Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 253 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 253 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni scritte delle parti civili che hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e la condanna alla rifusione delle spese in loro favore;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato il giudizio di penale responsabilità emesso, nei confronti di COGNOME NOME, dal Tribunale di Bari relativamente al reato di cui agli artt. 110, 490 cod. pen. in relazione alla condotta di occultamento o soppressione del testamento olografo di COGNOME NOME.
Il procedimento aveva tratto origine da una querela depositata da diversi familiari del de cuius i quali rappresentavano che, a distanza di un anno dalla morte del loro congiunto, nel 2017, erano stati chiamati dal AVV_NOTAIO e avvisati della
pubblicazione di un testamento olografo del suddetto, recante la data del 20 ottobre 2008, consegnato da una delle sorelle dello stesso de cuius , madre dell’imputato. Successivamente il figlio di altra sorella dello stesso de cuius , COGNOME NOME, rendeva noto di avere ricevuto da quest’ultimo un altro testamento, datato 1 aprile 2009, del quale aveva trattenuto una copia, dopo che il medesimo ne aveva chiesto la restituzione; soggiungeva di avere, quindi, interloquito con l’imputato, e con la di lui madre, per chiedere spiegazioni e che, nel corso di una conversazione registrata, lo stesso imputato aveva ammesso di avere avuto a disposizione il testamento successivo (contenente, peraltro, l’espressa indicazione della volontà di annullare tutti i testamenti fatti fino a quel momento) e di non averlo fatto pubblicare in quanto ritenuto espressione di volontà viziata.
La Corte di appello ha confermato l’ iter logico giuridico della decisione, seguito dai primi giudici, dando rilievo al contenuto della conversazione suindicata, riducendo soltanto l’importo delle spese liquidate dal Tribunale in favore delle parti civili.
NOME ha proposto appello con atto a firma del suo difensore, articolato in più motivi.
2.1 Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 78 cod. proc. pen. e vizio di motivazione relativamente alla mancata esposizione delle ragioni che giustificano la domanda di costituzione di parte civile. Deduce che le parti civili non avevano indicato la qualità che li legittimava a costituirsi come tali e che il capo di imputazione, per come formulato e mai modificato, non conteneva alcuna indicazione idonea a consentire l’individuazione dei soggetti che si erano costituiti parte civile.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 490 cod.pen. e vizio di motivazione. Deduce in particolare: travisamento di prova in relazione al contenuto della registrazione intercorsa tra l’imputato e la persona offesa COGNOME NOME, rilevando la mancanza di certezza che gli interlocutori stessero parlando dello stesso testamento in precedenza custodito dal primo; la mancata considerazione del fatto che il testamento era stato restituito dal COGNOME allo zio defunto, avendo evidentemente quest’ultimo mutato le sue volontà testamentarie, e che la richiesta di restituzione del testamento doveva essere intesa come revoca delle volontà testamentarie in esso contenute; che dalla eventuale soppressione, od occultamento, del secondo testamento non sarebbe derivato alcun danno per le parti civili dal momento che non poteva ritenersi che le volontà testamentarie espresse nel secondo testamento fossero quelle reali ed ultime espresse dal de cuius ; che, nella conversazione registrata, l’imputato aveva fatto riferimento ad uno ‘ scritto ‘ rinvenuto ma non vi era certezza che si trattasse del presunto secondo testamento, o di una fotocopia dello stesso; che
la Corte territoriale non aveva analizzato e valutato i documenti depositati dalla difesa, da cui desumere la sussistenza di rapporti di dare e avere tra il testatore e le parti civili e ritenere che il de cuius aveva manifestato preferenze verso la sorella COGNOME NOME ( madre dell’imputato), valendo anche tale circostanza a fare ritenere improbabile che la volontà del medesimo fosse quella espressa nel secondo testamento acquisito in copia (secondo cui l’asse ereditario avrebbe dovuto essere suddiviso fra tutte le sorelle del testatore).
2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 593 e 540 cod. proc. pen. e vizio di motivazione chiedendo la revoca della condanna al pagamento della provvisionale in favore delle parti civili.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore delle parti civili ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e la condanna alla rifusione delle spese in loro favore.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.È infondato il primo motivo con cui la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al presunto difetto di prova sulla mancanza di legittimazione ad agire delle parti civili.
Per valutare la fondatezza o meno delle doglianze articolate nel motivo in esame occorre, innanzitutto, considerare che deve farsi riferimento alla precedente formulazione dell’art. 78 lett. D), cod. proc.pen. (anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150) ai sensi della quale la dichiarazione di costituzione di parte civile deve contenere solo l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, senza l’ulteriore indicazione, aggiunta dalla riforma Cartabia, secondo cui le ragioni devono essere indicate ‘agli effetti civili’.
Ciò premesso, l ‘atto di costituzione delle parti civili, in esame, è conforme al costante insegnamento espresso da questa Corte sul punto secondo cui, in tema di costituzione di parte civile, l’indicazione delle ragioni, che giustificano la domanda risarcitoria, è funzionale esclusivamente all’individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un’esposizione analitica della ” causa petendi “, sicché, per soddisfare i requisiti di cui all’art. 78, lett. d), cod.proc.pen., è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza (Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rv. 279490 -01; Sez. 6, n. 32705 del 17/4/2014, Rv. 260325; Sez. 5, n. 22034 del 07/03/2013,
Rv. 256500 -01;Sez. 5, n. 544 del 13/12/2006, dep. 2007, Rv. 235777 – 01). Nel caso in esame, nell’atto di costituzione, le parti civili hanno richiamato integralmente il capo di imputazione ed espresso la volontà di ottenere il risarcimento del danno discendente dall’accertamento della condotta descritta, a sua volta delineata attraverso il richiamo alla successione dei fatti esposti in querela. L’impegno argomentativo necessario a giustificare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale è stato dunque, pienamente assolto, ove si consideri, tra l’altro, che non è affatto necessaria un’esposizione analitica della ” causa petendi “, dovendosi la previsione normativa di cui all’art. 78, lett. d) cod. proc.pen. ritenere soddisfatta attraverso il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando, come nel caso in esame, il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza. A tale proposito, il Tribunale aveva, peraltro, rigettato con motivazione logica ed esaustiva, con ordinanza del 28 novembre 2019, doglianza analoga a quella in esame, dando risalto al fatto che, nella ‘denunzia -querela’ , erano indicati in modo specifico i rapporti di parentela intercorrenti fra i vari soggetti del processo, da cui desumere evidentemente il titolo legittimante la costituzione di parte civile dei medesimi querelanti in relazione al danno prospettato come riconducibile alla condotta denunziata. Anche la considerazione espressa d alla Corte d’appello sul punto s econdo cui ‘la domanda proposta è inscindibilmente connessa alla querela e ciò rende sufficientemente perimetrata la causa petendi ‘ appare congrua e priva di aporie logiche o vizi giuridici. A tali considerazioni deve, altresì, aggiungersi che l’imputato non contesta che le parti civili siano effettivamente legittimate a costituirsi come tali ma soltanto che non abbiano dato prova della loro legittimazione ma, sotto tale profilo, deve rilevarsi che la giustificazione della le gittimazione non costituisce un requisito di validità dell’atto di costituzione di parte civile, non essendo previsto dalla norma, essendo soltanto richiesta l’indicazione delle ragioni costituenti la causa petendi .
2. E altresì infondato il secondo motivo.
Il ricorrente non si è confrontato con le esaustive argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione della vicenda e ha proposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, in contrasto con il diritto vivente, secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017,
dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione).
La sentenza impugnata, dopo avere individuato la prova regina del procedimento nella conversazione intercorsa tra NOME COGNOME e l’imputato, ha evidenziato che nella stessa l’imputato (e la madre) hanno ammesso che il testamento successivo (del l’1 aprile 2009) era stato dai medesimi trattenuto e sottratto alla pubblicazione.
Anche la sentenza di primo grado ha messo chiaramente in luce come l’imputato fosse sicuramente a conoscenza dell’esistenza di altro scritto testamentario, successivo a quello che aveva fatto pubblicare, che il medesimo ha confessato di tenere con sé e di non avere consegnato al AVV_NOTAIO, avendolo ritenuto viziato da incongruenze e frutto di una ridotta capacità mentale del de cuius. Rispetto a tale dichiarazione, ragionevolmente interpretata come ammissione dei fatti da parte del medesimo imputato-in quanto idonea a fare desumere la commissione della condotta materiale e la sua volontà di omettere la consegna del secondo testamento al AVV_NOTAIO– la difesa oppone delle argomentazioni prive di rilievo e della necessaria forza di critica argomentata rispetto alle ragioni evidenziate dai giudici di merito.
La Corte territoriale, rispondendo ad analoga doglianza difensiva, ha, altresì, evidenziato che l’oggetto dell’interlocuzione cristallizzata nella suindicata conversazione non poteva che essere il testamento che il COGNOME dichiarava di avere avuto con sé, e successivamente restituito al medesimo de cuius, su sua richiesta, in quanto nel corso della conversazione i tre interlocutori (il querelante, l’imputato e la di lui madre) discutevano della controversia legale che sarebbe potuta scaturire dall’avvenuta sottrazione di un testamento e manifestavano la volontà di trovare un accordo dopo avere consultato i rispettivi legali; è stato, altresì, dato rilievo al fatto che, nella conversazione , l’imputato ha fatto riferimento all’incongruenza della volontà manifestata dal testatore di attribuire alla madre (COGNOME NOME) la tabaccheria che già le apparteneva, desumendo, da tale dato testuale, sul piano logico la conferma che oggetto della conversazione fosse appunto il secondo testamento.
2.1. La sentenza impugnata appare sorretta da adeguata motivazione anche rispetto all’ulteriore censura difensiva legata alla omessa valutazione della presunta volontà di revoca, da parte del de cuius , del secondo testamento, manifestata secondo la difesa attraverso la richiesta di restituzione che dello stesso atto il testatore aveva fatto al nipote COGNOME. A tale proposito, invero, con ragionamento logico e persuasivo, è stato dato rilievo, nel senso della
insussistenza di elementi da cui ricavare una volontà di revoca dal testatore rispetto al secondo testamento, alla ulteriore dichiarazione dell’imputato di avere tenuto con sé il testamento successivo e di averne omessa la consegna al AVV_NOTAIO perché ritenuto frutto di una volontà viziata. Tale ammissione ha fatto ritenere infondata la deduzione difensiva essendo evidente che, ove il de cuius avesse inteso revocare le successive disposizioni testamentarie, avrebbe dovuto chiederne la restituzione anche all’imputato; l’ammissione dell’imputato di non avere consegnato al AVV_NOTAIO il secondo testamento perché ritenuto frutto di una volontà viziata del de cuius , dunque sulla base di una sua autonoma determinazione, vale a rendere non fondata la tesi difensiva della revoca, anche tacita, del secondo testamento. Sotto tale profilo, appare appropriato il richiamo alla disposizione contenuta nell’art. 684 cod. civ. secondo cui il testamento olografo si considera in tutto o in parte revocato, quando risulti distrutto lacerato o cancellato, tranne che si provi che fu distrutto lacerato cancellato da persona diversa dal testatore, avendo i giudici di merito ritenuto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici in quanto radicata sul tenore della suindicata conversazione, che non era stato il testatore a distruggere il (successivo) testamento di cui aveva chiesto la restituzione al nipote NOME.
Il Collegio intende, pertanto, dare continuità all’insegnamento espresso da questa Corte secondo cui integra il reato di cui all’art. 490 cod. pen. la condotta consistita nel sottrarre il documento alla disponibilità degli eredi che avevano diritto ad averne conoscenza, per la valutazione della tutela eventuale dei propri diritti, in modo da renderne impossibile l’utilizzazione e, quindi, impedire che esso adempia alla funzione per cui è predisposto (Sez. 5, n. 25269 del 11/04/2012, Rv. 253309 -01).
2.2.Peraltro, sotto altro profilo, deve considerarsi che da entrambe le sentenze di merito, emerge che dalla soppressione del ‘secondo’ testamento olografo è risultata avvantaggiata la madre dell’odierno imputato, rimasta unica beneficiaria, con esclusione dei soggetti istituiti eredi con l’atto soppresso (cfr. pag. 7 sentenza primo grado): da tale considerazione è stata tratta la dimostrazione, sul piano inferenziale logico, della sussistenza del dolo specifico necessario a integrare la contestata fattispecie di reato.
A fronte di tale esaustiva motivazione appaiono prive di decisività le ulteriori doglianze difensive, legate all’omessa considerazione dei documenti depositati dalla difesa, in quanto non si confrontano con il reale tenore delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Il terzo motivo è inammissibile. Secondo l’insegnamento di questa Corte, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede
penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (ex multis, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 -02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261536), al quale il Collegio aderisce.
In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME