venisse allocato nella medesima cella, giungendo al punto di minacciare un operatore di polizia penitenziaria con una lametta da barba già sporca di sangue; – la pervicace condotta del detenuto consistente nella reiterata disponibilità di un telefono cellulare, oltre a integrare fattispecie penale e disciplinare realizza un effettivo turbamento dell’ordine interno che giustifica l’applicazione di un regime detentivo differenziato; – l’ulteriore condotta tenuta conferma l’atteggiamento di rifiuto rispetto all’autorità nell’istituto; – quanto al contenuto della misura privazione del fornellino viene fondatamente giustificata, nel provvedimento, con l’indole aggressiva del reclamante, essendo il vitto comunque assicurato e avvalorando l’episodio della minaccia con lametta la necessità di cautele, rispetto all’uso, da parte del reclamante, di utensili come arme improprie; – la durata di sei mesi risulta adeguata rispetto al livello di pericolosità manifestato dal detenuto.
Osservato, pertanto, che il ricorso, nel quale si invoca una diversa valutazione di dette circostanze e ci si duole di una apparenza motivazionale inesistente, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.