Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19804 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19804 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in MOLDAVIA il 13/05/1988
avverso la sentenza del 08/01/2025 del GIUDICE COGNOME di Roma
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udito il PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza dell’8 gennaio 2025 il giudice di pace di Roma ha condannato NOME COGNOME cittadino moldavo, alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato dell’art. 10 -bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione perché la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato sulla insufficienza delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, NOME COGNOME per provare la circostanza che l’imputato fosse sul punto di essere regolarizzato, e sulla insufficienza della documentazione prodotta dal difensore per sostenere fosse stata integrata la causa di estinzione del giudizio della espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato.
Con il secondo motivo deduce mancata assunzione di prova decisiva perché il giudice non ha accolto la richiesta di sentire ex art. 507 cod. proc. pen. la madre del datore di lavoro dell’imputato, sempre in ordine alla circostanza che fosse su l punto di essere regolarizzata la posizione di soggiorno dello stesso.
3. Il difensore dell’imputato ha chiesto la discussione orale.
Nell’udienza di discussione il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricors o del ricorso.
Il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1. È inammissibile anzitutto il primo motivo.
Il ricorso deduce che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata perchè non ha tenuto conto della circostanza che il ricorrente era sul punto di essere regolarizzato, come riferito in giudizio dal datore di lavoro dell’imputato che aveva dichiarato di aver portato al consulente del lavoro i documenti per la relativa procedura.
L’argomento è manifestamente infondato, perché, anche considerando le dichiarazioni del datore di lavoro sull’avvio della procedura di regolarizzazione -ciò che non implica aff atto l’avvenuto riconoscimento della protezione internazionale o il rilascio del permesso di soggiorno -, comunque non si sarebbero verifiicato uno dei presupposti richiesti dall ‘art. 10 -bis d. lgs. n. 286 del 1998. Il comma 6 di tale previsione individua come cause di sentenza di non luogo a procedere soltanto alcune limitate ipotesi di rilascio successivo di permesso di soggiorno, tra cui non c’è quello per motivi di lavoro (‘ Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all’articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere ‘).
Il ricorso deduce, inoltre, che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata perchè ha omesso di prendere in considerazione la possibilità che il ricorrente possa essere stato espulso dal territorio nazionale nelle more, circostanza che doveva
desumersi dalla produzione documentale della difesa dell’imputato da cui emergeva la non presenza dello stesso nel C.P.R. di Palazzo San Gervasio.
L’argomento è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto che ‘i n tema di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale di cui all’art. 10-bis comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai fini della emissione della sentenza di non luogo a procedere in ragione dell’avvenuta esecuzione dell’espulsione dello straniero clandestino, è necessaria la comunicazione di quest’ultima all’autorità giudiziaria da parte del Questore ‘ (Sez. 7, n. 44538 del 23/09/2021, COGNOME Rv. 282347 -01; conforme, più di recente, Sez. 7, n. 30759 del 21/06/2024, Bulica, n.m.), e che in mancanza di tale comunicazione la prova non può essere desunta da fatti concludenti.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorso deduce la mancata assunzione di prova decisiva perché il giudice non ha accolto la richiesta di sentire ex art. 507 cod. proc. pen. la madre del datore di lavoro dell’imputato, a conferma delle dichiarazioni di ques ti.
Il motivo è manifestamente infondato in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che ‘l a mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione ‘ (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285722 – 01).
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 16/05/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME