Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35164 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35164 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nel procedimento c/ COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 06/05/2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha accolto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare per tre mesi, emesso ai sensi dell’art. 14bis ord. pen. dal RAGIONE_SOCIALE della Giustizia in data 01/04/2025, a seguito delle operazioni di perquisizione straordinaria eseguite nella camera di pernottamento del detenuto e al rinvenimento in suo possesso di un microtelefono cellulare comprensivo di scheda SIM di cui si assumeva la titolarità.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il regime eccezionale di cui all’art. 14bis ord. pen. può essere applicato in seguito ad una pluralità di comportamenti che compromettano la sicurezza ovvero l’ordine degli istituti e non di una singola condotta.
La misura applicata non era peraltro strettamente necessaria al mantenimento dell’ordine e della sicurezza, nØ poteva valere a prevenire condotte analoghe, a ciò potendo essere ben piø utile che il Direttore proponga al magistrato di sorveglianza la sottoposizione della corrispondenza del detenuto al visto di controllo ai sensi dell’art. 18ter ord. pen.
Il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia a mezzo dell’avvocatura dello Stato ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 14bis lett. a) ord. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., oltrechØ conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che l’unicità della condotta non valesse ad integrare il presupposto per l’applicazione del regime della sorveglianza particolare perchØ
non ha considerato l’aspetto qualitativo del comportamento.
Il fatto era stato ritenuto grave perchØ concretizzatosi nel triplice rinvenimento di un dispositivo telefonico marca ZANCO, una relativa scheda sim e una sigaretta artigianale contenente sostanza stupefacente (THC-HASHISH); sicchŁ anche sotto profilo non poteva considerarsi l’episodio come unico.
NØ la limitazione conseguente alla misura poteva considerarsi eccessiva, anche perchØ il rinvenimento del cellulare faceva presumere che già il detenuto avesse potuto intrattenere contatti illeciti con l’esterno e il regime di sorveglianza particolare doveva servire ad arginare altre occasioni di contatti impropri con l’esterno.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Secondo un principio piø volte ribadito in giurisprudenza, il regime della sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis ord. pen., ha natura disciplinare e persegue la finalità di impedire condotte del detenuto pregiudizievoli per la sicurezza o l’ordine interno dell’istituto (Sez. 1, n. 2555 del 27/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283866 – 01; Sez. 5, n. 12094 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280813 – 01; Sez. 1, n. 44072 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 241838 – 01).
Nel caso di specie il provvedimento di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare a carico del detenuto NOME COGNOME Ł stato emesso ai sensi dell’art. 14bis ord. pen. dal RAGIONE_SOCIALE della Giustizia in data 01/04/2025 per la durata di mesi tre, a seguito delle operazioni di perquisizione straordinaria eseguite nella camera di pernottamento del detenuto e al rinvenimento in suo possesso di un microtelefono cellulare comprensivo di scheda sim che egli stesso aveva consegnato dichiarando che era nella sua disponibilità.
Il Tribunale di sorveglianza ha accolto il reclamo del detenuto e ha annullato tale provvedimento, richiamando la circolare del D.A.P. in data 27/06/2011, che riguarda l’applicazione di questo regime e sottolinea che esso non ha un carattere sanzionatorio, ma deve essere inflitto a «soggetti che abbiano tenuto reiterate condotte, tali da integrare una delle fattispecie astratte indicate all’art. 14bis , comma 1. Di conseguenza, isolati illeciti disciplinari troveranno un’adeguata risposta nell’applicazione delle relative sanzioni, senza costituire un presupposto per l’applicazione in discorso».
Secondo il Tribunale di sorveglianza, l’unicità dell’episodio impediva l’applicazione del regime particolare.
Inoltre tale ulteriore restrizione non doveva considerarsi strettamente necessaria al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, visto che la condotta del detenuto non era stata caratterizzata da violenza e che il pericolo di ulteriori contatti illeciti poteva essere fronteggiato con il visto della corrispondenza.
La motivazione del provvedimento impugnato, così come riepilogata, risulta viziata da un’errata applicazione dell’art. 14bis ord. pen. e dal travisamento della prova.
Sotto il primo profilo va censurato il percorso argomentativo che, nel verificare quali siano i presupposti di applicazione del regime particolare, non si confronta con il tenore letterale dell’art. 14bis ord. pen., ma applica tale disposizione dando rilievo a quanto si legge nella circolare del D.A.P. in data 27/06/2011, che contiene considerazioni esemplificative e che non costituisce fonte normativa.
3.1. Il provvedimento impugnato riporta i passaggi di questa circolare nella parte in cui
correla l’applicazione del regime a condotte reiterate e in cui afferma che «isolati illeciti disciplinari troveranno un’adeguata risposta nell’applicazione delle relative sanzioni, senza costituire un presupposto per l’applicazione in discorso»; ne trae l’imprescindibilità del requisito della pluralità degli episodi, meritevoli di sanzione, al fine di dare applicazione al regime contemplato dall’art. 14bis ord. pen.
Ma la circolare del DAP propone una mera lettura applicativa della disposizione, suggerendo all’autorità penitenziaria, chiamata, ai sensi dell’art. 14bis , comma 2, ord. pen., ad applicarla con provvedimento motivato, previo parere del consiglio di disciplina integrato da due esperti, di utilizzare tale strumento in presenza di condotte per le quali non sia sufficiente la mera sanzione disciplinare; direttiva questa in linea di principio condivisibile visto che la sorveglianza particolare ha soprattutto una piø spiccata funzione di prevenzione.
L’ordinanza del Tribunale di sorveglianza non ha, invece, tenuto conto della descrizione dei presupposti in presenza dei quali può essere applicato il regime di sorveglianza particolare, come descritti dall’art. 14bis , comma 1, ord. pen.
Secondo tale disposizione, possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare «i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti».
L’ipotesi richiamata nel provvedimento applicativo di tale regime a COGNOME Ł quella di cui alla lettera a), laddove il riferimento ai «comportamenti» può essere inteso come dato testuale che impone la pluralità dei fatti sanzionabili, solo se esso viene decontestualizzato dal periodo in cui Ł inserito.
L’interpretazione seguita dal Tribunale di sorveglianza Ł, infatti, fallace.
L’uso del plurale («i loro comportamenti») va coordinato con la precedente formulazione che fa riferimento a «i condannati, gli internati e gli imputati»; sicchŁ il tenore letterale impone di intendere la disposizione nel senso che il regime può essere applicato rispettivamente ai condannati, agli internati e agli imputati che con i rispettivi «loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti».
L’uso del plurale per i comportamenti si coordina con l’uso del plurale per i soggetti che, se li commettono, possono essere sottoposti al regime di sorveglianza particolare ma non implica affatto la necessità che ciascuno di coloro potrebbero essere sottoposti al regime di sorveglianza particolare ne commettano una pluralità.
La locuzione prescelta dal legislatore («comportamento»), inoltre, non Ł del tutto assimilabile a quelle che ricorrono spesso nell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila («condotta», «episodio»), ma orienta alla valorizzazione anche delle implicazioni di un determinato fatto, oggetto di verifica da parte dell’amministrazione penitenziaria, per apprezzare in che termini delinei il modo di agire del detenuto nel contesto dell’ambiente e delle persone con le quali Ł in contatto.
E d’altronde la misura prevista dall’art. 14bis ord. pen. si correla all’effetto della compromissione della sicurezza o della turbativa dell’ordine negli istituti, che può derivare anche da una singola condotta o da un singolo episodio se rivelatori di un modo di agire del detenuto per l’appunto foriero di rischi per la sicurezza e l’ordine all’interno del carcere.
Anche nella prospettiva della funzione assolta dall’applicazione di tale regime, che Ł preventiva ancor piø che sanzionatoria (essendo per l’appunto i provvedimenti disciplinari sufficienti quale risposta punitiva rispetto alla violazione delle regole di convivenza intramuraria), richiedere che prima dell’applicazione della misura di cui all’art. 14bis ord.
pen. ad un comportamento di pregiudizio alla sicurezza e all’ordine ne seguano degli altri egualmente pregiudizievoli priverebbe di utilità la misura medesima.
3.2. Già la giurisprudenza di legittimità aveva sottolineato come il regime di cui all’art. 14bis ord. pen. avesse «contenuti disciplinari ed il fine (…) di impedire tali comportamenti» (lo esplicita in motivazione Sez. 1, n. 44072 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 241838 – 01, sopra citata; e il principio Ł ripreso dalle sentenze successive in materia).
In tale direzione si Ł pure affermato, escludendo la violazione del principio del ne bis in idem , sancito dall’art. 4, Protocollo 7, CEDU quando ad un determinato comportamento del detenuto segue l’irrogazione di una sanzione disciplinare e anche l’applicazione del regime di sorveglianza particolare, che «nei rapporti tra il procedimento disciplinare, instaurato a carico di un detenuto autore di infrazioni comportamentali, e il procedimento di sorveglianza particolare che in connessione prenda le mosse, (…) solo il primo Ł diretto a sanzionare l’illecito commesso, mentre la ragione che anima il secondo Ł propriamente quella di fronteggiare la condizione personale di pericolosità per la vita interna dell’istituto, che l’illecito eventualmente disveli. E’ la natura eminentemente preventiva delle misure ex art. 14bis ord. pen., che le distacca dal regime e dallo statuto delle misure punitive di ordine disciplinare, impedendo, quanto al loro concorso, ogni possibile violazione della fonte sovranazionale» (Sez. 1, n. 29295 del 05/05/2023, NOME, Rv. 284971 – 01, in motivazione).
E in questo stesso contesto Ł stato pure sottolineato che «a base del provvedimento di sorveglianza particolare può essere posta, poi, anche una sola condotta riconducibile al paradigma legale del menzionato art. 14bis , comma 1, lett. a), ord. pen. Il riferimento ai «comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti», che compare nel testo, ha infatti valore descrittivo di genere e non eleva a necessario presupposto l’emersione di manifestazioni di pericolosità di ordine plurimo».
3.3. Occorre quindi verificare l’idoneità del comportamento a compromettere la sicurezza o a turbare l’ordine.
Nel caso di specie l’unico episodio Ł consistito nel rinvenimento, a seguito di una perquisizione straordinaria nella camera di pernottamento del detenuto, di un dispositivo telefonico marca ZANCO, di una relativa scheda sim e di una sigaretta artigianale contenente sostanza stupefacente (THC-HASHISH).
La consegna Ł avvenuta da parte dello stesso detenuto appena avviate le operazioni di perquisizione.
Certamente la disponibilità di un microtelefono e di altri accessori preconizza una pluralità di condotte, che non possono considerarsi disvelate e disinnescate nei loro contorni di rischio per la sicurezza intramuraria dalla sola spontanea consegna degli oggetti da parte del detenuto, peraltro solo dopo che era stato informato delle operazioni che avrebbero condotto al loro rinvenimento.
Il detenuto ha, difatti, potuto utilizzare il dispositivo telefonico e la scheda sim per comunicare con l’esterno, ha avuto e potrebbe ancora avere la possibilità di reperire dall’esterno gli apparecchi per comunicare, sichhŁ potrebbe ancora disporre di canali di approvvigionamento ignoti e pertanto incontrollabili; si tratta di una pluralità di condotte potenzialmente reiterabili con conseguenti ricadute sulla sicurezza e sull’ordine intramurari.
Il Tribunale di sorveglianza deve valutare l’adeguatezza del regime applicato ai sensi dell’art. 14bis ord. pen. anche sul fronte dell’utilità della limitazione per impedire che venga reiterata la condotta che ha consentito al detenuto di far pervenire in carcere lo strumento di comunicazione con l’esterno, non limitandosi a prendere atto che non potrebbe piø utilizzare allo scopo il microtelefono sequestrato.
Il provvedimento impugnato ha, quindi, travisato le risultanze acquisite, per un verso non avvedendosi della complessità delle condotte implicate dal comportamento rilevato e accertato e per altro verso valutando solo il fatto che tale comportamento non fosse connotato da manifestazioni di violenza, profilo quest’ultimo senza alcuna rilevanza ai fini dell’ipotesi di cui all’art. 14bis , comma 1 lett. a), ord. pen., nella quale la violenza non Ł elemento richiesto.
In sostanza, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione del regime di sorveglianza particolare, valorizzando la mancanza di due requisiti in realtà non richiesti dalla legge (la reiterazione dei comportamenti e la manifestazione di violenza) e omettendo la valutazione degli elementi di fatto in base ai quali andava verificata l’idoneità a compromettere la sicurezza ovvero a turbare l’ordine nell’istituto.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo esame, affinchØ il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila proceda, dando applicazione ai criteri interpretativi sopra evidenziati, ad una nuova valutazione del reclamo proposto dal detenuto NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso a suo carico dall’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 14bis ord.pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L’aquila.
Così Ł deciso, 10/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME