Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3716 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3716 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale l Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena anni 1 e mesi 6 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 8 co. 1 74/2000 (capo C), nella qualità di rappresentante legale della società “RAGIONE_SOCIALE” dal 05/05/2015 al 25/09/2015. In particolare, la Corte territoriale ha a l’imputato per il capo A), relativo all’occultamento o distruzione delle scritture contabili al periodo in cui egli era amministratore della società, in quanto tale documentazione avrebb potuto essere occultata o distrutta da altri amministratori, non essendo stato accertat momento della condotta contestata. Il giudice ha inoltre assolto l’imputato per le fatture emes precedentemente e posteriormente al periodo in cui egli era l’amministratore della società.
Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio motivazione in ordine all’affermata penale responsabilità del reato di cui al capo A). Co secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermat sussistenza del dolo specifico per il reato di cui al capo C). Con il terzo motivo lamenta vizio d motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata prescrizione dei reati. Con il qua motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo motivo è inammissibile perché proposto in assenza di interesse, essendo lo stesso stato assolto nel grado di appello, per il reato di cui al capo A).
Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in qu sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merit sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogic come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato ch società amministrata dall’imputato era una tipica “cartiera”, priva di sede operativa, strumentali, dipendenti e di qualunque movimentazione reale di merce: presso la sede legale nessuno aveva mai visto transitare cerchioni, gomme o autovetture; la merce acquistata all’estero veniva consegnata direttamente agli operatori italiani; erano stati inoltre rin documenti di trasporto falsi e le fatture indicavano prezzi di vendita addirittura inferiori di acquisto, circostanze che confermavano l’inesistenza oggettiva delle operazioni. La natur fittizia della società era quindi immediatamente percepibile, e l’imputato, pur avendo ricope la carica di amministratore per un periodo limitato e avendo partecipato a incontri con commercialista, non poteva ignorare di dirigere un’impresa priva di qualunque struttur operativa. Risultava dunque evidente che le fatture riguardavano operazioni inesistenti e che l società era utilizzata per consentire a terzi l’evasione fiscale. Da ciò la Corte ha logicam desunto la sussistenza del dolo tipico del reato: l’imputato, accettando l’incari
amministratore di una società priva di reale attività, ha aderito consapevolmente allo scop illecito di agevolare l’evasione fiscale altrui.
La terza censura è manifestamente infondata. L’ultima fattura, per cui permane condanna, risale al 23/09/2015. Il termine massimo di prescrizione è di 10 anni. La sentenza d’appello stata emessa il 20/03/2025, cui si devono aggiungere 161 giorni di sospensione. La prescrizione, dunque, maturerà il 03/03/2026. L’inammissibilità del ricorso preclude d’altronde computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all’emanazione della sentenza di secondo grado.
In ordine alla quarta doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta c il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli riten o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegitti della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha fatto riferimento ai precedenti penali specific cui è gravato il ricorrente, ben sei, evidenziando la capacità criminale cospicua volta commissione di delitti lucrogenetici connessi all’esercizio di attività imprenditoriale ( truff nell’esercizio del commercio, aggiotaggio, violazioni della legge fallimentare, etc..). La territoriale ha aggiunto che le fatture sono di numero rilevante e l’importo evaso non trascura sicché ha ritenuto la pena di anni uno e mesi sei di reclusione adeguata e proporzionata all concreta gravità del fatto.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025