Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22828 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 4 dicembre 2023 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, In persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, accogliendo l’appello del Pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo in funzione RAGIONE_SOCIALE confisca del profitto del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. RAGIONE_SOCIALE somma di euro 135.668,29, in via diretta, nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e, in subordine, in caso di incapienza totale o parziale, GLYPH per equivalente, a carico di NOME COGNOME, legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società.
Va premesso che con sentenza n. 30770 del 12/07/2023 questa Corte ha annullato con rinvio per incompetenza territoriale l’ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva confermato il sequestro preventivo a carico di COGNOME, indagato per avere, in tempi diversi e mediante la presentazione di fatture e documentazione falsificata (concernente l’acquisto di beni diversi da quelli consentiti), conseguito indebitamente erogazioni statali, consistenti nel rimborso delle somme riconosciute dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore dei docenti, c.d. “bonus carta del docente”, mediante apposita piattaforma informatica ministeriale. La sentenza, dopo avere ricostruito la disciplina sul bonus docente, consistente in un contributo statale per l’aggiornamento dei docenti, e qualificato la condotta ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen., ha affermato che la competenza territoriale non va individuata nel luogo in cui il docente, dopo avere generato il titolo, procede all’acquisto, ma nel luogo (Roma) in cui il RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE dispone l’accreditamento dei contributi sulla base RAGIONE_SOCIALE fattura emessa dall’esercente presso il quale è stato effettuato l’acquisto.
Successivamente, ii Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta cautelare, ritenendo che, in considerazione del valore massimo di ciascun buono, pari a 500 euro annui, non poteva ritenersi superata la soglia di punibilità di cui all’art. 316-ter cod. pen.
L’ordinanza impugnata ha, invece, ritenuto superata detta soglia in considerazione del modus operandi del ricorrente, consistito nell’accorpare nelie singole fatture presentate al RAGIONE_SOCIALE più buoni acquisti dei singoli docenti, fatture che avevano un importo minimo di euro 4.870,99.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo due motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge per difetto del fumus commissi delicti.
Si eccepisce, in primo luogo, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei dipendenti dell’esercizio commerciale e dei docenti acquirenti, in quanto, essendo gli stessi «coindagati in senso sostanziale», sono state assunte senza le garanzie difensive.
Sotto altro profilo, si censura la valutazione relativa al superamento RAGIONE_SOCIALE soglia di punibilità in quanto erroneamente calcolata sulla base del contenuto delle fatture anziché in relazione al valore massimo dei singoli bonus. A sostegno di tale diverso criterio di calcolo, deduce che il criterio utilizzato dal Tribunale determina il paradosso logico-giuridico del diverso trattamento punitivo dei concorrenti nel medesimo reato in quanto per i singoli docenti non potrà considerarsi superata la soglia di punibilità a differenza che per l’esercente commerciale, ove questo abbia scelto di presentare al RAGIONE_SOCIALE delle fatture cumulative, anziché per singolo bonus.
2.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge nella parte in cui è stata disposta l’immediata esecutività RAGIONE_SOCIALE misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato.
2.1 Innanzitutto, rileva il Collegio che la questione relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori dell’indagato e dai docenti interessati dall’indebito utilizzo del bonus è inammissibile in quanto dedotta per la prima volta in questa Sede (cfr. Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269891). Priva di pregio e, al riguardo, la deduzione difensiva, formulata nella memoria di replica, circa la pregressa eccezione sollevata nell’incidente cautelare definito con la sentenza dichiarativa RAGIONE_SOCIALE incompetenza territoriale emessa da questa Corte. Detta pronuncia, infatti, ha determinato una regressione del procedimento nella fase RAGIONE_SOCIALE delibazione RAGIONE_SOCIALE richiesta cautelare da parte del giudice dichiarato competente, cosicché, ad avviso del Collegio, era onere del ricorrente sollevare nuovamente l’eccezione di inutilizzabilità nel nuovo giudizio di appello cautelare.
2.2 E’, invece, infondata la questione relativa al calcolo RAGIONE_SOCIALE soglia di punibilità prevista dall’art. 316-ter, comma secondo, cod. pen. Ad avviso del Collegio, il Tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge nell’utilizzare quale criterio di riferimento l’importo delle fatture emesse dall’indagato, anziché, come sostiene il ricorrente, il valore massimo di ciascun buono.
Va, infatti, considerato che, come rammentato nella sentenza n. 30770 del 2023, costituisce oramai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l’accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi; e non anche nel luogo in cui ha sede la società o il soggetto ammesso al contributo (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 9060 del 30/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284336; Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282675-02; Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 254490).
