Sofferenza Autoprodotta: Quando il Diritto non Tutela l’Abuso
L’ordinamento giuridico bilancia costantemente la necessità di eseguire la pena con la tutela dei diritti fondamentali del condannato, tra cui il diritto alla salute. Tuttavia, cosa accade quando la condizione di malessere è una scelta deliberata del detenuto? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta proprio il tema della sofferenza autoprodotta, stabilendo un principio chiaro: non si può abusare di un diritto per ottenere un risultato estraneo alla sua finalità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un detenuto, ricoverato in una struttura ospedaliera a causa delle sue precarie condizioni di salute, presentava ricorso contro un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Nel ricorso, lamentava una condizione di detenzione inumana e degradante derivante proprio dal suo stato fisico. La particolarità del caso risiedeva nell’origine di tale condizione: essa era la diretta conseguenza di uno sciopero della fame che il detenuto stesso aveva deciso di intraprendere.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva già respinto la sua istanza, e il caso è quindi giunto all’esame della Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e il Principio della Sofferenza Autoprodotta
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la linea dura della giurisprudenza in materia. Il punto centrale della decisione è il principio secondo cui una condizione di sofferenza autoprodotta non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra il diritto alla salute e l’effettività della pena.
L’Abuso del Diritto
Secondo i giudici, comportamenti come il rifiuto di cibo, di terapie o di accertamenti medici, pur essendo espressione di una scelta personale, non possono essere strumentalizzati per ottenere un beneficio legale come il differimento della pena. La Corte qualifica tale condotta come un “abuso del diritto”: si pretende tutela per un diritto (quello alla salute) che però viene esercitato non per il suo scopo naturale, ma per raggiungere un fine diverso ed estraneo, ovvero la sospensione dell’esecuzione della condanna.
Coerenza con la Giurisprudenza Precedente
La decisione si pone in linea di continuità con precedenti sentenze della stessa Corte, che hanno costantemente affermato come una condizione di sofferenza volontariamente causata dal condannato non possa fondare una richiesta di differimento della pena. In sostanza, l’ordinamento non può essere costretto a cedere di fronte a un comportamento autolesionistico volto a manipolare le sue regole.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri. In primo luogo, ha rilevato la genericità e la mancanza di specificità dei motivi di ricorso, che non si confrontavano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
In secondo luogo, e in modo decisivo, ha ribadito che la giurisprudenza consolidata esclude la rilevanza di una situazione di salute determinata volontariamente dal diretto interessato. Non si può pretendere che lo Stato tuteli un diritto (la salute) che il titolare stesso compromette deliberatamente per scopi strumentali, altrimenti si creerebbe un paradosso in cui chiunque potrebbe sottrarsi alla pena semplicemente rifiutando di alimentarsi o curarsi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale nel diritto dell’esecuzione penale: la collaborazione del condannato è un elemento essenziale e la strumentalizzazione dei propri diritti non trova tutela. La decisione implica che un detenuto non può, attraverso un atto volontario come lo sciopero della fame, creare i presupposti per ottenere un differimento della pena. La tutela della salute rimane un obbligo per lo Stato, ma non fino al punto da legittimare un abuso del diritto finalizzato a eludere l’esecuzione della condanna. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Uno stato di salute precario causato volontariamente da un detenuto può portare a un differimento della pena?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una condizione di sofferenza autoprodotta, come quella derivante da uno sciopero della fame, non può essere presa in considerazione per decidere sul differimento della pena, poiché costituisce un abuso del diritto.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi non erano specifici e, soprattutto, perché si basava su una condizione di salute che lo stesso ricorrente aveva determinato con il suo comportamento (sciopero della fame), in coerenza con la giurisprudenza consolidata.
Cosa si intende per “abuso del diritto” in questo contesto?
Per “abuso del diritto” si intende l’esercizio di un diritto (in questo caso, quello all’autodeterminazione nelle scelte sulla propria salute) per uno scopo diverso da quello per cui è stato riconosciuto dall’ordinamento, ovvero per ottenere un risultato illegittimo come sottrarsi all’esecuzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48140 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48140 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito dell specificità dei motivi di impugnazione, atteso che gli stessi, che introducono il tema della condizione di asserita detenzione inumana e degradante in cui si sarebbe trovato il ricorrente presso l’Ospedale San Paolo in cui era ricoverato al momento dell’istanza, non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla impossibilità di attribuire rilievo ad una situazione di salute determinata dallo stesso diretto interessato, mediante lo sciopero della fame che aveva deciso di intraprendere, motivazione che è coerente con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, ovvero realizzata mediante comportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e di accertamenti o il rifiuto dei medicamenti e del cibo, non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi di effettività della risposta punitiva che presiede alla decisione in punto di differimento pena, non potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa (Sez. 1, n. 26540 del 04/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270269; Sez. 1, n. 39986 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 277488);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.