Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8934 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8934 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avversò la sentenza del 18/06/2024 del GIUDICE DI PACE di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Trieste, ha dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art.10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e lo ha condannato alla pena di 15.000 euro di ammenda.
Il giudice ha motivato l’affermazione di responsabilità dando atto che dai documenti prodotti in giudizio è risultato che alla data del 12 febbraio 202 l’imputato si trovava sul territorio italiano senza disporre da anni di alcun tito soggiorno, non valendo a sanare la sua posizione illegale la circostanza che invitato a presentarsi l’indomani in Questura per regolarizzarsi, abbia domandato un nuovo permesso di soggiorno, in quanto si trattava di domanda che non era stata ancora evasa.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo ha eccepito la violazione dell’articolo 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in riferiment all’articolo 10bis, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, deducendo che il giudice di pace non avrebbe potuto condannare l’imputato, in quanto avrebbe dovuto fare applicazione della causa di improcedibilità dell’art.10-bis, comma 6, d.lgs. n. 2 del 1998 atteso che, come affermato nella stessa sentenza, il giorno dopo l’accertamento del reato, il ricorrente ha presentato la domanda di protezion speciale.
Più specificamente evidenzia che ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativ 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè del direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale la Direttiva 2013/32/UE) per assumere la qualità di richiedente protezione internazionale o protezione è sufficiente che la persona abbia presentato la domanda ovvero abbia manifestato la volontà di chiedere tale protezione. La presentazione della richiesta riconoscimento dello status di rifugiato, pertanto, opera alla stregua di una condizione di procedibilità, ai sensi dell’art. 345, comma 2, cod. proc. pen.,
impedisce l’esercizio o la prosecuzione dell’azione penale, imponendo una pronuncia di proscioglimento.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione dell’articolo 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali con riferimento agli art. 208 e 495, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli articol 24 e 111 della Costituzione e, in relazione all’ art. 606, comma 1, lett. d), co proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, qual è l’esame dell’imputato.
Deduce in particolare il ricorrente che il giudice di pace non ha accolto la richiesta di esame dell’imputato stante l’assenza dell’imputato, a seguito dell quale ha dichiarato chiusa l’istruttoria e invitato le parti a concludere.
In tal modo sarebbe stato leso il diritto di difesa e il diritto alla prova secon il disposto dell’articolo 495, comma 2, cod. proc. pen., non essendo stato consentito all’imputato di sottoporsi ad esame, quale prova a discarico.
In data 10 gennaio 2025 la difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte a sostegno dell’accoglimento dei motivi di ricorso.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso chiedendo la declaratoria di inammissibilità
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il ricorrente a sostegno del primo motivo con cui ha censurato la mancata applicazione da parte del giudice della causa di improcedibilità di cui all’art. 10-bis, comma 6, d. Igs n. 286 del 1998, ha dedotto che l’imputato nelle Dmore del procedimento ixaveva avanzato domanda di permesso di soggiorno.
t’) COGNOME Deve, preliminarmente, osservarsi che in calce al ricorso ,,,, la difesa ha specificamente indicato i documenti richiamati nell’atto di impugnazione alla luce dei quali comprovare la doglianza; in particolare ha testualmente indicato l’affoliazione dei documenti, puntualizzando la specifica numerazione dei fogli contenuti nel fascicolo di merito.
Infatti, in calce al ricorso si legge: «aff.10 – 15 informativa del 12.2.202 sul processo verbale e verbale di assunzione della qualità di indagato, di identificazione, omessa elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia, scheda dattiloscopica; elenco precedenti dattiloscopici; aff. 16 – 22 inviti dell
Questura a presentarsi per la regolarizzazione della posizione e pec AVV_NOTAIO alla Questura dd.13.5.2024».
Pur trattandosi di documentazione che non viene integralmente copiata nel ricorso e che non è allegata allo stesso, nella fattispecie, deve trovare applicaz il principio di diritto secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la condizi della specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai q l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivaz denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diver quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ric l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processual merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una cau di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comm 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3937 2021, Rv. 280384 – 01; recentemente Sez. 2, n. 1779 del 5.12. 2024 (dep. 2025) non mass.; Sez. 7, Ordinanza n. 38550 del 2024, non mass.)
Infatti, nel caso di specie, l’indicazione tramite a ffoliazione della specifica collocazione dei documenti comprovanti le doglianze ha consentito un agevole reperimento degli stessi, con ciò potendo dirsi soddisfatto il cd. principi autosufficienza del ricorso, non essendosi determinata alcuna necessità per i Collegio di prendere contezza della totalità degli atti; gli atti richiamati nel fas processuale sono stati esattamente rinvenuti nella collocazione indicata in calce ricorso.
Ciò affermato in punto di ammissibilità, deve tuttavia rilevarsi che l’art. comma 6, d. Igs. n. 286 del 1998, come modificato dall’ art. 5 comma 1, lett. a del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187, stabilisce che: «6. Nel caso di presentazione di un domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 1 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 2 nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, ((18-ter,)) 20-bis ((e)) del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all’articolo 10 della legge 7 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere».
1 ) causa COGNOME tenore letterale della disposizione consegue che / perché possa operare la di sospensione del procedimento, occorre che lo straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale, ai sensi del d.lgs. n. 251 del 2007.
Dalla visione della documentazione indicata dal ricorrente emerge in modo chiaro che non si ricade nella fattispecie richiamata, in quanto il ricorrente non h formulato domanda di protezione internazionale, ma piuttosto risulta che in data 13 febbraio 2023 era stato invitato per il 1°marzo 2023 presso gli uffici della Questura di Trieste per presentare domanda di protezione speciale, come da lui richiesto (aff. 17) e che in data 12 aprile 2023 era stato altresì invitato per giugno 2023 presso la medesima Questura per presentare i documenti per unirsi in matrimonio con la compagna.
Di tali circostanze il provvedimento impugnato ha tenuto conto avendo il giudice di pace affermato che la richiesta di permesso di soggiorno presentata il 12 febbraio 2023 non poteva essere ritenuta idonea per regolarizzare la preg ressa condizione di permanenza irregolare.
1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Nella fattispecie non è riscontrabile alcuna lesione al diritto di difes dell’imputato, né la violazione di norme processuali poste a tutela del diritto d difesa avendo il giudice di pace fatto applicazione delle norme che regolano il processo in assenza.
In mancanza, infatti, di deduzioni che attengono alla legittimità della dichiarazione di assenza dell’imputato ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. l’omesso rinvio dell’udienza, in mancanza di una situazione rilevante ai sensi dell’art. 420-ter cod. proc. pen., si pone quale corretta esplicazione del susseguir delle fasi del processo.
Di talché, come evidenziato anche dal PG, può in tale sede ribadirsi che è legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione dell’esame dell’imputato, allorché questo non sia comparso all’udienza stabilita per l’incombente senza addurre un impedimento ritenuto legittimo dal giudice (Sez. 1, n. 37283 del 2021 Rv. 282009 – 01).
Del resto, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia s assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell’istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l’acquiescenza delle parti medesime (ex plurimis, Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Rv. 266076 -01; Sez. 5, n. 19262 del 06/03/2012, Rv. 252523 – 01).
Dall’infondatezza dei motivi deriva il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’a 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.