Sulla base di tale premessa ermeneutica, deve, dunque, ritenersi che, con riferimento alla fattispecie in esame, il reato provvisoriamente contestato all’indagato si è consumato con il conseguimento di ogni singolo rimborso del credito maturato su base settimanale (si vedano al riguardo le linee guida alla fatturazione RAGIONE_SOCIALEte sul sito internet del RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE) e complessivamente indicato nel:a fattura elettronica inserita nella apposita piattaforma informatica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). Invero, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2016, recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo RAGIONE_SOCIALE Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il meccanismo di impiego del bonus e di successivo rimborso del credito maturato dall’esercente o dall’ente di formazione iscritto negli appositi elenchi si snoda attraverso le seguenti fasi: 1) il docente, previa registrazione e utilizzazione di una apposita piattaforma informatica, “genera”, in una o più occasioni, un “buono” in maniera informatica (consistente in un “QRcode”, in un codice a barre o in un codice aifanumerico) rilasciatogli dal sistema; 2) successivamente, il docente utilizza il buono per l’acquisto del bene o del servizio prescelto, consegnandolo di persona o inserendolo telematicamente in caso di acquisto on line, presso un esercente o un ente di formazione iscritto in appositi elenchi; 3) l’esercente o l’ente di formazione “genera” telematicamente una fattura, da inserire nella apposita piattaforma informatica, riportante i codici alfanumeríci dei buoni utilizzati presso l’esercizio interessato nel periodo di riferimento (sempre settimanale, da lunedì a domenica, secondo quanto risulta dalle citate linee guida alla fatturazione); 4) infine, RAGIONE_SOCIALE), mediante acquisizione dei dati dall’apposita area disponibile
sull’applicazione web dedicata, nonché GLYPH dalla GLYPH piattaforma GLYPH di fatturazione elettronica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse (art. 8 D.P.C.M. 28/11/2016).
Alla stregua di tale schema procedimentale, ciò che rileva, ai fini RAGIONE_SOCIALE quantificazione dell’importo indebitamente conseguito dall’esercente, è il valore complessivo del credito maturato nel periodo di riferimento RAGIONE_SOCIALE singola fattura elettronica e non quello del singolo buono indebitamente utilizzato presso il medesimo esercente.
Erra il ricorrente quando prospetta, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE soluzione condivisa dal Collegio, la disparità di trattamento punitivo che consegue alla diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE condotta dell’esercente, quale illecito penale, rispetto a quella dei singoli docenti, integrante, invece, l’illecito amministrativo di cui al secondo comma dell’art. 316-ter cod. pen. Tale tesi, infatti, è frutto di una indebita scomposizione RAGIONE_SOCIALE condotta unitaria ascrivibile all’esercente (conseguimento dell’importo oggetto delle singole fatture) volta ad anticiparne la consumazione nel diverso momento in cui il singolo docente consegue l’indebita erogazione, ovvero quello dell’impiego del singolo buono.
Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: in tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, consistenti nel rimborso delle somme riconosciute dal RAGIONE_SOCIALE in favore dei docenti (cd. “bonus carta del docente”), di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, il superamento RAGIONE_SOCIALE soglia di punibilità di cui all’art. 316-ter, comma secondo, cod, pen. deve essere valutato con riguardo all’entità complessiva RAGIONE_SOCIALE somma oggetto RAGIONE_SOCIALE fattura emessa dal singolo esercente, a nulla rilevando l’importo massimo di detto bonus (cfr. Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi, Rv. 284577 in cui questa Corte ha affermato analogo principio in tema di erogazioni di contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari RAGIONE_SOCIALE Regione Lombardia).
3. Il terzo motivo è infondato.
Va, infatti, considerato che l’art. 322-bis cod. proc. pen. rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui all’art. 310.
Sulla base di tale rinvio, una isolata pronuncia di questa Corte ha ritenuto applicabile anche il terzo comma dell’art. 310, come invocato dal ricorrente con il motivo in esame, ed ha, dunque, escluso l’immediata efficacia dell’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal tribunale del riesame a norma dell’art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 25052 del 21/07/2020, Belmonte, Rv. 279864).
A tale isolata pronuncia si contrappone l’indirizzo maggioritario RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condiviso e ribadito, secondo il quale l’ordinanza del tribunale del riesame che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, abbia disposto il sequestro preventivo, è immediatamente esecutiva in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 310 cod. proc. pen. esclude l’operatività del terzo comma di tale articolo, ai sensi del quale l’efficacia del provvedimento è differita fino alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale (tra le tante, Sez. 2, n. 23244 del 08/02/2022, COGNOME, Rv. 283441; Sez. 2, n. 11204 del 09/02/2016, COGNOME, Rv. 266371; Sez.3, n. 24967 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 264097). In particolare, si è condivisibilmente esclusa l’applicabilità del terzo comma dell’art. 310 anche all’appeilo in tema di misure cautelari reali in considerazione RAGIONE_SOCIALE ratio sottesa a tale disposizione, rinvenibile nel criterio di prevalenza, in situazioni di dubbio, dell’interesse dell’indagato alla libertà personale, ratio che non trova alcuna giustificazione in materia di sequestro.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 aprile 2024
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