Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18808 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 del GIUDICE DI PACE di TREVISO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di pace di Treviso, con sentenza del 14 luglio 2023 accertava la responsabilità penale di NOME, quale esercente del RAGIONE_SOCIALE Bar – ex bar NOME, in ordine al delitto di somministrazione di bevande alcoliche a Duraki RAGIONE_SOCIALE, che nell’impostazione accusatoria già si trovava in stato di manifesta ubriachezza, dunque in violazione dell’art. 691 cod. pen..
Ne conseguiva la condanna alla pena di euro 700,00 di ammenda.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME consta di un motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 691 cod. pen. e 192 e 125 cod. proc. pen., in quanto il Giudice di pace non avrebbe operato una valutazione critica delle emergenze probatorie, riportandosi alle dichiarazioni del testimone quanto allo stato di ubriachezza dell’avventore, come anche valorizzando che quest’ultimo stava ponendo in essere comportamenti violenti, il che avrebbe giustificato l’assunzione di birra pregressa. Inoltre, neanche la sentenza si sarebbe confrontata con la possibilità che la birra somministrata non fosse alcolica.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, essendo acclarati nel giudizio di merito sia la somministrazione di bevande alcoliche che lo stato di ubriachezza.
5.. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articol 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che come per il pubblico ministero (cfr. Sez. 1, n. 48928 del 11/07/2019, COGNOME Baji, Rv. 277462 – 01) anche per l’imputato è possibile, ai sensi dell’art. 37, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza inappellabile di condanna del giudice di pace che applichi la sola pena pecuniaria, in assenza di condanna a risarcimento del danno, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) dell citata norma.
Quanto al motivo di ricorso, va evidenziato che il motivo è versato in fatto, in quanto propone e implica una rilettura delle attività istruttorie, non consentita in sede di legittimità.
Infatti, la valutazione operata dal Giudice di pace in ordine allo stato di ubriachezza dell’avventore, all’atto della somministrazione, si fondava sulla narrazione del teste di polizia giudiziaria intervenuto, che rilevava la evidente ubriachezza dell’avventore. Inoltre la deposizione del teste motivazione risulta del tutto avulsa da manifeste illogicità, per come recepita da parte del Giudice di pace, né ne può esserne offerta una lettura alternativa in questa sede.
A ben vedere, infatti, lo stato di ubriachezza viene tratto dal testimone dal barcollamento e dalla violenza posta in essere dall’avventore.
E’ stato affermato in modo condivisibile, come richiamato dalla Procura AVV_NOTAIO, che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 691 cod. pen., p “manifesta ubriachezza” deve intendersi uno stato di ebbrezza facilmente percepibile da chiunque in base a segni o comportamenti esteriori, quali la presenza di alito fortemente alcolico, di un’andatura barcollante e di una pronuncia incerta e balbettante (Vedi Sez.4, n. 6336 del 1985, Rv. 173234; Sez. 5, n. 27896 del 09/04/2021, COGNOME, Rv. 281656 – 01).
A ben vedere, quindi, non occorrono accertamenti tecnici, risultando adeguati e sufficienti valutazioni non manifestamente illogiche sulla base di indicatori esteriori, come quello del barcollamento e della condotta violenta, indicativi dell’allentamento dei freni inibitori in conseguenza dell’assunzione di alcool. Tale valutazione era operabile anche da parte dell’imputato che, dunque, nonostante lo stato di ubriachezza evidente, procedeva alla somministrazione di alcool.
Quanto al secondo profilo di doglianza, relativo alla natura alcolica della birra, a ben vedere per un verso l’argomento dello stato di ubriachezza pregresso dell’avventore rende non manifestamente illogica la circostanza che anche l’ulteriore somministrazione fosse relativa a una birra di contenuto alcolico, come quella precedente.
In secondo luogo, la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280). In sostanza il dubbio deve essere “ragionevole”; tale non è quello che si fonda su un’ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare
dalla motivazione, atteso che un dubbio non motivato è già di per sè “non ragionevole” (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009, Durante, rv 245879 e in motivazione).
Nel caso in esame l’ipotesi alternativa che la birra non fosse alcolica risulta assolutamente priva di qualsivoglia appiglio alle emergenze probatorie, cosicché la censura è manifestamente infondata.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13/02/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente