Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24802 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2023 del TRIB. LIBERTA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettelsept-ite le conclusioni del PG NOME COGNOME e.. ekk ti s g, e GLYPH Q.k, GLYPH RI.nOk’19..e. C10-9. ( GLYPHN·-·%
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Torino ha annullato l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Biella in data 4/10/2023 nella parte in cui applicava a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere con riferimento all’omicidio di NOME COGNOME, confermandola nella parte in cui applicava alla suddetta e ad NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di soppressione di cadavere, di cui veniva ritenuta la gravità indiziaria a carico di entrambi.
Hanno proposto ricorsi per cassazione COGNOME e COGNOME, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Tali ricorsi possono essere trattati congiuntamente in quanto sovrapponibili, dolendosi, invero, entrambi i ricorrenti del vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.
Rilevano i difensori che dagli elementi investigativi non emergono le circostanze valorizzate dai Giudici del riesame per ritenere comprovata, quantomeno a livello indiziario, la soppressione definitiva del cadavere anziché l’occultamento dello stesso. Secondo le difese non sussistono elementi per ritenere che la strada in cui veniva posizionato il cassonetto contenente il cadavere fosse effettivamente servita da un autocompattatore, avendo anzi gli abitanti della stessa riscontrato la presenza anomala di detto cassonetto. Inoltre, sempre secondo i difensori, il rinvenimento della siringa usata da NOME per drogarsi nel cassonetto non sarebbe significativo della volontà di soppressione anziché di un nascondimento temporaneo del cadavere, in quanto, per come spiegato da COGNOME, la stessa, per timore che i vicini potessero fare i loro nomi, sarebbe andata nel panico e avrebbe buttato la siringa nella spazzatura. Infine, sempre secondo le difese, come dichiarato dalla suddetta nel corso dell’interrogatorio, quest’ultima e il compagno avrebbero nascosto il corpo con altro materiale solo dopo il primo controllo di polizia. Lamentano, quindi, i difensori che dalle emergenze investigative appare evidente che gli indagati abbiano posto in essere la condotta di occultamento di cadavere, non sussistendo alcun elemento, anche solo indiziario, per ritenere accertata la volontà degli stessi di dar seguito al nascondimento permanente del corpo dell’amico, dove COGNOME
ritenere l’utilizzo del cassonetto finalizzato solo al trasporto del corpo nel luogo scelto come destinazione finale, quindi il giardino comunale nella vicinanza dell’abitazione di Bonura.
Alla luce delle suddette censure i difensori insistono per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dottAVV_NOTAIO, conclude per il rigetto dei ricorsi, mentre gli AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rispettivamente per COGNOME COGNOME e COGNOME, concludono per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
1.1. In riferimento, invero, ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell’assenza d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, COGNOME, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all’acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell’imputato (Sez.1, n.1951 dell’1/04/2010, Rv.247206).
1.2. Orbene, la motivazione dell’ordinanza impugnata, che si salda a quella dell’ordinanza genetica, procede ad una valutazione completa
coerente con le risultanze processuali dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di soppressione di cadavere ex art. 411 cod. pen., anziché in ordine all’occultamento di cadavere ex art. 412 cod. pen. invocato dai difensori, confrontandosi, altresì, con tutti i rilievi difensivi riproposti in questa sede.
L’ordinanza premette che le difese non hanno contestato, nella sua materialità, la condotta dei propri assistiti, che peraltro hanno fin da subito ammesso di essere gli autori del nascondimento del corpo di NOME nel cassonetto dell’immondizia appositamente trasportato la sera del 29 settembre 2023 nei pressi dell’abitazione di Bonura. E, dopo avere evidenziato che elemento differenziale tra le due fattispecie è che nell’ipotesi di cui all’art. 412 cod. pen. il celamento deve essere temporaneo ossia deliberatamente operato in modo che il cadavere sia certamente ritrovato e restituito, mentre la sottrazione e la soppressione vanno intese come nascondimento effettivo, effettuato cioè in maniera tale che il cadavere sia definitivamente sottratto alle ricerche altrui, passa ad esaminare il caso di specie. Rileva, quindi, che le azioni degli indagati non possono esse ricondotte nella fattispecie di cui all’art. 412 cod. pen., valorizzando una serie di evenienze fattuali che, complessivamente e logicamente considerate, si rivelano ostative al riconoscimento della più lieve ipotesi propugnata, quali: – il posizionamento del cadavere all’interno di un cassonetto per rifiuti indifferenziati, come tali destinati all’autocompattatore e al definitivo smaltimento in discarica; – l’oculata scelta di tale specifica specie di cassonetto, che da altro luogo è stato portato nel luogo dal quale sarebbe stato prelevato il corpo, peraltro molte ore prima dell’effettivo nascondimento; – il preordinato posizionamento del corpo all’interno del cassonetto, con spinta del cadavere sul fondo e copertura dello stesso con oggetti pesanti (in particolare assi di legno e uno pneumatico), al fine di evitare che potesse essere scorto da chiunque avesse dovuto manovrare tale cassonetto; – la chiusura del cassonetto con la chiave e l’allontanamento senza alcuna cura di riportarlo nel suo luogo di collocamento originale.
Rilevano i Giudici del riesame che, a fronte di tali evenienze che militano per un nascondimento tutt’altro che temporaneo, la versione resa dagli indagati – ossia di avere collocato il cadavere all’interno del cassonetto solo temporaneamente, con l’intenzione di recuperarlo successivamente per poi farlo ritrovare su una panchina con accanto la siringa con cui NOME si era drogato e che gli avrebbe procurato
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l’overdose – si rivela non solo altamente inverosimile, ma smentita da elementi fattuali, tra cui la circostanza che la siringa usata da NOME per drogarsi era stata gettata nell’immondizia da COGNOME COGNOME, a riprova del fatto che gli indagati non avevano intenzione di collocarla, in un secondo tempo, vicino al corpo della vittima per indurre chi l’avesse poi ritrovato a imputare la morte ad un’overdose.
Con tale iter argomentativo, logico e scevro da vizi giuridici, i ricorsi nell’insistere sulla diversa qualificazione giuridica del fatto nei termini di cui sopra, dimostrano di non confrontarsi e manifestano la loro infondatezza.
Va, invero, osservato che nel delitto di occultamento di cadavere, il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre, nel delitto di soppressione o sottrazione o distruzione di cadavere, il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui (si veda per tutte Sez. 1, n. 1000 del 11/09/2018, dep. 2019, Santangelo, Rv. 274789).
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà dei ricorrenti deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
,
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese tu o processuali. GLYPH Er –
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma co C 2 c° Q cl) I c n 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024.