Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32600 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32600 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/04/2025
Deposituia in Cancelleria
SENTENZA
Oggi,
– 3 1+EL 2025
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cerignola (Fg) il DATA_NASCITA;
IL FUNZ1ONÌ
tritin
avverso la ordinanza n. 99/24 Misure Reali del Tribunale di Foggia del 23 o tobre 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Foggia ha, con ordinanza pronunziata in data 23 ottobre 2024, rigettato la istanza di riesame presentata da COGNOME NOME, persona indagata in ordine alla violazione dell’art. 3 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di amministratore di fatto di talune società commerciali, attraverso artifici aventi ad oggetto la realizzazione di transazioni economiche soggettivamente simulate finalizzate alla evasione fiscale, omesso il versamento delle imposte dovute, avverso il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca, anche per equivalente, dei saldi attivi d conti correnti bancari o, comunque, dei beni facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE o, in caso di incapienza, dei beni personali del COGNOME, sino alla concorrenza di 16.442.214,89 euri.
Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il COGNOME, avendo formulato un unico, sebbene articolato, motivo di impugnazione.
Con esso il ricorrente, lamentando la ritenuta violazione di legge in cui sarebbe caduto il Tribunale dauno nel ritenere che le imprese, strutturate in forma societaria, attraverso le quali aveva operato, secondo l’accusa, il COGNOME erano delle mere società schermo dietro le quali vi era direttamente la persona dell’indagato, laddove esse erano, invece, società regolarmente operative; quale secondo tema di impugnazione il ricorrente ha lamentato il fatto che, pur essendo stata contestata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sri la omessa RAGIONE_SOCIALEzzazione di ricavi postulati come occulti, non è stata operata alcuna verifica per accertare se effettivamente siffatti ricavi erano stati effettivamente incamerati dalla predetta compagine sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve ora essere dichiarato.
Osserva il Collegio che la impugnazione che abbia ad oggetto la legittimità dei provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., cioè, rispettivamente, i provvedimenti adottati in occasione dell’appello e del riesame cautelare in relazione a misure cautelari reali, è ammissibile solamente con riferimento al vizio di violazione di legge.
Ora, sebbene la Corte di cassazione abbia, con giurisprudenza avente il carattere della piena stabilità, rilevato che nell’ambito di tale vizio vadano
fatti rientrare non i soli errores in iudicando o in procedendo, ma anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 dicembre 2023, n. 49739, rv 285608), posto che una tale evenienza si pone in sostanziale contrasto con il dettato dell’art. 125 cod. proc. pen. che prevede che, a pena di nullità, i provvedimenti giurisdizionali debbano essere dotati di motivazione, deve, tuttavia, rilevarsi, quanto al caso ora in esame che le doglianze che il ricorrente ha mosso al provvedimento impugnato attengono esclusivamente alle ragigni di carattere logico, e non anche giuridico (è infatti lo stesso cAkk. ricorrenteome l’ordinamento non fornisca una nozione positiva del concetto di “società schermo”, di tal che esso è desumibile non in forza di un ragionamento che faccia leva di disposizioni normative espresse ma in ragione della efficacia dimostrativa del ragionamento logico operato in sede di merito), che hanno indotto il Tribunale di Foggia ad attribuire alle varie società facenti capo al COGNOME siffatta qualifica (in realtà il Tribunale parrebbe ricondurre la nozione di “società schermo” – cioè di un operatore economico solo apparente ma in tutto governato dall’imprenditore persona fisica che, pertanto, si avvale della mera struttura formale societaria per sottrarsi alla propria personale responsabilità – più specificamente alla RAGIONE_SOCIALE, mentre le altre società esistenti nella galassia imprenditoriale gestita dal COGNOME parrebbero più appartenere alla categorie della cosiddette “società cartiere”, imprese cioè prive di una loro effettiva operatività che si frappongono nella filiera commerciale della approvvigionamenti di altre società apparendo, solo simulatamente, acquirenti di beni o servizi successivamente da esse, altrettanto simulatamente, ceduti alla impresa effettivamente destinataria di essi, al solo scopo di accollarsi dei debiti tributari cui programmaticamente non faranno mai fronte, sgravandone, pertanto, da punto di vista finanziario la società affettivamente acquirente).
Rileva il Collegio che in tale modo considerato il ricorso presentato dalla difesa del COGNOME (non incidendo su tale rilievo la attribuzione della natura di “società schermo” alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE oppure alle altre società richiamate nella ordinanza) si presenta indubbiamente inammissibile, posto che con esso è stata, di fatto, contestata una valutazione contenuta nella motivazione della ordinanza impugnata il cui sindacato non rientra nei compiti di questo giudice della legittimità.
Lo stesso dicasi in ordine all’altro profilo di censura dedotto dalla dife del COGNOME, attinente alla avvenuta verifica del fatto che la citata RAGIONE_SOCIALE abbia materialmente conseguito – sia pure solo formalmente, dato che la stessa era un merth velo dietro il quale operava direttamente i COGNOME, effettivo destinatario degli utili da essa realizzati e reale gestore d risorse finanziarie attraverso di essi ottenute – i ricavi derivanti dalla fiscale di cui al provvisorio capo di imputazione contestato al ricorrente secondo quanto si legge, infatti, nella ordinanza impugnata, la verifica fiscal operata sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha consentito di rilevare che la stessa meglio il COGNOME, come detto reale gestore dei flussi finanziari affluiti presso conti correnti facenti capo a tale società – fosse stata destinataria vantaggi derivanti dalla interposizione fittizia negli acquisti formalment operati dalla RAGIONE_SOCIALE presso soggetti terzi che, omettendo poi d versare l’Iva apparentemente incassata, consentivano, senza un effettivo esborso di danaro, a RAGIONE_SOCIALE di maturare un credito Iva in realt inesistente.
Anche in questo caso la contestazione operata dalla ricorrente difesa ha ad oggetto la tenuta motivazionale della ordinanza del 23 ottobre 2024 emessa dal Tribunale di Foggia ed essa è, pertanto, come tale inammissibile in questa sede giudiziaria non rientrando la contestazione mossa al provvedimento fra quelle ammissibili ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
Conclusivamente, il ricorso deve, per le ragioni dianzi illustrate, esser dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2024
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Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente