Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8277 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8277 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME OGGERO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/06/2025 del Tribunale Di Sorveglianza di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricors;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14bis , lett. c ) legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.).
A ragione della decisione ha osservato che il condannato si era reso responsabile di condotte, osservate dagli operatori penitenziari, alcune delle quali anche integranti infrazioni disciplinari (quali l’aggressione di un detenuto), sintomatiche della posizione di leadership all’interno dell’Istituto di pena (gli era riservato il ruolo di “capotavola”, era esonerato dalle attività quotidiane di preparazione dei pasti e pulizia della propria camera di pernottamento, riceveva pacchi invece destinati ad altri detenuti della stessa Sezione) e ha ritenuto, in conformità con quanto già osservato dal primo Giudice, sussistenti i presupposti indicati dall’art. 14bis Ord. pen. per sottoporre il condannato al regime di sorveglianza particolare. Le accertate condotte sono state, infatti, ritenute tali da compromettere la sicurezza e turbare l’ordine dell’Istituto di pena.
Ricorre COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, e denuncia tre motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione dell’art. 14bis , Ord. pen. e vizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza dei presupposti per il regime di sorveglianza particolare.
Lamenta che l’ordinanza impugnata, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, avrebbe recepito acriticamente il provvedimento reclamato senza confrontarsi con i rilievi difensivi e senza, conseguentemente, compiere il necessario vaglio delle questioni devolute con l’atto di impugnazione, travisando il significato delle condotte poste in essere dal ricorrente e attribuendo valore esclusivo a quanto riferito dagli agenti di Polizia
penitenziaria.
Denuncia, inoltre, l’insufficienza dei rapporti di Polizia penitenziaria, siccome non asseverati da obiettivi riscontri, a fondare la motivazione del provvedimento restrittivo che avrebbe, dunque, violato il diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 14bis Ord. pen. e correlato vizio di motivazione sotto il profilo dell’identità delle argomentazioni poste a ragione del regime di sorveglianza particolare con quelle poste a fondamento del regime di cui all’art. 41bis cod. pen., cui pure il condannato e sottoposto.
2.3. Il terzo motivo riguarda il vizio di motivazione in punto di illogica sospensione dell’utilizzo del fornello e della televisione.
Evidenzia che il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione sulla idoneità dei beni sottratti al detenuto (televisore e fornellino) ad essere impiegati per aggredire o danneggiare soggetti terzi o per offendere o ad arrecare danno al personale penitenziario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perchØ propone censure in fatto non consentite e, comunque, manifestamente infondate.
Va premesso che presupposto del regime di sorveglianza particolare previsto dall’art. 14bis Ord. pen. Ł uno specifico comportamento del detenuto che, all’interno della struttura penitenziaria, comprometta la sicurezza, turbi l’ordine nell’istituto, impedisca con minaccia o violenza l’attività degli altri detenuti o internati, si avvalga, nel corso della vita penitenziaria, dello stato di soggezione degli altri detenuti nei suoi confronti. Tale regime ha connotazione disciplinare ed Ł finalizzato a impedire tali condotte.
Sempre in via di premessa, deve ricordarsi che il regime di detenzione differenziata di cui all’art. 41bis Ord. pen. (già applicato al ricorrente) Ł compatibile con quello di sorveglianza particolare, previsto dal precedente art. 14bis , in quanto, mentre il primo consiste nella sospensione delle regole di trattamento al fine di recidere i collegamenti del detenuto con sodalizi criminali operanti all’esterno del circuito penitenziario, il secondo ha connotazione disciplinare e la finalità di impedire condotte del detenuto stesso che rechino pregiudizio alla sicurezza o all’ordine interno dell’istituto (Sez. 1, n. 2555 del 27/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283866; Sez. 1, n. 44072 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 241838).
In linea con la ratio dell’istituto, il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la sottoposizione di COGNOME alla sorveglianza particolare facendo puntuale richiamo alle condotte dallo stesso serbate.
Si tratta di molteplici condotte inosservanti delle regole essenziali della comune convivenza e lesive dell’ordine e disciplina interna e, soprattutto, sintomatiche della tendenza del detenuto a instaurare, anche in stato di restrizione carceraria, un modus operandi che richiama le modalità operative della criminalità organizzata, quale monito per gli altri detenuti ristretti nella sezione 41bis , per affermare, in maniera autoritaria, il suo spessore criminale.
A fronte di tale valutazione, congruamente motivata, la difesa ha opposto, un ricorso inammissibilmente versato in fatto, che sollecita il Collegio a una non consentita rivalutazione delle condotte così come accertate e descritte nel provvedimento.
A tale ultimo proposito, va detto che Ł manifestamente infondata l’affermazione contenuta nel ricorso riguardante l’asserita impossibilità di utilizzare i rapporti di Polizia penitenziaria, in quanto privi di riscontri. Sul punto il ricorrente richiama, senza tuttavia citarla espressamente, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «In tema di provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di detenuti o internati, Ł illegittimo il
provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, sul presupposto che i rapporti della polizia penitenziaria godano di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., dichia ri de plano inammissibile il reclamo di un detenuto volto a contestare la sua partecipazione ad un fatto disciplinarmente rilevante, essendo necessaria l’instaurazione del contraddittorio ex art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., al fine di garantire il diritto di difesa del detenuto medesimo» (Sez. 1, n. 43241 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 274334 – 01). Si tratta, tuttavia, di un richiamo non pertinente al caso in scrutinio, nel quale – lungi dall’essere stato emesso un decreto d’inammissibilità de plano – siamo al cospetto di un provvedimento adottato unilateralmente dall’Amministrazione (previo parere del Consiglio di disciplina integrato da due esperti ex art. 80) e di un provvedimento giurisdizionale emesso nel contraddittorio, nella cui sede Ł sempre possibile contestare il contenuto dei rapporti disciplinari; ciò che la difesa – nel caso in esame – non ha fatto, limitandosi ad affermarne l’impossibilità di utilizzazione a fini motivazionali.
Del pari priva di pregio Ł la censura con cui si addebita al Tribunale di avere sostanzialmente giustificato il regime di cui all’art. 14bis Ord. pen. con la stessa motivazione addotta a sostegno dell’applicazione del regime differenziato.
Il ricorrente ha, in primo luogo, trascurato di allegare il provvedimento con cui Ł stato applicato il regime differenziato, ciò che rende la deduzione non autosufficiente, perchØ non consente al Collegio di svolgere il controllo sulla fondatezza della doglianza.
In ogni caso, la censura Ł infondata in modo manifesto. Come sintetizzato nella premessa del presente provvedimento, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato, in modo logicamente coerente e aderente alle risultanze in atti, le specifiche ragioni che hanno indotto alla applicazione del regime di sorveglianza particolare in aggiunta rispetto a quello di cui all’art. 41bis Ord. pen., i cui presupposti sono affatto differenti.
Quanto, infine, all’affermazione del ricorrente secondo cui il provvedimento impugnato non avrebbe motivato le ragioni per cui le singole disposizioni restrittive erano funzionali a soddisfare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza interna, Ł appena il caso di osservare che l’ordinanza impugnata ha, invece, puntualmente indicato le ragioni della pericolosità degli oggetti sottratti all’uso da parte del condannato con il precipuo fine di evitare che potessero essere utilizzati dal detenuto come oggetti atti a offendere. Nella prospettiva seguita dal Tribunale, la sottrazione degli oggetti Ł, pertanto, chiaramente funzionale a circoscrivere la possibilità del detenuto di interagire con altri soggetti, onde limitare le occasioni di nuove condotte violente e aggressive; sicchØ le censure difensive devono ritenersi, sul punto, manifestamente infondate.
Conclusivamente, l’ordinanza impugnata si sottrae a qualsiasi censura, in questa sede prospettabile solo per violazione di legge, avendo il Tribunale dato conto dei gravi comportamenti ascritti al detenuto, ritenuti di gravità tale da giustificare, anche sul piano della proporzione tra violazioni accertate e misure restrittive applicate, l’adozione del regime di rigore, specificamente finalizzata a garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza dell’Istituto.
Del pari, quanto alla congruità delle prescrizioni adottate, le doglianze si configurano come inammissibilmente generiche, non essendo stato dedotto, in relazione al provvedimento applicativo, alcun profilo di sproporzione o di incongruità riferito a singole prescrizioni, sicchØ anche le sopra richiamate deduzione difensive, impediscono qualunque scrutinio sul punto, così limitandosi a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si reputa congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME