Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5150 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5150 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Cagliari udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME proponeva reclamo avverso il decreto del 20 maggio 2025, con il quale l’Amministrazione Penitenziaria gli aveva applicato il regime di sorveglianza particolare ex art. 14bis lett. a) Ord. pen., chiedendone la revoca o, in subordine, la riduzione del tempo di applicazione.
Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con l’ordinanza del 10 giugno 2025 oggi impugnata, respingeva il reclamo osservando che il detenuto si era reso responsabile degli episodi di rilievo disciplinare posti a fondamento della misura, che, peraltro, costituivano solo una parte delle numerose infrazioni disciplinari commesse nel tempo e nei vari istituti di pena nei quali egli era stato trasferito; che egli non aveva contestato le condotte poste a fondamento del decreto, fatta eccezione per quella del 2 maggio 2025, in relazione alla quale negava che i telefoni cellulari e lo stupefacente fossero a lui riferibili e che il video fosse stato realizzato in cella; che, a parte l’episodio del video, sostanzialmente irrilevante, ciò che rilevava era il possesso, sia pure in comune con altri, dei telefoni cellulari e dello stupefacente, che egli aveva tentato di distruggere ed occultare all’ingresso degli agenti di Polizia Penitenziaria, condotta, questa, gravemente irregolare e inosservante delle regole; che gli altri comportamenti evincibili dagli atti, pur non essendo posti a base della misura, erano comunque tali da turbare l’ordine e la sicurezza degli operatori penitenziari e dei detenuti, integrando una forma di violenza psicologica nei confronti degli operatori della Polizia Penitenziaria e del direttore dell’istituto detentivo.
Concludeva, quindi, ritenendo che tali gravi condotte, nØ episodiche nØ isolate, fossero idonee a compromettere la sicurezza dell’istituto in quanto incidenti sulla sicurezza e sulla libertà di azione del personale e ad incidere sul regolare svolgimento delle attività e dimostrassero una grave regressione del percorso rieducativo e trattamentale.
Tali circostanze, che confermavano il rilevante rischio di reiterazione di condotte analoghe, anche in considerazione del fatto che egli non aveva assunto alcun atteggiamento di autocritica, facevano, quindi, ritenere infondato il reclamo sia con riferimento alla domanda principale di revoca, sia con riferimento a quella subordinata di riduzione del periodo di sorveglianza particolare, ritenuto proporzionato e adeguato alla gravità dei fatti.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, tramite il proprio difensore, articolando un unico composito motivo di ricorso ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.che si illustra nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Lamenta che il provvedimento sia stato adottato in assenza di prova della concreta compromissione della sicurezza e del turbamento dell’ordine all’interno della RAGIONE_SOCIALE e in assenza di prova della responsabilità del ricorrente in ordine all’episodio del 2.5.2025; che il provvedimento Ł fondato su elementi ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento del decreto reclamato; che i fatti in contestazione sono mere infrazioni disciplinari che non hanno compromesso la sicurezza o turbato l’ordine dell’istituto; che Ł irrilevante, ai fini dell’applicazione del regime particolare, che i comportamenti assunti abbiano determinato una regressione del percorso rieducativo e che, sotto tale profilo, non pertinente Ł la richiamata funzione di induzione alla revisione critica; che non sussiste alcuna esigenza cautelare che, in concreto, non Ł verificata.
3.Il Procuratore generale concludeva chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso eccependo il difetto di specificità e osservando che il ricorso era rivalutativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati.
2.Gli artt. 14bis e segg. della legge n. 354 del 1975 dettano la disciplina del regime di sorveglianza particolare, individuandone i presupposti e le modalità applicative, prevedendo le forme di controllo giurisdizionale sul provvedimento amministrativo nonchØ limitandone in positivo e in negativo il contenuto.
Presupposto del regime di sorveglianza particolare dell’art. 14bis ord. pen. Ł lo specifico comportamento del detenuto (all’interno della struttura carceraria) che comprometta la sicurezza o turbi l’ordine dell’istituto (lett. a), che impedisca con violenza o minaccia l’attività degli altri detenuti o internati (lett. b), che nella vita penitenziaria si avvalga dello stato di soggezione degli altri detenuti nei suoi confronti (lett. c). Il regime ha, quindi, al contempo, contenuto e natura disciplinare e la finalità di impedire la protrazione di tali comportamenti (Sez. 1, sent. n. 44072 del 23/10/2008, Rv. 241838).
Il provvedimento che dispone la misura Ł di natura amministrativa, essendo di competenza dell’amministrazione penitenziaria. Tuttavia, andando potenzialmente ad incidere su posizioni giuridiche soggettive, qualificabili in termini di ‘diritto’, Ł sottoposto a verifica giurisdizionale. L’art. 14ter ord. pen. regolamenta, allo scopo, il procedimento, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell’interessato, con l’adozione di provvedimenti idonei a conformare l’operato dell’Amministrazione stessa.
3.Nel caso in esame, il Tribunale, aderendo all’argomentazione dell’amministrazione penitenziaria, ha ritenuto che la condotta assunta dall’odierno ricorrente, non solo nell’attuale casa di reclusione (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Cagliari Uta), ma anche nei precedenti istituti di pena (Palermo, Rossano, Trapani), sia tale da mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza dell’istituto, sottolineando, a tal fine, sia il clima di intimidazione che il detenuto ha inteso
creare all’interno dell’istituto e della sezione, in ciò coadiuvato dai detenuti che con lui solidarizzano, sia i plurimi comportamenti di rilievo disciplinare, singolarmente individuati che hanno indotto l’amministrazione a ripetuti trasferimenti del ricorrente.
La valutazione Ł fondata su motivazioni congrue e logiche rispetto alla natura e finalità dell’istituto e non Ł affetta da profili di contraddittorietà.
Le censure mosse dalla difesa del ricorrente, al contrario, si palesano del tutto infondate, non solo perchØ non contestano l’ an dei singoli episodi (se non limitatamente all’episodio del 2 maggio, sul quale si tornerà oltre), ma perchØ sono volte a fornire una rilettura delle condotte, evidenziando ‘l’assenza di alcun elemento da cui desumere la prova della concreta compromissione della sicurezza od il turbamento dell’ordine all’interno’ in tal modo, da un lato, sollecitando una inammissibile rivalutazione del merito del provvedimento e, dall’altro, fornendo una erronea interpretazione dell’art. 14bis ord. pen.
Ed infatti, sotto il profilo fattuale, le condotte consistenti in: detenere smartphone con cavetto USB e carica batteria (episodio del 10.9.2024), profferire frasi minacciose e oltraggiose nei confronti del personale della Polizia penitenziaria nell’atto di compiere atti dell’ufficio (ritirare il fornellino in quanto vietato nel reparto – episodio del 2.1.2025), profferire frasi minacciose e oltraggiose nei confronti del personale per opporsi all’accertamento numerico e al controllo delle inferriate (episodio del 27.1.2025), l’introdursi, senza autorizzazione, nella cella di altro detenuto sottoposto al regime di sorveglianza speciale (episodio del 5.5.2025), costituiscono comportamenti che, per le modalità di realizzazione e per il fatto di violare disposizioni interne, inevitabilmente determinano aggravi e ritardi nonchØ difficoltà nella gestione della struttura e nell’esecuzione degli adempimenti necessitati, in tal modo arrecando turbamento dell’ordine all’interno dell’istituto nonchØ la stessa sicurezza in ragione dell’agitazione che, inevitabilmente, consegue a determinate condotte.
Quanto all’episodio del 2.5.2025, ritenuto di particolare gravità tenuto conto che, in occasione della perquisizione furono rinvenuti plurime dosi di sostanze stupefacente del tipo cocaina, nonchØ telefoni cellulari, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che, indipendentemente dall’esito del procedimento penale iscritto a seguito del fatto, la condotta assume, comunque, rilevanza disciplinare, posto che, dalla illustrazione dell’episodio, si evince che COGNOME ebbe un ruolo attivo nel tentare di ritardare il controllo e nel cercare di distruggere ed occultare i telefoni cellulari. La valutazione Ł logica, aderente al dato fattuale e non fonda le generiche censure del ricorrente.
La censura Ł, tuttavia, erronea anche nell’interpretazione che fornisce della norma. Il contenuto delle restrizioni, quali delineate all’art. 14quater ord. pen. rende manifesto che il regime ha certamente finalità preventiva/cautelare, sicchØ può intervenire anche laddove la condotta violativa del detenuto, in concreto, non abbia causato eventi sovversivi, ma, tuttavia, abbia alterato l’ordine che in istituto deve essere mantenuto.
4.Quanto alla circostanza che il Tribunale di sorveglianza abbia fondato la propria valutazione su condotte aggiuntive, non contenute nel provvedimento dell’amministrazione penitenziaria, si osserva che la censura Ł, in concreto, manifestamente infondata.
Sul punto, si impongono alcune precisazioni relative ai poteri del Tribunale di sorveglianza, il quale deve limitarsi ad effettuare un controllo di legittimità del provvedimento reclamato, senza alcun potere integrativo dello stesso, in ragione della sua natura meramente amministrativa, sia per l’autorità dalla quale promana sia per il suo contenuto. Il controllo soggiace, pertanto, ai limiti fissati dagli artt. 4 e 5 della legge 22 marzo 1865, n. 2248, all. E, in base ai quali il giudice può estendere il suo sindacato sull’atto amministrativo
sotto l’aspetto della sua legittimità, ma non anche del merito del provvedimento, avendo precipuo riguardo alle violazioni di legge poste a garanzia dell’inviolabilità della libertà personale sancita dall’art. 13 Cost., pur nei limiti che lo stato di detenzione comporta, ed all’impossibilità che le pene consistano in trattamenti contrari al senso di umanità.
Nel caso in esame, dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che il Tribunale ha ritenuto fondati i presupposti applicativi del regime particolare sulla base degli elementi di fatto individuati dall’amministrazione, aggiungendo il riferimento ad ulteriori comportamenti, al fine di rafforzare le conclusioni cui Ł pervenuto in ordine al fatto che la condotta di NOME Ł stata ‘costantemente orientata alla violazione delle regole’, tentando, in modo sistematico, ‘di turbare gravemente l’ordine e la sicurezza interna dell’istituto mediante l’intimidazione verso la Polizia e la continua minaccia di suscitare rivolte’. Sotto tale profilo, l’aggiunta di condotte ulteriori rispetto a quelle individuate dall’amministrazione, costituisce argomento ad adiuvandum che, ove pure eliminato, non inficia affatto la correttezza del provvedimento che, diversamente da quanto opinato dalla difesa del ricorrente, non ha inteso sostituire le motivazioni dell’autorità amministrativa, che ha chiaramente confermato, nØ ha inteso aggirare la censura alla ‘inconsistenza’ delle condotte contestate con il richiamo ad altre vicende.
Parimenti infondata Ł la censura di contraddittorietà della motivazione laddove fa riferimento al fatto che le condotte assunte da NOME rappresentano ‘una grave regressione nel percorso rieducativo e risocializzativo’, valutazione ritenuta incongruente rispetto alle finalità dell’istituto. La condotta detentiva Ł indicativa di una capacità di adesione alle regole del vivere civile e in comunità, sicchØ l’allontanamento da tali regole conferma la pericolosità e, quindi, la necessità di un regime di sorveglianza particolare. Sotto tale profilo, la circostanza che l’applicazione della misura possa anche indurre ad una revisione critica dei propri agiti costituisce argomentazione aggiuntiva e non sostitutiva dei presupposti del provvedimento e delle finalità dello stesso.
5.Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., a detta statuizione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonchØ al pagamento di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 09/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME