Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27126 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27126 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari accoglieva parzialmente il reclamo presentato dal detenuto NOME COGNOME con modifica del provvedimento del RAGIONE_SOCIALE che aveva disposto la sorveglianza particolare ai sensi dell’art. 14-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) per tre mesi a seguito dell’irrogazione della sanzione disciplinare di 15 giorni di esclusione dalle attività in comune (art. 39, c. 1, n.5, Ord. pen.) comminatagli per aver aggredito un altro detenuto a cui aveva fatto seguito una colluttazione con più detenuti interrotta solo con l’intervento di più agenti di Polizia penitenziaria.
In particolare, il Tribunale, ritenuto tale comportamento “indubbiamente grave” e integrante un reato procedibile a querela nonché “sintomatico di una particolare aggressività del detenuto e della sua volontà di imporsi all’interno del gruppo di socialità” dopo aver in precedenza cercato di conseguire vantaggi con condotta fraudolenta (possesso di integratori come da contestazione disciplinare), ha comunque disposto che al detenuto fosse consentito l’utilizzo del fornellino, della televisione e dello specchio, già inibito dal provvedimento del DAP del 7/9/23.
Avverso il suddetto provvedimento NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 14-bis, comma 1, lett. a), Ord. pen., 121, comma 2, 125, comma 3, e 178, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere confermato il decreto applicativo del regime di sorveglianza particolare ai sensi dell’art. 14-bis Ord. pen. in assenza dei presupposti di legge, per non aver dato conto delle ragioni per le quali non ha accolto le deduzioni difensive e per aver totalmente ignorato le richieste di approfondimento istruttorio con le quali si contestava la ricostruzione del fatto di cui si lamenta non sia stata correttamente esaminata la genesi.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10, 14quater, comma 3 e 4, Ord. pen., 3 CEDU, 13, comma 4, e 27, comma 3, 32, 34 Cost., 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con relativo vizio motivazionale, perché il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe indicato nessuna motivazione in merito al divieto di svolgere attività sportiva, al divieto di trascorrere più di due ore di aria al giorno, al divieto di ascoltare la radio, in palese violazione del comma terzo dell’art. 14-quater Ord. pen. il quale prescrive che le singole restrizioni «siano motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare», e in violazione del comma quarto della medesima disposizione normativa secondo cui «in ogni caso le restrizioni non
possono riguardare l’igiene e il vitto; il vestiario e il corredo; l’acquisto e ricezione di generi e nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; o del tipo consentito; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli».
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, pertanto, passibile di una dichiarazione d’inammissibilità.
Preliminarmente va rilevata la sussistenza dell’interesse del condanNOME alla decisione del presente ricorso, ancorché sia ormai decorso il termine finale di efficacia del decreto di sottoposizione a sorveglianza particolare, in funzione della garanzia, costituzionalmente e convenzionalmente disposta, a un controllo giurisdizionale pieno ed effettivo sulla legalità di misure incidenti sulla libertà personale, e in vista del possibile effetto conformativo della decisione stessa in caso di riedizione del potere (in questo senso, Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, COGNOME Torre, Rv. 256187; Sez. 1, n. 2660 del 10/01/2005, COGNOME, Rv. 230550; Sez. 1, n. 4599 del 26/01/2004, COGNOME, Rv. 228049).
Presupposto del regime di sorveglianza particolare previsto dall’art. 14-bis Ord. pen. è uno specifico comportamento del detenuto che, all’interno della struttura penitenziaria, comprometta la sicurezza, turbi l’ordine nell’istituto, impedisca con minaccia o violenza l’attività degli altri detenuti o internati, si avvalga, nel corso della vita penitenziaria, dello stato di soggezione degli altri detenuti nei suoi confronti, che tale regime ha connotazione disciplinare ed è finalizzato a impedire tali condotte (Sez. 1 n. 2555 del 27/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283866; Sez. 1 n. 44072 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 241838).
Il provvedimento, emesso in sede di reclamo e qui impugNOME, ha fatto puntuale richiamo alle condotte tenute dal ricorrente, idonee a fondare il giudizio di pericolosità formulato a suo carico nel provvedimento applicativo del DAP. Considerati tali fatti, connotati da evidente gravità, il Tribunale di sorveglianza ha coerentemente ritenuto corretta l’adozione di misure di particolare rigore finalizzate a evitare che il detenuto potesse nuovamente porre in essere azioni
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destabilizzanti, mettendo a repentaglio la sicurezza all’interno dell’Istituto, con manifesti intralci al regolare svolgimento delle attività trattamentali.
A fronte di tale valutazione, congruamente motivata, la difesa ha opposto, un ricorso generico, rivalutativo e non autosufficiente, poiché non è stato neanche allegato il decreto applicativo del DAP nel quale si assume che non siano stati ricompresi i divieti di cui si denuncia l’arbitrarietà. Si rileva, infatti, che il ricor duole dell’inibizione dell’uso del fornellino, della televisione e dello specchio invece autorizzati dal medesimo provvedimento impugNOME e non allega alcuna delle istanze istruttorie – asseritamente presentate in sede di reclamo – che non sarebbero state considerate dal Tribunale di sorveglianza.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata si sottrae a qualsiasi censura, in questa sede prospettabile solo per violazione di legge, avendo il Tribunale dato conto dei gravi comportamenti ascritti al detenuto, ritenuti di gravità tale da giustificare, anche sul piano della proporzione tra violazioni accertate e misure restrittive applicate, l’adozione del regime di rigore, specificamente finalizzata a garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza dell’Istituto. Del pari, quanto alla congruità delle prescrizioni adottate, le doglianze si configurano come insuperabilmente generiche, non essendo stato dedotto, in relazione al provvedimento applicativo del DAP, non allegato, alcun profilo di sproporzione o di incongruità riferito a singole prescrizioni, sicché anche le sopra richiamate deduzione difensive, impediscono qualunque scrutinio sul punto, così limitandosi a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.
Dalle considerazioni ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle O —r; E2 GLYPH spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle 4emmende.
Così deciso il 3/4/2024