Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38809 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.n.sez.1233/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 30/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 6/02/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME, in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado;
udite le conclusioni degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero del Tribunale di Catanzaro in data 2 novembre 2020 ha chiesto il rinvio a giudizio di NOME COGNOME per i delitti di cui agli artt. 56 e 317 cod. pen. (capo A) e di cui agli artt. 318 e 321 cod. pen. (capo B).
Secondo l’ipotesi di accusa, NOME COGNOME, quale sindaco del Comune di San RAGIONE_SOCIALE sullo Jonio (e, dunque, pubblico ufficiale), abusando della propria qualità e, in particolare, del potere di convocare il consiglio comunale e di influire sul voto favorevole dei componenti della propria maggioranza, avrebbe posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente amministratore delegato e project manager della RAGIONE_SOCIALE, a corrispondergli indebitamente una somma di danaro di euro 80.000 di cui era 5.000,00 immediatamente quale condizione per approvare un provvedimento di sdemanializzazione degli usi civici in relazione ad un’area interessata dall’erigendo parco eolico dalla predetta società; fatto commesso in Sant’Andrea Apostolo dello Jonio il 2 luglio 2019 (capo A).
L’imputato, inoltre, per l’esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, al fine di interessarsi (così esercitando la propria sfera di influenza) presso gli uffici comunali competenti al pagamento delle fatture per crediti vantati dalle società RAGIONE_SOCIALE, in relazione al servizio di depurazione comunale, avrebbe richiesto indebitamente a NOME COGNOME, amministratore unico della predetta società, che accettava, la somma di euro 1.500,00; fatto commesso in Montepaone Lido, il 20 agosto 2019 (capo B).
L’imputato ha chiesto di essere giudicato in udienza preliminare nelle forme del rito abbreviato e il Giudice dell’udienza preliminare, con sentenza emessa in data 14 luglio 2021, ha dichiarato l’imputato colpevole dei reati a lui ascritti e, riqualificato il delitto di cui al capo A) ai sensi dell’art. 322, terzo comma, cod. pen., ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice ha anche dichiarato l’imputato in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e incapace a contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di cinque anni e ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, compensando le spese di lite.
Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall’imputato, dal Pubblico Ministero e dalla parte civile, ha ridotto la pena inflitta all’imputato a due anni e
quattro mesi di reclusione, ha condannato l’imputato al risarcimento in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME, hanno impugnato questa sentenza e ne hanno chiesto l’annullamento, deducendo quattro motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo i difensori hanno censurato l’inosservanza degli artt. 197, 197bis e 210 cod. in relazione al delitto contestato al capo a).
La Corte di appello, infatti, avrebbe illegittimamente ritenuto che le dichiarazioni accusatorie rese da NOME COGNOME, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dei ricorrente non necessitassero di riscontri, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
I difensori premettono che inizialmente l’avvocato COGNOME è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all’art. 322 cod. pen. e solo la sua successiva archiviazione, dopo l’esecuzione della misura cautelare nei confronti di NOME, ha indotto il Pubblico Ministero a mutare la qualificazione del reato in tentata concussione; l’intervenuta archiviazione non potrebbe, tuttavia, attribuire piena efficacia probatoria alle dichiarazioni della persona offesa, senza tener conto delle esigenze difensive del soggetto accusato.
Le dichiarazioni rese dal soggetto in posizione antagonista rispetto all’imputato e poi destinatario di un provvedimento di archiviazione imporrebbero, dunque, l’applicazione del canone di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 3 e 4, cod. proc. pen.
Le Sezioni unite, nella sentenza COGNOME, hanno escluso l’applicazione di questa regola in caso di archiviazione, ma solo in considerazione di «situazioni di apertura d’indagine artatamente create da una parte provata nei confronti del suo potenziale accusatore, al fine di diminuirne il valore testimoniale» (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De NOME, Rv. 246376 – 01).
Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite non considera, tuttavia, il caso in cui non venga in rilievo la deposizione in dibattimento, ma la valutazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, prima del provvedimento di archiviazione.
In tal caso il sopravvenire del provvedimento di archiviazione non potrebbe attribuire pieno valore probatorio alle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona originariamente sottoposta alle indagini preliminari; il dichiarante, infatti, come nel caso di NOME, potrebbe aver riferito in modo a sé più favorevole i fatti, per evitare che l’indagine possa nuovamente essere riaperta.
Come rilevato anche dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 76 del 2023, il provvedimento di archiviazione si riferisce a situazioni tra loro non omogenee e la situazione dell’archiviato non sarebbe assimilabile a quello dell’imputato assolto con la formula perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che sottratte le sue dichiarazioni alla verifica di cui all’art. 192, comma 3 e 4, cod. proc. pen.
I difensori, da ultimo, hanno sollecitano la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 197bis cod. proc. pen., per come interpretato dal diritto vivente, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non si applica alle dichiarazioni rese da soggetto originariamente indagato, la cui posizione è stata successivamente archiviata.
4.2. Con il secondo motivo i difensori hanno eccepito l’errata applicazione dell’art. 322, comma 3, cod. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto contestato al capo a).
La Corte di appello avrebbe fatto una errata applicazione dell’art. 322, comma 3, cod. pen., in quanto non avrebbe verificato se fosse stato NOME a sollecitare una promessa o una dazione di danaro o di altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o se, invece, il ricorrente fosse stato sollecitato da NOME.
Ad avviso dei difensori, infatti, sarebbe stato NOME a prospettare a NOME la possibilità di ottenere un beneficio nel caso di rapida sdemanializzazione e il ricorrente, solo in conseguenza di questa sollecitazione, avrebbe formulato la propria richiesta.
NOME per primo era stato a indicare l’ammontare della somma, che era stato esplicitato prima a NOME e poi a COGNOME e COGNOME.
Il ricorrente, dunque, non avrebbe assunto un’iniziativa di autonoma sollecitazione delittuosa, ma sarebbe stato invogliato e istigato dalla manifestazione di disponibilità corruttiva di NOME, propostosi autonomamente come tramite tra il ricorrente e la società.
Queste circostanze, ignorate dalla Corte di appello, ancorché evidenziate nell’atto di appello o desumibili dalla sentenza impugnata, reciderebbero qualsiasi collegamento tra l’asserita sollecitazione alla dazione di danaro e il completamento della procedura di sdemanializzazione.
4.3. Con il terzo motivo i difensori hanno dedotto l’erronea applicazione degli artt. 318 e 321 cod. pen., con riferimento al delitto di cui al capo b) dell’imputazione, e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.
La Corte di appello avrebbe, infatti, omesso di considerare due circostanze decisive per confutare l’accusa: il fatto che la richiesta di danaro di NOME a COGNOME costituisse un «favore personale» e che la cifra richiesta fosse irrisoria.
Secondo la Corte di appello l’accordo corruttivo sarebbe stato concluso nella conversazione del 20 agosto 2019, ma questa ricostruzione suggestiva non sarebbe corrispondente ai fatti; NOME già dal 17 settembre 2019 si era interessato per sollecitare il saldo delle fatture, senza richiedere alcuna utilità a NOME, per mere ragioni amicali.
La successiva richiesta di danaro formulata dal ricorrente a RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata una mera richiesta di un prestito personale e, dunque, non vi sarebbe stata alcuna sinallagmaticità tra l’intervento del sindaco e la richiesta di danaro in suo favore.
Erroneamente, inoltre, la Corte di appello ha ritenuto che il pagamento delle fatture rientrasse nella sfera di competenza del sindaco, in quanto avrebbe dovuto essere eseguito da un ufficio del Comune di cui il ricorrente era sindaco.
Questa interpretazione sarebbe erronea, in quanto attribuirebbe influenza al sindaco su qualsiasi atto riferibile al Comune, senza distinguere tra ingerenze di ufficio e condotte commesse in occasione dell’ufficio.
La condotta ascritta all’imputato non sarebbe stata altro che una raccomandazione, una sollecitazione a procedere al pagamento dovuto in favore di COGNOME da parte del competente ufficio comunale.
4.4. Con il quarto motivo i difensori hanno censurato l’erronea applicazione dell’art. 62bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.
La Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche all’imputato, non venendo in rilievo condotte abituali, né di obiettiva gravità, peraltro di una persona incensurata.
La pena per il reato ritenuto più grave era, peraltro, stata determinata nel minimo edittale, lasciando trasparire un giudizio di minima gravità della condotta, coerente con l’applicazione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono complessivamente infondati.
Con il primo motivo i difensori hanno censurato l’inosservanza degli artt. 197, 197bis e 210 cod.
La Corte di appello, infatti, avrebbe illegittimamente ritenuto che le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dei ricorrente non necessitassero di riscontri, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in quanto rese da una persona informata
sui fatti e non già da una persona sottoposta ad indagine e medio tempore archiviata.
3. Il motivo è inammissibile per aspecificità.
La Corte di appello di Catanzaro, facendo riferimento al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza COGNOME (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De NOME, Rv. 246376 – 01), ha escluso che le dichiarazioni accusatorie rese da NOME necessitassero di riscontri, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., essendosi in presenza di dichiarazioni accusatorie rese da una persona sottoposta a indagine che ha visto la sua posizione archiviata.
I giudici di appello, tuttavia, hanno di seguito ricostruito il reato di cui al capo A) anche sulla base delle registrazioni eseguite da NOME a insaputa di NOME, delle intercettazioni, degli sms acquisiti, delle testimonianze rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
I giudici di appello hanno, dunque, utilizzato una regola di giudizio nella valutazione delle dichiarazioni di NOME pienamente conforme a quella invocata dal ricorrente.
Il ricorrente, tuttavia, non si è confrontato con questo aspetto della motivazione, censurando solo l’affermazione iniziale dei giudici di appello.
Questo rilievo rende il ricorso aspecifico sul punto e determina l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta dai difensori del ricorrente.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972, nella specie, l’ordinanza impugnata aveva motivato il permanere delle esigenze cautelari richiamando il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione dei reati, quest’ultima non investita con il ricorso per cassazione; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, (dep. 2018), Bimonte, Rv. 272448 – 01).
Con il secondo motivo i difensori hanno eccepito l’errata applicazione dell’art. 322, comma 3, cod. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto contestato al capo a).
Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione, non consentita nel giudizio di legittimità, ad un rinnovato esame delle risultanze probatorie e, segnatamente, delle intercettazioni richiamate in atti.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Con il terzo motivo i difensori hanno dedotto l’erronea applicazione degli artt. 318 e 321 cod. pen., con riferimento al delitto di cui al capo b) dell’imputazione, e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.
7. Il motivo è infondato.
La Corte di appello, peraltro, ha non illogicamente ritenuto che la richiesta formulata dal ricorrente a COGNOME della somma di euro 1.500,00 rinvenisse la propria causa nella promesse del sindaco di attivarsi presso gli uffici competenti per eseguire i pagamenti dovuti a questo imprenditore.
I giudici appello hanno, inoltre, correttamente rilevato che, ancorché il sindaco non avesse il potere di liquidare le fatture, questa attività rientrava pur sempre nelle competenze tecnico-amministrative del Comune diretto dall’imputato e, dunque, sulle quali il medesimo aveva una forma di ingerenza, come dimostrato dalla effettiva ‘accelerazione’ delle liquidazioni delle fatture predette.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di corruzione, l’atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell’ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pur di mero fatto ( ex plurimis : Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285886 – 02; Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, COGNOME, Rv. 275935 – 02; Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, COGNOME, Rv. 247373 – 01; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003, (dep. 2004), COGNOME, Rv. 227100 – 01).
Nessun rilievo al fine di escludere il reato di corruzione può, inoltre, assumere il carattere asseritamente irrisorio del prezzo del reato.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che in tema di corruzione per l’esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato; tuttavia, l’irrisorietà dell’utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo compiuto, rileva sul piano probatorio dell’esistenza del nesso sinallagmatico con l’esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall’art. 318 cod. pen. (Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281158 – 02; conf. Sez. 6, n. 33705 del 14/10/2025, COGNOME, non massimata).
La Corte di appello di Catanzaro ha corretta applicazione di questi principi di diritto, in quanto ha rilevato, con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), che la somma richiesta dall’imputato di mille cinquecento euro non era irrisoria, in quanto non era di «valore del tutto modesto» ed era intesa a «sbloccare i pagamenti di celere definizione», essendo stato convenuto ‘lo stralcio’ delle fatture considerate «meno lineari».
Con il quarto motivo i difensori hanno censurato l’erronea applicazione dell’art. 62bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.
9. Il motivo è infondato.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.
Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo ( ex plurimis : Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto.
La Corte di appello ha, infatti, non illogicamente escluso l’applicazione delle attenuanti generiche, rilevando «l’abitualità nello sfruttamento della carica pubblica al fine di raggiungere scopi esclusivamente personali e finalità di arricchimento, unitamente alla gravità dei fatti» (pag. 12 della sentenza impugnata).
Parimenti la sentenza di primo grado, pur rilevando l’incensuratezza dell’imputato, ha escluso l’applicazione delle attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta e dei motivi a delinquere (pag. 15 della sentenza di primo grado).
Non sussiste, peraltro, un rapporto di necessaria interdipendenza tra la determinazione nella pena nel minimo edittale e l’applicazione delle attenuanti generiche, in quanto queste statuizioni, pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall’art. 133 cod. pen., si fondano su presupposti diversi (Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009, Migliazza Rv. 246887; cfr. anche Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272022 – 01). Invero le attenuanti generiche, operando, se concesse, sulla pena già determinata in concreto in base ai soli criteri dell’art 133 del codice penale, presuppongono che tale misura, entro i limiti edittali, presenti ancora un margine di sproporzione in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti il caso concreto (Sez. 1, n. 4791 del 18/01/1980, Montesanti, Rv. 144960 – 01).
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso comporta, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.
Così deciso il 30/10/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME