Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10000 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10000 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
GIORGIO POSCIA
CC – 13/01/2026
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 26/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’Aquila
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, con provvedimento del 26 agosto 2025, accoglieva il reclamo proposto dal detenuto COGNOME NOME avverso il decreto emesso dal Ministero di giustizia il 7 luglio 2025 con cui il COGNOME veniva sottoposto per la durata di tre mesi al regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis ord. pen. e, per l’effetto, annullava l’impugnato decreto.
Il decreto era stato messo in quanto il detenuto in esito ad una perquisizione era stato trovato in possesso di un microtelefono e tale grave infrazione era ritenuta rientrare nelle ipotesi di cui alle lett. a) e c) del predetto art. 14 bis ord. pen.
Il Tribunale rilevava che la condotta del detenuto, certamente episodica, pur costituendo sia un reato, sia un illecito disciplinare, non rientrava nei casi codificati nell’art. 14 bis ord. pen. che consentono l’applicazione della sorveglianza particolare che Ł istituto che non ha carattere sanzionatorio.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il Ministero di giustizia, tramite l’avvocatura dello Stato, esponendo quattro motivi di doglianza.
3.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 14 bis ord. pen.
Il ricorrente precisa come lo strumento della sorveglianza particolare abbia carattere cautelare preventivo, cui si ricorre allorquando non si possano fronteggiare le esigenze di mantenimento dell’ordine e la sicurezza dell’istituto ovvero l’incolumità degli operatori penitenziari con il ricorso agli strumenti ordinari.
Ciò comporta che non sia assolutamente necessario che i comportamenti siano plurimi
o reiterati, poichŁ Ł sufficiente che siano concretamente idonei a compromettere l’ordine interno e non siano arginabili con gli strumenti ordinari.
Conseguentemente il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato alla necessaria reiterazione delle condotte Ł illegittimo.
3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 14 bis e 14 quater ord. pen.
Il provvedimento impugnato pone, poi in rapporto di alternatività la sanzione disciplinare ed il regime della sorveglianza particolare che invece sono istituti del tutto differenti e con finalità diverse.
3.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.
Il provvedimento impugnato non ha valutato aspetti della condotta che nel decreto erano stati ritenuti correttamente rilevanti quali le modalità di occultamento, l’idoneità dello strumento alle comunicazioni clandestine, il circuito particolare in cui era inserito il detenuto, il contesto sensibile e l’attualità del rischio.
3.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art 14 bis lett. c) ord. pen.
Il provvedimento impugnato non ha valutato come la condotta stigmatizzata avrebbe potuto valere quale elemento di supremazia o comunque capace di riflettere un ascendente sugli altri detenuti, tenuto conto del particolare circuito in cui NOME era inserito.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
L’art. 14 bis l. 354/75 stabilisce che possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare i condannati, gli internati e gli imputati che a) con i loro comportamenti compromettano la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
Il regime della sorveglianza particolare ha connotazione disciplinare e la finalità di impedire condotte del detenuto stesso che rechino pregiudizio alla sicurezza o all’ordine interno dell’istituto (Sez. 1 n. 44072 del 23/10/2008, Rr.v 241838).
Come affermato da questa Corte, presupposto del regime di sorveglianza particolare previsto dall’art. 14bis Ord. pen. Ł uno specifico comportamento del detenuto che, all’interno della struttura penitenziaria, comprometta la sicurezza, turbi l’ordine nell’istituto, impedisca con minaccia o violenza l’attività degli altri detenuti o internati, si avvalga, nel corso della vita penitenziaria, dello stato di soggezione degli altri detenuti nei suoi confronti, che tale regime ha connotazione disciplinare ed Ł finalizzato a impedire tali condotte (Sez. 1 n. 2555 del 27/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283866; Sez. 1 n. 44072 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 241838).
Il provvedimento impugnato afferma che una unica condotta non può essere ritenuta integrare le condizioni di cui alla lett. a), stante il fatto che il richiamo normativo Ł a una pluralità di comportamenti (utilizzo del plurale) e richiama la circolare del DAP che ritiene applicabile l’istituto in oggetto a detenuti che abbiano tenuto ‘reiterate condotte’ .
Tale affermazione del Tribunale si pone in contrasto con l’interpretazione avallata da
questa Corte secondo cui a base del provvedimento di sorveglianza particolare può essere posta anche una sola condotta riconducibile al paradigma legale del menzionato art. 14bis , comma 1, lett. a), Ord. pen.: il riferimento ai «comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti», che compare nel testo, ha infatti valore descrittivo di genere e non eleva a necessario presupposto l’emersione di manifestazioni di pericolosità di ordine plurimo (-Sez. 1, n. 35164 del 10/10/2025).
Il richiamo, poi, fatto nel provvedimento impugnato alla circolare del DAP del 27 giugno 2011, che limita la applicabilità della sorveglianza speciale solo al caso di condotte reiterate, ha un rilevo del tutto residuale, posto che Ł un atto di normazione secondaria, interno alla Pubblica Amministrazione, che non può che recedere rispetto alla fonte normativa primaria, costituita dall’art. 14 bis l. 354/75 laddove si ponga in contrasto con questa ultima.
Per contro, l’affermazione secondo cui non sussisterebbe nemmeno il caso di cui alla lett. c) in quanto la disponibilità del telefono, lungi dall’essere una manifestazione di supremazia nei confronti degli altri detenuti può avere come effetto uno stato di soggezione nei suoi confronti Ł all’evidenza contraddittoria, poichØ la disponibilità di un microtelefono può comportare uno stato di soggezione degli altri detenuti, di cui il ricorrente potrebbe avvalersi, che Ł proprio ciò che la applicazione del regime speciale vuole evitare.
NØ il fatto che per il medesimo fatto sia stata inflitta una sanzione disciplinare e che il fatto in sŁ sia astrattamente sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 391 ter cod. pen. hanno alcun rilievo, essendo il regime di sorveglianza particolare non già una sanzione, che incide sulle modalità di espiazione della pena detentiva già in atto così da renderla temporaneamente piø rigorosa per il soggetto detenuto, in ragione della commissione di un fatto espressamente previsto come infrazione al regolamento, come stabilito dall’art. 38 l. 354/75, bensì una misura volta a evitare che la condotta del detenuto, connotata ai sensi dell’art. 14 bis L. 354/75, possa compromettere la sicurezza e l’ordine all’interno degli istituti di pena; il regime ha contenuti disciplinari ed il fine Ł di impedire tali comportamenti (in motivazione Sez. 1, n. 44072 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 241838 – 01)
Per le ragioni sopra evidenziate il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza de L’Aquila per nuovo esame.
PQM
Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso il 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME