Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4557 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MODICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al delitto previsto dall’art. 591 cod. pen. relativamente alle donne in stato di gravidanza, con rigetto nel resto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sostituto per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse RAGIONE_SOCIALE parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha illustrato le conclusioni, depositate congiuntamente alla nota spese, chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e dichiararsi l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE restanti doglianze;
COGNOME
udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente
S . T.
che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza emessa il 10 novembre 2022, confermava quella emessa dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva accertato la responsabilità penale di S.T. , in relazione al delitto di abbandono in stato di pericolo di persone minori e incapaci, previsto dall’art. 591 cod. pen. e contestato al capo 2) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, oltre che di sbarco e abbandono arbitrario di persone, previsto dall’art. 1155 del Regio Decreto del 30 marzo 1942, n. 327 Codice RAGIONE_SOCIALE navigazione, aggravato dalla assenza dei mezzi di sussistenza dei passeggeri, contestato al capo 3).
Fra le condotte attribuite all’imputato vi era anche il delitto di abuso di ufficio, indicato al capo 1), in ordine al quale il G.u.p. aveva mandato assolto S.T. con sentenza sul punto irrevocabile, ritenendo non sussistente la prova RAGIONE_SOCIALE‘ingiusto vantaggio patrimoniale o RAGIONE_SOCIALE‘altrui danno.
Riteneva, invece, il primo Giudice, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE violazione di leggi e di specifiche regole di condotta, in ordine alle qualì non residuavano margini di discrezionalità, in particolare non avendo l’imputato avvisato le autorità competenti per il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE nella zona SAR interessata. Proprio tale parte RAGIONE_SOCIALE condotta materiale, contestata con il delitto di abuso di ufficio, veniva richiamata dalle imputazioni dei delitti ora in esame, in ordine ai quali viene proposto l’attuale ricorso.
2. A COGNOME S.T. RAGIONE_SOCIALE , veniva contestata la condotta materiale – il che rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esame dei motivi di ricorso – nella qualità di comandante RAGIONE_SOCIALE imbarcazione RAGIONE_SOCIALE, natante battente bandiera italiana e di proprietà RAGIONE_SOCIALE società armatrice “RAGIONE_SOCIALE” di RAGIONE_SOCIALE.
Tale natante si trovava in acque internazionali, con compiti di “supply vessel”, in quanto nave di appoggio e supRAGIONE_SOCIALE, alla piattaforma petrolifera NOME, di proprietà RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, a sua volta società partecipata da RAGIONE_SOCIALE e dalla NOME RAGIONE_SOCIALE.
All’imputato veniva contestato che, a bordo del natante, dopo aver rilevato, in prossimità RAGIONE_SOCIALE piattaforma predetta, a circa cinquantasette miglia marine dalla costa NOME, in acque internazionali ed in zona SAR NOME, la presenza di un gommone con centouno migranti a bordo, agendo in accordo con il personale RAGIONE_SOCIALE predetta piattaforma, consentiva il trasbordo sull’RAGIONE_SOCIALE di un “ufficiale di dogana RAGIONE_SOCIALE“, presente sulla menzionata piattaforma, senza procedere alla sua compiuta identificazione.
Ciò avveniva in violazione del Regolamento Tecnico, RAGIONE_SOCIALE Ship and Port Security Code, (a seguire ISPS Code), introdotto dal Cap. XI RAGIONE_SOCIALE c.d.
RAGIONE_SOCIALE, che prevede standard di sicurezza RAGIONE_SOCIALE strutture portuali e RAGIONE_SOCIALE navi, prescrivendo il controllo e l’identificazione di tutte le persone che accedono alla nave (art. 7 parte A e art. 8 e 9 parte B).
Il comandante soccorreva, facendoli salire a bordo, i centouno migranti, tra i quali erano presenti donne in stato di gravidanza e minori, che si trovavano sul menzionato gommone, omettendo però di comunicare nella immediatezza, prima di iniziare le attività di RAGIONE_SOCIALE, e dopo avere effettuato le stesse, ai centri d RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE competenti, ossia al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE o, in assenza o mancata risposta di quest’ultimo, all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’avvistamento e l’avvenuta presa in carico dei migranti, agendo in violazione RAGIONE_SOCIALE procedure previste per le operazioni di RAGIONE_SOCIALE, così come disciplinate dalla convenzione cd. RAGIONE_SOCIALE e dalle direttive RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (Organizzazione Marittima InterRAGIONE_SOCIALE).
Ometteva, altresì, di attivare il prescritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE autorità SAR competenti e di dare corso agli obblighi informativi di cui all’art. 5 RAGIONE_SOCIALE risoluzione MSC. 167/168 (inerenti la nave che presta il RAGIONE_SOCIALE, i sopravvissuti, le azioni intraprese e da intraprendere e le determinazioni in ordine ai richiedenti asilo); ometteva, inoltre, anche di identificare i migranti, di assumere informazioni sulla loro provenienza e nazionalità, sulle loro condizioni di salute, di sottoporli a visita medica, di accertare la loro volontà di chiedere asilo, nonché di accertare se i minori fossero soli o accompagnati, in violazione dei citati articoli del ISPS Code, in tema di sicurezza RAGIONE_SOCIALE navigazione.
Infine, in violazione di quanto stabilito dalle convenzioni internazionali, facendo rotta verso le coste libiche e riconducendo a RAGIONE_SOCIALE i centouno naufraghi imbarcati, facendoli trasbordare, solo una volta innanzi al RAGIONE_SOCIALE tripolino, su una motovedetta NOME, procurava agli stessi migranti un danno grave, consistente nel loro respingimento collettivo, quale condotta vietata dalle convenzioni internazionali e dal Testo Unico sull’RAGIONE_SOCIALE, nello sbarco in un paese terzo considerato RAGIONE_SOCIALE non sicuro, non avendo la Libia aderito alla RAGIONE_SOCIALE per i rifugiati e atteso l’elevato rischio di essere i migranti sottoposti a trattamenti inumani e degradanti nei centri di detenzione per stranieri presenti sul territorio RAGIONE_SOCIALE, con l’impossibilità di vedere tutelati i propri RAGIONE_SOCIALE fondamen (es. l’asilo, la salute, l’integrità fisica e la libertà individuale e sessuale).
Tale condotta, richiamata in ciascuna RAGIONE_SOCIALE tre genetiche contestazioni, rifluiva, quanto al capo 2), nella condotta prevista dall’art. 591 cod. pen., relativa all’abbandono – di cinque minori stranieri e cinque donne in stato di gravidanza – in una situazione di pericolo: in particolare, dopo averli imbarcati unitamente agli COGNOME migranti in acque internazionali nei pressi RAGIONE_SOCIALE piattaforma petrolifera RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, riconducendoli in violazione RAGIONE_SOCIALE normativa
richiamata, e in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 D.Igs. n. 286 del 1998, nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, facendoli trasbordare su una motovedetta NOME, e pertanto sbarcare in un RAGIONE_SOCIALE non sicuro, non avendo la Libia aderito alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per i rifugiati e attesa l’ineffettività del sistema di accoglienza RAGIONE_SOCIALE e le condizioni inumane e degradanti presenti nei centri di detenzione per i migranti, trattandosi di luoghi ove non sono assicurati la protezione fisica e il rispetto dei RAGIONE_SOCIALE fondamentali, come sopra indicato.
La medesima condotta veniva anche richiamata dal capo 3), prevista dall’art. 1155 cod. nav., consistente nell’aver proceduto arbitrariamente allo sbarco di centouno migranti nelle acque antistanti il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Con l’aggravante del fatto che si trattava di passeggeri privi dei mezzi di sussistenza.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE !consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo richiesto dalle fattispecie incriminatrici RAGIONE_SOCIALE‘art. 591 cod. pen. e 1155 cod. nav.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe operato una valutazione ex post in ordine agli indicatori RAGIONE_SOCIALE sussistenza del dolo e non, come richiesto, ex ante, in quanto essendo la condotta in esame datata 30 luglio 2018, fin dal 28 giugno 2018 era stata istituita la zona SAR NOME, zona ove avvenne il RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente competenza RAGIONE_SOCIALE autorità libiche di individuare il RAGIONE_SOCIALE sicuro. Le sentenze di merito avrebbero valorizzato informazioni successive ai fatti, che quindi l’imputato non poteva conoscere, quale il rapRAGIONE_SOCIALE degli osservatori Onu del 18 dicembre 2018 che rilevava le violazioni dei RAGIONE_SOCIALE umani, senza considerare che S.T. aveva avuto notizia RAGIONE_SOCIALE‘istituzione RAGIONE_SOCIALE SAR NOME con comunicato RAGIONE_SOCIALE ADN RAGIONE_SOCIALE del 23 giugno 2018, seguito dalla formale notifica da parte del governo di riconciliazione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’IMO RAGIONE_SOCIALE comunicazione in ordine alla costituzione RAGIONE_SOCIALE SAR e del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in territorio RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione contraddittoria rispetto alle emergenze di fatto, contestando a S.T. l’omissione quanto all’accertarsi RAGIONE_SOCIALE condizioni dei naufraghi, RAGIONE_SOCIALE destinazione degli stessi, nonché quanto al coordinarsi con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non avendo per altro delegato un membro RAGIONE_SOCIALE‘equipaggio a verificare le condizioni nelle quali si sarebbero trovati i migranti: risultava invece sufficiente che il comandante provvedesse a portare i naufraghi nel RAGIONE_SOCIALE sicuro. Né l’omessa identificazione di migranti e ufficiale RAGIONE_SOCIALE,
l’omesso RAGIONE_SOCIALE con i Centri RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE, integrerebbe la prova del dolo, bensì solo di colpa.
Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 51 e 59, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione.
La Corte di appello avrebbe omesso di valutare – erroneamente escludendo il valore di superiore gerarchico RAGIONE_SOCIALE‘autorità NOME – che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva indicato alle ore 11.27 quello RAGIONE_SOCIALE come RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, come risulta dalle comunicazioni indicate nel diario di bordo allegate al ricorso, in coerenza con il citato comunicato ADN RAGIONE_SOCIALE, il che renderebbe legittimo l’ordine ricevuto da S.T. , come comprovato anche dai documenti RAGIONE_SOCIALE autorità diplomatiche italiane in Malta, del RAGIONE_SOCIALE, dalle dichiarazioni di COGNOME COGNOME , capo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atti tutti allegati al ricorso.
La sentenza impugnata avrebbe errato anche nel negare che l’insieme RAGIONE_SOCIALE risultanze conducevano il comandante di RAGIONE_SOCIALE a ritenere legittimo il predetto ordine e, quindi, configurabile l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘errore putativo, anche se conseguente alla mancata identificazione RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale RAGIONE_SOCIALE, il che escluderebbe la responsabilità penale, non essendo previste ipotesi punite a titolo di colpa, come richiesto dall’art. 59, comma 4, cod. pen.
Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all’interesse prefigurato con la sentenza impugnata, connessi al vantaggio economico che la sentenza di primo grado aveva già ritenuto non provato, con palese vizio di contraddizione.
Il quarto motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello non ha disposto la rinnovazione dibattimentale in ordine alla identità del funzionario RAGIONE_SOCIALE che salì a bordo RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, pur avendo attribuito peculiare decisività a tale dato, a fronte di un compendio probatorio che già lasciava emergere l’identificazione del funzionario RAGIONE_SOCIALE, come richiamato con l’atto di appello.
Il quinto motivo lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62-bis cod. pen., limitandosi a escludere l’attenuazione RAGIONE_SOCIALE pena per l’insufficienza RAGIONE_SOCIALE sola incensuratezza e valorizzando l’omessa ammissione di addebiti, senza considerare la corretta condotta processuale con l’esibizione di documentazione, oltre che le dichiarazioni rese, nonché la natura politica RAGIONE_SOCIALE scelte di affidamento verso l’autorità NOME,
che sono poi ricadute sull’imputato, «ultimo RAGIONE_SOCIALE intera catena di presunte responsabilità».
Il ricorso è stato trattato con l’intervento RAGIONE_SOCIALE parti, su richiesta tempestiva del difensore del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
L’analisi del primo motivo di ricorso, come di quelli seguenti, richiede la preliminare disamina RAGIONE_SOCIALE ricostruzione operata dalla Corte di appello, conformemente alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, come anche la verifica del quadro normativo di RAGIONE_SOCIALE.
2.1 Va premesso che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto comprovata la decisiva circostanza che il comandante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avesse preso contatti previi, prima di operare il trasferimento dei migranti rinvenuti sul gommone, né con il competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALE istituzione RAGIONE_SOCIALE zona RAGIONE_SOCIALE NOME, né con l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, funzionalmente individuato nella struttura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai quali era deputato il RAGIONE_SOCIALE, appunto, RAGIONE_SOCIALE operazioni di RAGIONE_SOCIALE in mare e l’individuazione del «RAGIONE_SOCIALE sicuro», secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali.
In particolare la Corte di appello, esaminando il motivo di impugnazione relativo alla insussistenza dei reati contestati, rilevava una serie di condotte omissive RAGIONE_SOCIALE‘imputato, non rispondenti alle previsioni RAGIONE_SOCIALE convenzioni internazionali: non si era accertato RAGIONE_SOCIALE «condizioni di salute dei migranti soccorsi sulla propria nave e in particolare dei bambini minori e RAGIONE_SOCIALE donne in stato di gravidanza, alla luce RAGIONE_SOCIALE loro vulnerabilità, e RAGIONE_SOCIALE loro eventuali richieste di asilo ; inoltre il comandante avrebbe dovuto portarli in un RAGIONE_SOCIALE sicuro secondo il
diritto interRAGIONE_SOCIALE e secondo i principi nazionali, considerato che questi assumeva una posizione di garanzia nei confronti RAGIONE_SOCIALE persone soccorse, per cui non poteva recepire passivamente gli ordini di un presunto ufficiale RAGIONE_SOCIALE solo in quanto coincidenti con gli interessi e i vantaggi RAGIONE_SOCIALE propria nave e RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE ha proceduto neanche alla identificazione del presunto ufficiale RAGIONE_SOCIALE (ovvero di colui che ha coordinato le operazioni di sbarco); non rispettava le direttive RAGIONE_SOCIALE suddetta convenzione che impongono un contatto diretto con i centri di RAGIONE_SOCIALE, con identificazione RAGIONE_SOCIALE persone soccorse in mare, oltre che un continuo invio di rapporti periodici con il RAGIONE_SOCIALE».
In sostanza, la Corte di appello rilevava come il comandante non avesse contattato il RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe dovuto coordinare il RAGIONE_SOCIALE e accogliere i 101 migranti in un RAGIONE_SOCIALE sicuro, solo perché a bordo era salito un presunto ufficiale RAGIONE_SOCIALE, mai identificato, che era presente sulla piattaforma petrolifera alla cui tutela la RAGIONE_SOCIALE era funzionale. Il RAGIONE_SOCIALE e l’ambasciata italiana a RAGIONE_SOCIALE vennero avvisate solo “a cose fatte”, costituendo tale modalità di avviso a posteriori, rispetto all’avvenuto RAGIONE_SOCIALE e alla intrapresa direzione verso RAGIONE_SOCIALE, un caso unico nelle dinamiche dei salvataggi in mare da parte dei natanti battenti bandiera italiana in zona SAR NOME (l’espressione virgolettata è riferita dalla deposizione del comandante del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, riportata al fol. 16 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado).
T COGNOME
La sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, individua plurime fonti che comprovano che S.T. non contattò previamente alcuno dei due centri di RAGIONE_SOCIALE: a) i documenti di bordo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in particolare estratto del giornale nautico); b) la copia RAGIONE_SOCIALE e-mail redatte dal comandante in data 30 luglio 2018; c) la denuncia di evento straordinario presentata presso il consolato RAGIONE_SOCIALE a Malta il 14 agosto 2018 dal comandante; d) la registrazione audio RAGIONE_SOCIALE conversazioni intervenute via radio del 30 luglio 2018 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, registrazione acquisita dal server RAGIONE_SOCIALE imbarcazione RAGIONE_SOCIALE; e) l’annotazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 23 agosto 2018 (dalla quale si desume l’assenza di contatti tra l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in relazione all’episodio del 30 luglio 2018); f) il verbale di sommarie informazioni rese da
(marinaio presente a bordo
NOME COGNOME
COGNOME
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE),
COGNOME
S.F.
R.COGNOME (nostromo); g) i verbali di sommarie informazioni rese da l COGNOME NOMECOGNOME le COGNOME N.F. COGNOME (foll. 20 e 21 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado). (direttore di macchina RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) e
Alla sentenza di primo grado questa Corte deve anche fare RAGIONE_SOCIALE, stante la doppia conformità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in
quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, NOME, Rv. 252615 – 01). Ebbene, la prima pronuncia evidenziava come dalle comunicazioni di posta elettronica inviate dal comandante di RAGIONE_SOCIALE, sia presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che presso la società RAGIONE_SOCIALE, nonché dall’esame del giornale nautico non risultava che il comandante avesse avuto contatti (telefonici attraverso i numeri SAR o di altra natura) con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, se non attraverso un messaggio di posta elettronica quando RAGIONE_SOCIALE era già da tempo in navigazione verso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, circostanza confortata anche dall’esame dei tabulati telefonici e degli COGNOME documenti di bordo.
2.2 A tale ricostruzione degli eventi, condivisa da entrambi i Giudici di merito anche in ordine alle omissioni RAGIONE_SOCIALE‘imputato, le relative sentenze affiancavano il richiamo alle fonti normative che sostenevano la necessità di condotte doverose richieste al comandante RAGIONE_SOCIALE nave, diverse da quelle attuate in concreto da parte del comandante di RAGIONE_SOCIALE: gli artt. 3 e 14 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Europea per la salvaguardia dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali, ratificata in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848, art. 4 del Protocollo addizionale, che sanciscono il divieto di respingimento degli stranieri verso Paesi in cui possano essere sottoposti a trattamento inumano o degradante o dove sia comunque impedito l’esercizio dei RAGIONE_SOCIALE fondamentali; l’art. 33 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ratificata in Italia con L. 24 luglio 1954, n. 722, che prevede il divieto di espellere o respingere, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo RAGIONE_SOCIALE sua razza, RAGIONE_SOCIALE sua religione, RAGIONE_SOCIALE sua cittadinanza, RAGIONE_SOCIALE sua appartenenza a un gruppo sociale o RAGIONE_SOCIALE sue opinioni politiche; l’art. 19 RAGIONE_SOCIALE Carta dei RAGIONE_SOCIALE fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, che sancisce il divieto dei respingimenti collettivi di cittadini stranieri; la RAGIONE_SOCIALE interRAGIONE_SOCIALE per la salvaguardia RAGIONE_SOCIALE vita umana in mare, sottoscritta a Londra il 17/6/1970, c.d RAGIONE_SOCIALE SOLAS, e la RAGIONE_SOCIALE sulla ricerca e il RAGIONE_SOCIALE marittimo (c.d. convenzione SAR) sottoscritta ad Amburgo il 27/4/1979, ratificata dall’Italia con Legge del 3/4/1979 n. 147, laddove, nella specificazione fornita dalle direttive RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, impongono al comandante di una imbarcazione che soccorra dei naufraghi in mare di avvisare le autorità competenti per il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nella zona SAR interessata e di attivare il predetto RAGIONE_SOCIALE; l’art.
19, commi 1, 1-bis, 2 del Dlgs 286/98 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE), che vieta, in ogni caso, il respingimento e l’espulsione di minori degli anni diciotto e di donne in stato di gravidanza, nonché il respingimento di cittadini stranieri verso un Paese ove siano a rischio di subire torture o comunque trattamenti disumani e degradanti; la risoluzione del RAGIONE_SOCIALE per la sicurezza marittima (articolazione RAGIONE_SOCIALE‘IMO) n. 167(78) del maggio 2004, Linee Guida sul trattamento RAGIONE_SOCIALE persone soccorse in mare.
2.3. Tale ricostruzione fattuale e normativa si è resa indispensabile, come anticipato, a fronte dei motivi di ricorso primo e ‘secondo che, per quanto si concentrino sull’elemento soggettivo dei reati, lamentando vizio di motivazione in ordine al dolo RAGIONE_SOCIALE condotte contestate, nonché rilevando la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALE‘autorità o l’errore in relazione allo stesso, propongono denunce per travisamento o manifesta illogicità alla ricostruzione dei fatti come operata dal G.u.p. e confermata dalla Corte di appello.
Anche è necessario, preliminarmente, chiarire la natura dei delitti in contestazione, la condotta nella rispettiva materialità, pur essendo i motivi di ricorso centrati sul difetto del dolo richiesto, che consiste però nella coscienza e volontà proprio RAGIONE_SOCIALE condotta in sé, di abbandono in sé di soggetti minori di anni quattordici ovvero di persone incapaci- nel caso di specie di cinque donne in stato di gravidanza (art. 591 cod. pen.) – e di sbarco arbitrario di passeggeri (art. 1055 cod. nav.), e dunque implica la definizione del coefficiente oggettivo dei delitti.
3.1 Il delitto previsti dagli artt. 591 cod. pen. e 1155 cod. nav. sono entrambi delitti di pericolo.
Quanto al primo, testualmente, l’art. 591 cod. peri, prevede:
« Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e RAGIONE_SOCIALE quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è RAGIONE_SOCIALE reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte».
La natura di delitto di pericolo e non di danno deriva dalla circostanza che l’evento dannoso, lesivo RAGIONE_SOCIALE incolumità personale, è indicato solo come circostanza aggravante dal terzo comma, per altro come conseguenza non voluta, COGNOMEmenti si verterebbe nelle rispettive ipotesi di lesioni personali o di omicidio.
Pertanto, si tratta di una fattispecie a tutela anticipata a garanzia di soggetti particolarmente vulnerabili, appunto minori infra-quattordicenni o soggetti incapaci.
L’orientamento costante di questa Corte è nel senso che l’elemento oggettivo sia integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo (Sez. 5, n. 1780 del 26/10/2021, dep. 17/01/2022, P., Rv. 282471 – 01; Sez. 5, n. 27705 del 29/05/2018, P., Rv. 273479 – 01; Sez. 1, n. 35814 del 30/04/2015, COGNOME, Rv. 264566 – 01; Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, dep. 2013, T., Rv. 255172 – 01; mass. conf. N. 5945 del 2009 Rv. 243372 – 01).
In ordine al dovere giuridico di cura e custodia, le richiamate disposizioni nazionali e sovranazionali, che non sono oggetto di censura da parte del ricorrente, risultano richiedere comportamenti obbligatori per il comandante RAGIONE_SOCIALE nave, nel caso di specie dallo stesso non tenuti: pertanto correttamente l’imputato è stato ritenuto inadempiente rispetto alla condotta doverosa richiestagli. Nel caso in esame, in sostanza, non è necessario ricorrere alla relazione di fatto che pure questa Corte ha ritenuto poter integrare il dovere di custodia, sussistendo invece gli obblighi RAGIONE_SOCIALE, di fonte normativa, in precedenza enumerati, che oneravano il soggetto attivo del reato RAGIONE_SOCIALE cura e RAGIONE_SOCIALE custodia (sul punto RAGIONE_SOCIALE distinzione fra le fonti fattuali o giuridiche RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, Sez. 5, n. 19448 del 12/01/2016, Corbascio, Rv. 267126 – 01).
D’altro canto, va evidenziato come questa Corte abbia ritenuto, che ai fini RAGIONE_SOCIALE sussistenza del reato di cui all’art.591 cod. pen. è necessario accertare in concreto, salvo che si tratti di minore di anni quattordici, l’incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso.
E così, si è esclusa la presunzione assoluta di incapacità per il caso RAGIONE_SOCIALE vecchiaia, affermando che tale stato non è una condizione patologica ma fisiologica, che deve essere accertata concretamente quale possibile causa di inettitudine fisica o mentale all’adeguato controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l’incolumità propria. Ne consegue, altresì, che il dovere di cura e di custodia deve essere raccordato con la capacità, ove sussista, di autodeterminazione del soggetto anziano (Sez. 5, n. 6885 del 09/04/1999, COGNOME, Rv. 213801 – 01).
Deve ritenersi che entrambe le fattispecie incriminatrici contestate all’imputato, siano di pericolo astratto, e implichino previamente di accertare il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘età minore di quattordici anni o RAGIONE_SOCIALE‘incapacità per vecchiaia o altra causa.
A ciò deve aggiungersi che la natura astratta del pericolo non esime, comunque, il giudice dall’onere di verificare la sussistenza di uno stato di pericolo, seppur solo e meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto
passivo, il che risponde a quanto anche di recente ribadito dalla Corte costituzionale in ordine ai delitti di pericolo.
3.2 Difatti, la Corte RAGIONE_SOCIALE leggi con sentenza n. 139 del 2023, in ordine all’art. 4, secondo comma, prima parte, RAGIONE_SOCIALE legge 18 aprile 1975, n. 110 relativamente alla disparità di trattamento fra il divieto di RAGIONE_SOCIALE di armi improprie ‘nominate’ e di quelle ‘innominate’, in RAGIONE_SOCIALE agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, RAGIONE_SOCIALE Costituzione – dichiarando non fondate le questioni sollevate, ha riaffermato che nella determinazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie tipiche di reato il legislatore tiene conto non soltanto RAGIONE_SOCIALE struttura e RAGIONE_SOCIALE pericolosità astratta dei fatti che va ad incriminare, ma anche RAGIONE_SOCIALE concreta esperienza, nella quale quei fatti si sono verificati e dei particolari inconvenienti provocati, in precedenza, dai fatti stessi, in relazione ai beni che intende tutelare (conformi, Corte cost. 333/1991, 132/1986).
Secondo la Corte costituzionale la declinazione concreta del principio di necessaria offensività del reato – la cui matrice costituzionale è ricavabile dall’art. 25, secondo comma, Cost., in una lettura sistematica cui fa da sfondo l’insieme dei valori connessi alla dignità umana – opera su due piani distinti: da un lato, cioè, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività “in astratto” dall’altro, come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, il quale, nel verifica RAGIONE_SOCIALE riconducibilità RAGIONE_SOCIALE singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività “in concreto”) (nello stesso senso Corte cost. 211/2022; 278/2019; 141/2019; 109/2016; 225/2008; 265/2005; 263/2000; 360/1995).
Il principio di offensività in astratto non implica – secondo la Corte costituzionale – che l’unico moRAGIONE_SOCIALEo, costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno, rientrando nella discrezionalità del legislatore optare per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l’aggressione ai valori protetti nello stadio RAGIONE_SOCIALE semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, individuare la soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva: prospettiva nella quale non è precluso, in linea di principio, il ricorso al moRAGIONE_SOCIALEo del reato di pericolo presunto (così, fra le altre, Corte cost. 211/2022; 278/2019; 141/2019; 109/2016). Compete alla Corte costituzionale verificare se le soluzioni adottate dal legislatore siano rispettose del principio di offensività “in astratto”, acclarando se la fattispecie da quest’ultimo delineata esprima un reale contenuto offensivo: esigenza che, nell’ipotesi del reato di pericolo – e, segnatamente, di pericolo presunto – presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto
incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerumque accidit. Ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato, nell’esercizio del proprio potere ermeneutico, al giudice ordinario.
Quest’ultimo – rimanendo impegnato ad una lettura teleologicamente orientata degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense – dovrà segnatamente evitare che l’area di operatività RAGIONE_SOCIALE‘incriminazione si espanda a condotte prive di un’apprezzabile potenzialità lesiva (così Corte cost. 211/2022; 278/2019; 141/2019; 109/2016; 225/2008; 247/1997).
In particolare, osserva la Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 139 del 2023: « come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte sul principio di offensività che si è avuto modo di richiamare – nei reati di pericolo presunto, il giudice deve escludere la punibilità di fatti pure corrispondenti alla formulazione RAGIONE_SOCIALE norma incriminatrice, quando alla luce RAGIONE_SOCIALE circostanze concrete manchi ogni (ragionevole) possibilità di produzione del danno».
Proprio tale ultimo principio trova rispondenza nella necessità di accertare, in relazione ai delitti contestati al S.T. , che vi sia un pericolo, seppur solo potenziale, dovendo verificarsi se, nel caso concreto, manchi del tutto ogni ragionevole possibilità di produzione del danno.
3.3 Tornando alla fattispecie incriminatrice, questa Corte non condivide la proposta RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al delitto di abbandono di persone minori o incapaci, con RAGIONE_SOCIALE alle cinque donne in stato di gravidanza.
Si tratta di un tema che non è stato posto alla Corte di appello dall’impugnazione, e sul quale, quindi, la sentenza ora impugnata non si diffonde, pur se al fol. 7 e al fol. 8, insieme ai minori di anni quattordici, le donne in sta di gravidanza vengono considerate soggetti particolarmente vulnerabili, nei cui confronti doveva essere assicurata una particolare solerzia nell’adempimento degli obblighi di cura e custodia, non dovendo essere abbandonate in un RAGIONE_SOCIALE non sicuro.
Ad ogni buon conto, a fronte di tale motivazione, la sollecitazione RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE non può essere accolta perché la norma incriminatrice sanziona anche la condotta di abbandono nei confronti RAGIONE_SOCIALE persona offesa che sia incapace, oltre che per vecchiaia e malattia, «per altra causa».
Oltre alla circostanza che tale profilo non era oggetto di cloglianza da parte del ricorrente, deve anche rilevarsi che la valutazione RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE non si confronta con la ratio legis, che non richiede una incapacità in senso assoluto da parte RAGIONE_SOCIALE persona offesa, ben potendo essere integrata anche solo da una
relativa incapacità di provvedere a se stessi, correlata alla situazione di fatto in cui il soggetto passivo viene a trovarsi, che determini la impossibilità, del tutto contingente, di prendersi cura di sé in modo adeguato. D’altro canto, la stessa ‘lettura’ dei delitti di pericolo presunto offerta dalla Corte costituzionale evidenzia come occorra che il giudice si confronti con le «circostanze concrete» per verificare se manchi o sussista una ragionevole possibilità di produzione del danno.
Soccorre sul punto anche la Relazione al Re sul codice penale, n. 196, che chiariva come la norma dovesse ricomprendere anche «il caso RAGIONE_SOCIALE‘abbandono di persona incapace di provvedere a se stessa per cause diverse dall’età o dalla malattia, come nell’ipotesi RAGIONE_SOCIALE guida che abbandona l’alpinista che si era a lei affidato. Una persona, invero, anche se sana e di età valida, può venire a trovarsi, per semplici circostanze, nelle stesse condizioni del minore di quattordici anni, del malato o del vecchio».
E così l’espressione «altra causa» viene a comprendere tutti gli stati, come lo svenimento, l’ubriachezza e le alterazioni fisiche o psichiche RAGIONE_SOCIALE persona, che la pongano in stato di inferiorità e che le rendano impossibile, o anche solo estremamente difficile, uscire da una situazione pericolosa.
In tal senso, non vi è dubbio che lo ‘stato di gravidanza, che evidentemente non è una condizione patologica ma fisiologica, determini in sé però una ridotta mobilità RAGIONE_SOCIALE persona offesa, oltre che una maggiore complessiva vulnerabilità, che implica cure e controlli sanitari per la donna e per il nascituro: dunque, in un contesto come quello RAGIONE_SOCIALE dei centri di detenzione per i migranti, come ricostruito nelle sentenze di merito, certamente le cinque donne in stato di gravidanza rischiavano in modo concreto di trovarsi in una situazione di più che potenziale pericolo, come ritenuto dai Giudici del merito.
3.4 Può pertanto affermarsi che in relazione al delitto di pericolo astratto di abbandono di minori e incapaci, previsto dall’ad 591, comma 1, cod. pen. l’elemento oggettivo è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo: in ossequio al principio di offensività ex art. 25 Cost., spetta al giudice escludere la punibilità di fatti, pure corrispondenti alla formulazione RAGIONE_SOCIALE norma incriminatrice, quando alla luce RAGIONE_SOCIALE circostanze concrete manchi ogni ragionevole possibilità di produzione del danno, tenendo però in conto che l’incapacità di provvedere a se stesso «per altra causa» ben possa essere relativa.
Quanto al secondo delitto in contestazione, contenuto nel Capo VII del Titolo secondo del Codice RAGIONE_SOCIALE navigazione, intitolato «Delitti contro la persona»,
in dottrina si evidenzia in modo condivisibile come si verta in tema di delitto di pericolo avente come interesse tutelato quello RAGIONE_SOCIALE integrità personale, oltre che la libertà dagli arbìtri del comandante, l’ordinario procedere RAGIONE_SOCIALE spedizione, il rispetto RAGIONE_SOCIALE regole normative e contrattuali relative al rapRAGIONE_SOCIALE di lavoro a bordo, essendo la norma incriminatrice anche rivolta a tutelare il personale di bordo, oltre che i passeggeri.
4.1 Per quel che qui rileva, l’art. 1155, comma 1, cod. nav. – a tutela dei primi due beni indicati (integrità personale e libertà dagli arbìtri) riguardanti naufraghi recuperati, divenuti passeggeri – recita: «Il comandante RAGIONE_SOCIALE nave o RAGIONE_SOCIALE‘aeromobile, che, fuori del territorio RAGIONE_SOCIALE, arbitrariamente sbarca un componente RAGIONE_SOCIALE‘equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza RAGIONE_SOCIALE nave o RAGIONE_SOCIALE‘aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».
Che si tratti di un reato di pericolo e non di evento lo si evince dalla condotta descritta, che consiste nello sbarco arbitrario in sé, tanto che qualora si verifichi l’evento lesivo RAGIONE_SOCIALE integrità personale, costituito dalle lesioni personali o RAGIONE_SOCIALE morte, viene ad essere integrata la circostanza aggravante prevista al terzo comma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1155 cod. nav., analogamente a quanto già osservato in ordine all’art. 591 cod. pen.
Le medesime considerazioni svolte in ordine ai delitti di pericolo astratto vanno replicate anche per il delitto previsto dal codice RAGIONE_SOCIALE navigazione, come purè l’arbitrarietà RAGIONE_SOCIALEo sbarco si sostanzia nella contrarietà a disposizioni normative e regolamentari, con il che deve rinviarsi alle indicate disposizioni nazionali e sovranazionali, violate nel caso in esame: il comandante RAGIONE_SOCIALE nave, in base al codice RAGIONE_SOCIALE navigazione, è titolare di un’ampia posizione di garanzia, in base alla quale egli ha l’obbligo di sovraintendere a tutte le funzioni che attengono alla salvaguardia RAGIONE_SOCIALE incolumità collettiva RAGIONE_SOCIALE persone imbarcate e RAGIONE_SOCIALE nave, ivi comprese le operazioni di RAGIONE_SOCIALE dei passeggeri e di evacuazione (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270781 – 01).
Si verte in tema di reato proprio, nel caso RAGIONE_SOCIALE‘art. 1155 cod. nav., a differenza di quello previsto dall’art. 591 cod. pen.
4.2 Anche in questo caso, quanto al coefficiente oggettivo del delitto in esame, le sentenze di merito hanno adeguatamente e senza aporie logiche motivato in ordine alle ragioni per le quali fosse sussistente un pericolo potenziale per tutti i centouno migranti, a seguito del ritorno in Libia, così prospettandosi la sussistenza di un pericolo ben ulteriore rispetto a quello potenziale, per altro non superabile neanche a posteriori, in quanto la omessa identificazione dei migranti medesimi ha impedito di verificarne la sorte.
4.3 Pertanto, il delitto di sbarco e abbandono arbitrario previsto dall’art. 1155, comma 1, cod. nav., reato proprio in quanto ne può essere autore solo il comandante RAGIONE_SOCIALE nave, è reato di pericolo astratto e l’elemento oggettivo è integrato dalla sbarco dei passeggeri avvenuto arbitrariamente- perché disposto in contrasto con le previsioni normative e regolamentari, cui è tenuto il comandante RAGIONE_SOCIALE nave, investito di una ampia posizione di garanzia funzionale alla incolumità collettiva dei passeggeri – nel caso in cui dallo sbarco medesimo derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità dei soggetti passivi, dovendo escludere la punibilità il giudice, in ossequio al principio di offensività, solo se manchi del tutto ogni ragionevole possibilità di produzione del danno.
Ad integrazione di quanto fin qui evidenziato, quanto al profilo oggettivo, deve anche richiamarsi, in ragione RAGIONE_SOCIALEo statuto protettivo dei naufraghi, ancor più se potenziali richiedenti asilo, alcuni interventi operati dalle Corti sovranazionali, che seppur riferiti alle condotte degli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea o contraenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE EDU, rappresentano comunque indicatori rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE nozione di pericolo nel caso in esame, fondato su informazioni assunte da organismi internazionali, istituzionali, governativi e non governativi.
5.1 La Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ha evidenziato i criteri di deroga alla normativa unionale, relativamente all’individuazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente a decidere sulle richieste di protezione interRAGIONE_SOCIALE, quando vi sia il pericolo di trattamenti inumani o degradanti.
Difatti, la Gran Camera RAGIONE_SOCIALE CGUE fin dal 2011, in relazione alla disciplina all’epoca vigente, ha affermato che il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione osta all’applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003 designa come competente rispetta i RAGIONE_SOCIALE fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea: in sostanza, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE Carta dei RAGIONE_SOCIALE fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo «Stato membro competente» ai sensi del regolamento n. 343/2003 quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione (Grande Sezione CGUE, 21 dicembre 2011, cause C 411/10 e C 493/10,aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE, dalla Court of Appeal England & Wales – Civil Division – Regno Unito e dalla High Court – Irlanda).
Le domande di pronunce pregiudiziali scaturivano dalla circostanza che i migranti, approdati in Grecia, si erano poi diretti nel Regno Unito e in Irlanda, ove le rispettive Corti sollecitavano la CGUE a chiarire se la Grecia dovesse ritenersi competente secondo il regolamento, perché Stato di primo ingresso nella Unione.
La CGUE ha ritenuto che l’enorme afflusso di migranti in Grecia, pari al 90% di quelli facenti ingresso in UE, avesse determinato un sovraffollamento tale da non garantire quanto prescritto dalla normativa unionale e richiamava – par. 88 – una pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte EDU che aveva dichiarato che il Regno del Belgio aveva violato l’art. 3 RAGIONE_SOCIALE CEDU esponendo il richiedente asilo, da un lato, ai rischi risultanti dalle carenze RAGIONE_SOCIALE procedura di asilo in Grecia, atteso che le autorità belghe sapevano o dovevano sapere che non vi era alcuna garanzia che la domanda di asilo sarebbe stata esaminata seriamente dalle autorità greche, e che il richiedente non sarebbe stato sottoposto a condizioni detentive ed esistenziali costitutive di trattamenti degradanti (Corte eur. D. U., sentenza M. S. S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, §§ 358, 360 e 367).
La Corte EDU – continuava la CGUE al par. 90 – per giudicare che i rischi corsi dal richiedente erano sufficientemente fondati, aveva preso in considerazione i rapporti regolari e concordanti di organizzazioni non governative internazionali che davano atto RAGIONE_SOCIALE difficoltà pratiche poste dall’applicazione del sistema europeo comune di asilo in Grecia, la corrispondenza inviata dall’RAGIONE_SOCIALE al ministro belga competente, ma anche le relazioni RAGIONE_SOCIALE Commissione sulla valutazione del sistema di Dublino e le proposte di rivisitazione del regolamento n. 343/2003 volte a rafforzare l’efficacia di tale sistema e la tutela effettiva dei RAGIONE_SOCIALE fondamenta (sentenza M. S. S. c. Belgio e Grecia, cit., §§ 347 350).
Tali fonti di informazioni, osservava la CGUE, quanto ai rischi realmente corsi da un richiedente asilo nel caso in cui fosse stato trasferito verso lo Stato membro competente, potevano ritenersi comprovati da informazioni come quelle citate dalla Corte europea dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Aggiungeva, infine, la CGUE, quanto alla definizione di «Stati sicuri», che non erano ammissibili presunzioni assolute di garanzia quanto ai RAGIONE_SOCIALE umani anche nell’ambito UE: «102. Al riguardo si deve rilevare che l’art. 36 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2005/85, relativo al concetto di paese terzo europeo sicuro, dispone, al n. 2, lett. a) e c), che un paese terzo può essere considerato «paese terzo sicuro» solo se, oltre ad aver ratificato la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la CEDU, ne rispetta le disposizioni. 103. Una tale formulazione indica che la mera ratifica RAGIONE_SOCIALE convenzioni da parte di uno Stato non può comportare l’applicazione di una presunzione assoluta che esso rispetti tali convenzioni. Il medesimo principio è applicabile tanto agli Stati membri quanto agli Stati terzi. 104. Pertanto, la
presunzione, di cui al punto 80 RAGIONE_SOCIALE presente sentenza, sottesa alla normativa in materia, che i richiedenti asilo saranno trattati in maniera conforme ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deve essere considerata relativa».
In sostanza, la stessa CGUE evidenzia sia precondizione RAGIONE_SOCIALE ‘sicurezza’ RAGIONE_SOCIALEo Stato, in relazione ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE persona rifugiata, la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE EDU, mentre la condizione di ‘sicurezza’ è l’effettivo rispetto di tali normative.
Come si è già evidenziato, come anche risulta nel caso in esame dalle sentenze di merito, la Libia non ha mai sottoscritto la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e neanche la RAGIONE_SOCIALE EDU.
Anche più recentemente la CGUE è intervenuta nuovamente, a fronte di un sistema normativo unionale evolutosi nel frattempo, sul punto RAGIONE_SOCIALE relazioni fra i medesimi stati RAGIONE_SOCIALE‘Unione e del pericolo di refoulement diretto e indiretto (Seconda Sezione – 30 novembre 2023, nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, conseguente a cinque domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 267 TFUE, proposte da questa Corte di cassazione, dai Tribunali di RAGIONE_SOCIALE, Firenze, Milano e Trieste).
Dopo aver premesso che il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli COGNOME Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, e ciò giustifica l’esistenza RAGIONE_SOCIALE fiducia reciproca tra gli Stati membri, ha affermato che il principio RAGIONE_SOCIALE fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati di ritenere che, tranne in circostanze eccezionali, tutti gli altr Stati membri rispettino il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione e, più in particolare, i diri fondamentali riconosciuti da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, NOME NOME a., C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, EU:C:2019:219, punto 84 nonché giurisprudenza ivi citata).
E’ tornata, la CGUE, ad affermare al par. 132 RAGIONE_SOCIALE menzionata pronuncia che «nell’ambito di un sistema europeo comune di asilo si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti protezione interRAGIONE_SOCIALE in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, dalla RAGIONE_SOCIALE relativa allo status dei rifugiati, firmata a RAGIONE_SOCIALE il 28 luglio 1951, nonché RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE europea per la salvaguardia dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali, firmata a RAGIONE_SOCIALE il 4 novembre 1950 (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218, punto 82 nonché giurisprudenza ivi citata), e che il divieto di refoulement, diretto e indiretto, quale espressamente previsto dall’articolo 9 RAGIONE_SOCIALE direttiva «procedure», sia rispettato in ciascuno Stato membro».
Ha aggiunto, però: «Tuttavia, non si può escludere che tale sistema incontri, nella pratica, gravi difficoltà di funzionamento in un determinato Stato membro, cosicché sussisterebbe un grave rischio che taluni richiedenti protezione interRAGIONE_SOCIALE siano, in caso di trasferimento verso detto Stato membro, trattati in modo incompatibile con i loro RAGIONE_SOCIALE fondamentali (sentenza del 19 marzo 2019, NOME NOME., C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, EU:C:2019:219, punto 86 nonché giurisprudenza ivi citata). Pertanto, la Corte ha statuito che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4 RAGIONE_SOCIALE Carta, gli Stati membri, ivi compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente, determinato conformemente al regolamento Dublino III, quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218, punto 85 e giurisprudenza ivi citata)» (parr. 139-140).
In sostanza, anche in un contesto di fiducia reciproca e uniformità dei principi fondanti, deve comunque verificarsi se sussistano elementi che, in via eccezionale, mettano a rischio la persona del richiedente asilo: ciò dimostra il grado di tutela che va assicurato a tali soggetti, anche nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘area unionale, come anche il rilievo attribuito a fonti informative plurime, istituzionali e non, governative non, in ordine alla capacità di uno Stato di garantire adeguati standard di trattamento dei RAGIONE_SOCIALE umani dei potenziali richiedenti asilo.
5.2 D’altro canto, ben nota è la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte Edu (Grande Camera, causa NOME e COGNOME c. Italia – 23 febbraio 2012), richiamata anche dalla sentenza del G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Il caso sottoposto alla Corte Edu riguardava l’intercettazione in mare di oltre duecento naufraghi in acque non italiane, avvenuta nel 2009, da parte di natanti militari italiani che, dopo averli salvati portandoli a bordo, li riportavano a RAGIONE_SOCIALE.
La Corte Edu affermava che i ricorrenti erano sottoposti alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE‘Italia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 CEDU e dichiarava che vi era stata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 CEDU in quanto i ricorrenti erano stati esposti al rischio di subire maltrattamenti in Libia, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del Protocollo n° 4, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 combinato con l’art. 3 CEDU e con l’art. 4 del Protocollo n°4.
La Corte di Strasburgo ai parr. 35 e ss., come già evidenziato dalla CGUE, ha fatto RAGIONE_SOCIALE a plurime fonti informative, che in questa sede di riportano in modo sintetico, in quanto rilevanti al fine accertare le condizioni esistenti in Libia se non altro fino al 2012.
Il rapRAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE – relativamente alla visita svolta in Italia dal 27 al 31 luglio 2009 – reso pubblico il 28 aprile 2010, evidenziava come la politica «consistente nell’intercettare i migranti in mare e nel costringerli a ritornare in Libia o in altr paesi non europei costituiva una violazione del principio di non respingimento. Secondo il CPT, l’Italia era vincolata dal principio di non respingimento indipendentemente dal luogo di esercizio RAGIONE_SOCIALE sua giurisdizione, incluso l’esercizio RAGIONE_SOCIALE giurisdizione tramite il suo personale e le sue navi impegnati nella protezione RAGIONE_SOCIALE frontiere o nel RAGIONE_SOCIALE in mare, persino in operazioni fuori del suo territorio Al riguardo, a dire del CPT, i sopravvissuti ad un viaggio in mare sono particolarmente vulnerabili e spesso in uno stato tale da impedire loro di poter esprimere immediatamente il desiderio di chiedere asilo. Stando al rapRAGIONE_SOCIALE del CPT, la Libia non può essere considerata un paese sicuro in materia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e di diritto dei rifugiati; la situazione RAGIONE_SOCIALE persone arrestate e detenute in Libia, compresa quella dei migranti – che corrono anche il rischio di essere espulsi – starebbe a dimostrare che le persone rinviate in Libia rischiavano di essere vittime di maltrattamenti».
Il rapRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, pubblicato il 21 settembre 2009, lamentava la medesima violazione dei RAGIONE_SOCIALE umani, fondandosi sulla situazione in Libia e «anche sui risultati di ricerche pubblicate in un rapRAGIONE_SOCIALE del 2006, intitolato «RAGIONE_SOCIALE, stemming the Flow. Abuses against migrants, asylum seekers and refugees». Aggiungeva poi la Corte EDU: «38. Secondo RAGIONE_SOCIALE le motovedette italiane rimorchiano le imbarcazioni dei migranti nelle acque internazionali senza verificare se tra questi vi siano rifugiati, malati o feriti, donne in stato di gravidanza, bambini non accompagnati o vittime di tratta o di altre forme di violenza. Le autorità italiane costringerebbero i migranti intercettati a salire a bordo di navi libiche o li riaccompagnerebbero direttamente in Libia, dove essi sarebbero immediatamente arrestati dalle autorità locali. Alcune di queste operazioni sarebbero coordinate dall’agenzia RAGIONE_SOCIALE . Le autorità non avrebbero nemmeno concesso a RAGIONE_SOCIALE l’autorizzazione a visitare uno dei numerosi centri di detenzione per i migranti in Libia, nonostante le ripetute richieste RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione umanitaria. L’RAGIONE_SOCIALE avrebbe adesso accesso alla prigione di Misurata, dove generalmente sarebbero detenuti i migranti clandestini, e alcune organizzazioni libiche vi fornirebbero servizi umanitari. Tuttavia, in assenza di un accordo ufficiale, l’accesso non sarebbe garantito. Inoltre, la Libia non conoscerebbe il diritto di asilo. Le autorità non farebbero alcuna distinzione tra i rifugiati, i richiedenti asilo ed COGNOME migranti clandestini».
La visita.di RAGIONE_SOCIALE in Libia dal 15 al 23 maggio 2009: «Durante la visita, RAGIONE_SOCIALE si è recata in particolare a circa 200 km da RAGIONE_SOCIALE,
dove ha interrogato brevemente alcuni RAGIONE_SOCIALE centinaia di migranti clandestini provenienti da COGNOME paesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che affollano il RAGIONE_SOCIALE detentivo di Misurata. Molti di quei migranti sarebbero stati intercettati mentre cercavano di recarsi in Italia o in un altro paese del sud RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto alla Libia e ad COGNOME paesi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di trattenere i migranti illegali provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE sub sahariana per impedire loro di recarsi in RAGIONE_SOCIALE. 41. Secondo RAGIONE_SOCIALE, tra le persone detenute a Misurata possono esservi dei rifugiati che fuggono la persecuzione, inoltre la Libia non dispone di una procedura di asilo e non è parte alla RAGIONE_SOCIALE relativa allo status dei rifugiati né al Protocollo di questa datato 1967; gli stranieri, compresi quelli bisognosi di tutela interRAGIONE_SOCIALE., rischierebbero di non beneficiare RAGIONE_SOCIALE tutela legale. I detenuti non avrebbero praticamente alcuna possibilità di denunciare eventuali violazioni dinanzi ad un’autorità giudiziaria competente per atti di RAGIONE_SOCIALE od altre forme di maltrattamenti».
Infine la Corte Edu citava i numerosi «rapporti pubblicati da organizzazioni internazionali ed internazionali nonché da organizzazioni non governative che condannano le condizioni detentive e di vita dei migranti irregolari in Libia all’epoca dei fatti»: RAGIONE_SOCIALE, Osservazioni finali NOME, 15 novembre 2007; RAGIONE_SOCIALE, Libia RapRAGIONE_SOCIALE 2008 di RAGIONE_SOCIALE, 28 maggio 2008; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, 2 settembre 2008; Dipartimento di Stato americano, RapRAGIONE_SOCIALE relativo ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in Libia, 4 aprile 2010.
Inoltre, per quanto qui interessa, la Corte Edu quanto al respingimento collettivo in mare osservava: «177. La Corte ha già osservato che, secondo la giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Commissione e RAGIONE_SOCIALE Corte, lo scopo RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4 del Protocollo n. 4 è evitare che gli Stati possano allontanare un certo numero di stranieri senza esaminare la loro situazione personale e, di conseguenza, senza permettere loro di esporre le loro argomentazioni per contestare il provvedimento adottato dall’autorità competente. Se dunque l’articolo 4 del Protocollo n. 4 dovesse applicarsi soltanto alle espulsioni collettive eseguite a partire dal territorio RAGIONE_SOCIALE degli Stati parte alla RAGIONE_SOCIALE, una parte importante dei fenomeni migratori contemporanei verrebbe sottratta a tale disposizione, sebbene le manovre che essa intende vietare possano avvenire fuori dal territorio RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, come nel caso di specie, in alto mare. L’articolo 4 verrebbe così privato di qualsiasi effetto utile rispetto a tali fenomeni, che tendono pertanto a moltiplicarsi. Da ciò deriverebbe che dei migranti che sono partiti via mare, spesso mettendo a rischio la loro vita, e che non sono riusciti a raggiungere le frontiere di uno Stato, non avrebbero diritto a un esame RAGIONE_SOCIALE loro situazione personale prima di essere espulsi, contrariamente a quelli che sono partiti via terra. 178.
Pertanto è chiaro che, così come la nozione di «giurisdizione» è principalmente territoriale e si esercita presumibilmente nel territorio RAGIONE_SOCIALE degli Stati (paragrafo 71 supra), la nozione di espulsione è, anch’essa, principalmente territoriale, nel senso che le espulsioni avvengono nella maggior parte dei casi a partire dal territorio RAGIONE_SOCIALE. Tuttavia, laddove, come nel caso di specie, ha riconosciuto che uno Stato contraente aveva esercitato, a titolo eccezionale, la propria giurisdizione fuori dal suo territorio RAGIONE_SOCIALE, la Corte non vede ostacoli nell’accettare che l’esercizio RAGIONE_SOCIALE giurisdizione extraterritoriale di tale Stato ha preso la forma di una espulsione collettiva. Concludere diversamente, e accordare a quest’ultima nozione una portata strettamente territoriale, provocherebbe una distorsione tra il campo di applicazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto tale e quello RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4 del Protocollo n. 4, il che sarebbe contrario al principio secondo cui la RAGIONE_SOCIALE deve interpretarsi nella sua globalità. Del resto, per quanto riguarda l’esercizio da parte di uno Stato RAGIONE_SOCIALE propria giurisdizione in alto mare, la Corte ha già affermato che la specificità del contesto marittimo non può portare a sancire uno spazio di non diritto all’interno del quale gli individui non sarebbero soggetti ad alcun regime giuridico che possa accordare loro il godimento dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE garanzie previsti dalla RAGIONE_SOCIALE e che gli Stati si sono impegnati a riconoscere alle persone poste sotto la loro giurisdizione (COGNOME , n. 3394/03, 29 marzo 2010] § 81)».
La Corte Edu aggiungeva: «185. Nella fattispecie, la Corte non può che constatare che il trasferimento dei ricorrenti verso la Libia è stato eseguito in assenza di qualsiasi forma di esame RAGIONE_SOCIALE situazione individuale di ciascun ricorrente. È indubbio che i ricorrenti non sono stati oggetto di alcuna procedura di identificazione da parte RAGIONE_SOCIALE autorità italiane, che si sono limitate a far salire tutti i migranti intercettati sulle navi militari e a sbarcarli sulle coste libiche. Inol la Corte osserva che il personale a bordo RAGIONE_SOCIALE navi militari non aveva la formazione necessaria per condurre colloqui individuali e non era assistito da interpreti e consulenti RAGIONE_SOCIALE. Questo basta alla Corte per escludere l’esistenza di garanzie sufficienti che attestino che la situazione individuale di ciascuna RAGIONE_SOCIALE persone interessate è stata presa in considerazione in maniera reale e differenziata. 186. Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che l’allontanamento dei ricorrenti ha avuto un carattere collettivo contrario all’articolo 4 del Protocollo n. 4. Pertanto, vi è stata violazione di tale disposizione».
5.3 Tale nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte EDU ha rilievo anche in relazione al caso in esame, sia in merito all’omessa analisi individuale, previa identificazione, dei naufraghi e RAGIONE_SOCIALE loro eventuali richieste di protezione, sia anche per quanto la Corte Edu ha chiarito al par.74: «sin dal momento in cui uno Stato esercita, tramite i propri agenti operanti fuori del proprio territorio, controllo e autorità su un
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individuo, quindi giurisdizione, esso è tenuto, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, a riconoscere a quell’individuo i RAGIONE_SOCIALE e le libertà enunciati nel titolo I RAGIONE_SOCIALE Convenzion pertinenti al caso di quell’individuo. In questo senso, quindi, la Corte ammette ora che i RAGIONE_SOCIALE derivanti dalla RAGIONE_SOCIALE possano essere «frazionati e adattati» (, n. 55721/07] §§ 136 e 137; a titolo di confronto, si veda , n. 52207/99] § 75)». Aggiunge altresì la Corte dei RAGIONE_SOCIALE (par. 75) come si verta in tema di casi di esercizio extraterritoriale RAGIONE_SOCIALE competenza da parte di uno Stato nelle cause riguardanti «azioni compiute all’estero da agenti diplomatici o consolari, o a bordo di aeromobili immatricolati nello Stato in questione o di navi battenti la bandiera di detto Stato. In queste situazioni, basandosi sul diritto interRAGIONE_SOCIALE consuetudinario e su disposizioni convenzionali, la Corte ha riconosciuto l’esercizio extraterritoriale RAGIONE_SOCIALE giurisdizione da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato interessato (Bankovie, sopra citata, § 73, e COGNOME ed COGNOME, sopra citata, § 65)».
5.4 A tal proposito va qui richiamata anche una sentenza di questa Corte di cassazione irua5ti-Ee. sia in relazione alle condizioni in Libia, sia anche in relazione alla definizione RAGIONE_SOCIALE qualità di incaricato di pubblico servizio del comandante di nave.
Sez. 6, n. 15869 del 16/12/2021, dep. 2022, NOME COGNOME, Rv. 283189 – 01 si pronunciava in merito alla imputazione di resistenza pubblico ufficiale attribuita ad alcuni naufraghi che, con violenza e minaccia, si opposero all’ufficiale RAGIONE_SOCIALE nave privata RAGIONE_SOCIALE che li aveva salvati, per evitare il ritorno, disposto dai centri di RAGIONE_SOCIALE, in Libia. Ciò avvenne appena 22 giorni prima del caso che qui occupa, in data 8 luglio 2018, da parte degli ufficiali di bordo RAGIONE_SOCIALE nave privata Vos RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale aveva assolto gli imputati stranieri, ritenendo sussistente la scriminante RAGIONE_SOCIALE legittima difesa, in quanto costoro avrebbero reagito per non essere ricondotti in Libia, dove sarebbero stati esposti al pericolo di violenze e di trattamenti inumani e degradanti.
Sez. 6, COGNOME afferma il principio che il diritto al non-respingimento (“non refoulement”) in un “luogo non sicuro” – enunciato dall’art. 33 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – costituisce principio interRAGIONE_SOCIALE consuetudinario di carattere assoluto, cui deve riconoscersi valenza di “ius cogens” in quanto proiezione del divieto di RAGIONE_SOCIALE, e come tale invocabile – secondo l’interpretazione data dalla Corte Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo all’art. 3 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE EDU – non dai soli “rifugiati”, ma da qualsiasi essere umano che possa essere respinto verso una nazione in cui sussista un ragionevole rischio di subire un pregiudizio alla propria vita, alla libertà, ovvero all’integrità psicofisica.
Nel caso di specie – affermava anche la richiamata sentenza – «la Libia nel luglio del 2018 non era un luogo sicuro e il respingimento, dunque, non poteva essere disposto ed eseguito. Esisteva una situazione di pericolo reale ed attuale di una offesa ingiusta: una situazione nota, documentata, accertata, fondata su dati di fatto concreti».
5.5 Tale caso, per molti profili analogo a quello in esame, consente di avere conferma che il comandante RAGIONE_SOCIALE nave italiana civile sia da ritenersi per il nostro ordinamento, per alcune funzioni di polizia di sicurezza, come quelle afferenti il RAGIONE_SOCIALE in mare, quale incaricato di pubblico servizio; per altre, come quelle certificative di tipo notarile e quelle surrogatorie RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale di stato civile a bord o anche per quelle doganali, è da ritenersi pubblico ufficiale.
Opera, quindi, il comandante RAGIONE_SOCIALE nave privata, quale agente RAGIONE_SOCIALEo Stato anche in acque internazionali in ordine a tali funzioni: attraverso il comandante RAGIONE_SOCIALE nave lo Stato, infatti, esercita controllo e autorità su un individuo, e quindi giurisdizione, ed è tenuto, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 RAGIONE_SOCIALE CEDU, a riconoscere a quell’individuo i RAGIONE_SOCIALE e le libertà enunciati nel titolo I RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (quanto alla qualifica di pubblico ufficiale del comandante del natante civile, Sez. 5, n. 12293 del 26/06/1975 , COGNOME, Rv. 131552 – 01, rileva in modo condivisibile come in base al codice RAGIONE_SOCIALE navigazione, il comandante RAGIONE_SOCIALE nave è portatore e garante di interessi pubblici e privati, gli sono attribuiti compiti RAGIONE_SOCIALE‘una e RAGIONE_SOCIALE‘altr natura, esplica funzioni talora proprie del pubblico ufficiale e talora invece di natura esclusivamente privata; anche Sez. 6, n. 27599 del 05/06/2006, COGNOME, Rv. 235228 – 01, in motivazione, osserva come il comandante RAGIONE_SOCIALE nave cumuli in sè funzioni di diritto privato e di diritto pubblico, fra le quali ultime rientrano senz dubbio le attività ricognitivo-certificative relative al manifesto di partenza, le quale esulano dal rapRAGIONE_SOCIALE privatistico tra comandante e armatore ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 L. n. 1424 del 1940, ripreso dal T.U. leggi doganali, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; Sez. 2, n. 2881 del 19/12/1966, dep. 15/02/1967, COGNOME, Rv. 103484 – 01, afferma che deve riconoscersi la qualità di pubblico ufficiale al comandante di una nave RAGIONE_SOCIALE‘armamento privato, quando egli, quale capo RAGIONE_SOCIALE spedizione, faccia uso dei poteri autoritari direttamente conferitigli dalla legge in vista del regolare e felice esito RAGIONE_SOCIALE navigazione – fattispecie in tema di ammutinamento articoli 1105, 1106, 1110 cod. nav.; Sez. 3, n. 179 del 21/01/1963, COGNOME, Rv. 098967 – 01 ha confermato che il comandante RAGIONE_SOCIALE nave assume la qualità di pubblico ufficiale, come privato esercente pubbliche funzioni, soltanto in relazione alle potestà pubblicistiche attribuitegli dalla legge – come quelle di polizia giudiziaria previste dall’ad 1235 cod.nav., quelle inerenti alla qualità di capo RAGIONE_SOCIALE comunità viaggiante, e previste dagli artt. 296 e 888 cod. nav., e quelle di carattere disciplinare contemplate dall’alt 1249 RAGIONE_SOCIALEo stesso codice). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E così, la complessa figura del comandante RAGIONE_SOCIALE nave, delineata dal codice RAGIONE_SOCIALE navigazione e connotata da profili privatistici e da COGNOME pubblicistici (quali adempiere a tutte le prescrizioni di polizia, relative alla partenza ed all’arrivo RAGIONE_SOCIALE navi, alla regolare tenuta dei documenti di bordo, al relazionare quanto a eventi straordinari, verificatisi nel corso del viaggio, all’autorità giudiziaria competente), è titolare anche degli obblighi di prestare RAGIONE_SOCIALE a navi o ad aeromobili in pericolo (artt. 489 e 590 cod. nav.).
L’art. 489 prescrive l’obbligatoria assistenza a nave in mare o in acque interne, quando vi sia pericolo per quest’ultima di perdersi, oltre che nel caso previsto nell’articolo 485 di pericolo conseguente a urto, quando a bordo RAGIONE_SOCIALE nave o RAGIONE_SOCIALE‘aeromobile siano in pericolo persone. Inoltre, la norma impone al comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, di accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l’assistenza è portata da COGNOME in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.
L’art. 490 obbliga il comandante, quando la nave in pericolo sia del tutto incapace di manovrare a tentarne il RAGIONE_SOCIALE, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE persone che si trovano a bordo. È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.
Di tali obblighi, come di tutti quelli imposti dalla legge al comandante RAGIONE_SOCIALE nave ex art. 274, comma 2, cod. nav., non risponde l’armatore, proprio per la natura pubblicistica RAGIONE_SOCIALE specifica funzione assegnata dall’ordinamento, che svincola il comandante dal rapRAGIONE_SOCIALE privatistico con l’armatore.
Difatti, a tal proposito, è stato osservato in dottrina come la legge ponga a carico del comandante un complesso di obblighi funzionali alla sicurezza RAGIONE_SOCIALE navigazione, RAGIONE_SOCIALE persone e RAGIONE_SOCIALE cose, nel peculiare ambiente nel quale la navigazione opera.
Peraltro sul punto il diritto interno risulta conforme, oltre che alle consuetudini internazionali, anche all’art.98 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul diritto del mare (UNCLOS), c.d. Convezione di Montego Bay – ratificata con legge 2 dicembre 1994, n.689 – secondo cui: «Ogni Stato impone che il comandante di una nave che batta la sua bandiera, nei limiti del possibile e senza che la nave, l’equipaggio ed i passeggeri corrano gravi rischi: a) presti assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare; b) vada il più presto possibile in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE persone in difficoltà se viene informato che persone in difficoltà hanno bisogno d’assistenza»; e all’art. 10 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Londra del 28 aprile 1989 sul RAGIONE_SOCIALE in mare: «Ogni comandante è obbligato, nella misura in cui ciò non crei pericolo grave per
la sua nave e le persone a bordo, di soccorrere ogni persona che sia in pericolo di scomparsa in mare. Gli Stati adotteranno tutte le misure necessarie per far osservare tale obbligo».
Tale ricognizione RAGIONE_SOCIALE normativa interna e sovraRAGIONE_SOCIALE evidenzia come il comandante RAGIONE_SOCIALE nave sia un incaricato di un pubblico servizio ex art. 358 cod. pen., relativamente al RAGIONE_SOCIALE in mare di persone e cose, nelle stesse forme richieste per gli analoghi doveri di RAGIONE_SOCIALE per le navi militari o comunque statali e in assenza dei poteri tipici RAGIONE_SOCIALE funzione pubblica.
Il dovuto intervento di RAGIONE_SOCIALE, al quale è tenuto il comandante RAGIONE_SOCIALE nave, deve essere adempiuto sulla scorta RAGIONE_SOCIALE indicazioni dei centri di RAGIONE_SOCIALE competenti per la RAGIONE_SOCIALE SAR e, una volta operato il RAGIONE_SOCIALE, il comandante deve procedere alla consegna in RAGIONE_SOCIALE sicuro, oltre a dover adempiere durante il viaggio a una serie di obblighi di custodia e cura quanto ai naufraghi a bordo, in relazione ai profili sanitari, di identificazione, di conoscenza RAGIONE_SOCIALE volontà degli stessi di voler chiedere la protezione interRAGIONE_SOCIALE, dovendo infine anche denunciare l’evento del RAGIONE_SOCIALE quale evento straordinario al primo RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 304 cod. nav. L’insieme di tali compiti conseguenti al RAGIONE_SOCIALE connota, anche sotto questo profilo, l’attività del comandante RAGIONE_SOCIALE nave come di pubblico servizio.
D’altro canto, trova applicazione l’art. 358 cod. pen. al comand nte RAGIONE_SOCIALE nave civile, tenuto alle condotte di RAGIONE_SOCIALE, in quanto allo stesso non è richiesta una attività di semplice mansione d’ordine o di prestazione materiale, che escluderebbe la menzionata qualità: difatti, oltre alle competente tecniche complesse e agli obblighi conseguenti al RAGIONE_SOCIALE sopra indicati, è richiesta, sia dalle richiamate disposizioni del codice RAGIONE_SOCIALE navigazione che dalle norme sovranazionali, la valutazione tecnica RAGIONE_SOCIALE sussistenza del pericolo per il natante e per le persone da soccorrere, la verifica in ordine alla utilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento di RAGIONE_SOCIALE medesimo, nonché in ordine ai rischi sostenibili per il proprio natante, e per l’equipaggio e i passeggeri relativi. In sostanza si tratta di una valutazione complessa che certamente non può ritenersi riconducibile a mansioni d’ordine o materiali.
La conseguenza del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE qualità di incaricato di pubblico servizio è che con il comandante RAGIONE_SOCIALE nave viene impegnato anche lo Stato, in quanto si verte in tema di estensione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE CEDU, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, come in precedenza richiamato. E ciò vale anche per l’attuazione RAGIONE_SOCIALE disciplina unionale in tema di migrazioni e RAGIONE_SOCIALE fondamentali: infatti, a proposito RAGIONE_SOCIALE direttive RAGIONE_SOCIALE‘Unione, si è affermato che l’obbligo per gli Stati membri, di conseguire il risultato previsto dalle stesse, così come il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a
garantire l’adempimento di tale obbligo, si impongono, oltre che alle autorità giurisdizionali anche a tutte le autorità degli Stati membri (così CGUE, sentenza del 14 ottobre 2020, C-681/18, KG, par. 49; sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, par. 30; sentenze COGNOME e COGNOME, 14/83, EU:C:1984:153, punto 26, nonché COGNOME, C-555/07, EU:C:2010:21, punto 47).
5.6 Deve, pertanto, affermarsi che il comandante RAGIONE_SOCIALE nave privata, battente bandiera italiana, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio ex art. 358 cod. pen. quanto al RAGIONE_SOCIALE in mare di persone, in ragione degli obblighi di prestare RAGIONE_SOCIALE a navi in pericolo previsti dalla normativa RAGIONE_SOCIALE (artt. 489 e 590 cod. nav.) e sovraRAGIONE_SOCIALE (art.98 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul diritto del mare -UNCLOS- c.d. RAGIONE_SOCIALE di Montego Bay – ratificata con legge 2 dicembre 1994, n.689; art. 10 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Londra del 28 aprile 1989 sul RAGIONE_SOCIALE in mare): pertanto, opera quale agente RAGIONE_SOCIALEo Stato in acque internazionali, allorché esercita controllo e autorità sul naufrago, e quindi estende la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEo Stato di appartenenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 RAGIONE_SOCIALE CEDU, ed è tenuto pertanto a riconoscere alla persona del naufrago i RAGIONE_SOCIALE e le libertà enunciati nel titolo I RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
5.7 Questa Corte di cassazione rileva come i principi sovranazionaU, enunciati dalle Corti, palesino sempre la necessità di verificare in concreto la ‘sicurezza’ RAGIONE_SOCIALEo Stato di destinazione, a fronte di situazioni emergenziali che lascino presumere che non vengano effettivamente garantiti i RAGIONE_SOCIALE umani dei naufraghi, anche solo potenzialmente richiedenti asilo, sia in ambito unionale che interRAGIONE_SOCIALE, tanto più nel caso in cui la designazione del ‘RAGIONE_SOCIALE sicuro’ non avvenga da parte RAGIONE_SOCIALE autorità di RAGIONE_SOCIALE competenti per la zona SAR o da quelle che lo siano in via sussidiaria.
Per altro, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Edu, relativa al caso COGNOME, richiamata dalla pronuncia di primo grado (foll. 7 e 17), fondava e dava conto di una situazione in Libia fino al 2012 che metteva in pericolo i migranti ivi transitanti, tanto più che non trovava applicazione da parte RAGIONE_SOCIALE Libia la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La stessa sentenza del G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, emessa il 13 ottobre 2021, rilevava come se il 28 giugno 2018 era stata notificata unilateralmente l’istituzione di una SAR NOME all’IMO, tale SAR non risultasse ancora operativa, neanche alla data RAGIONE_SOCIALE sentenza medesima oltre che nel momento in cui ebbero a verificarsi i fatti attribuiti a I S.T. COGNOME allorquando lo stato unitario RAGIONE_SOCIALE non esisteva e le autorità di RAGIONE_SOCIALE, pur se riconosciute dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, risultavano però aver perso il controllo di parti molto vaste del territorio RAGIONE_SOCIALE (fol. 18 e 23).
Il G.u.p., inoltre, osservava anche come la Libia non avesse la disponibilità di mezzi adeguati al RAGIONE_SOCIALE e non offrisse porti sicuri di sbarco, per quanto emergeva da atti e documenti ufficiali OIM e UE, oltre che per quanto risultava dalla intervista ad un cittadino camerunense NOME COGNOME che descriveva le condizioni nei centri di detenzione in Libia (fol. 28).
Tali emergenze, riportate nella sentenza di primo grado, non sono oggetto di doglianza e non risultano, quindi, contestati.
5.8 Quanto all’elemento soggettivo, per il delitto previsto dall’art. 591 cod. pen. pacificamente la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci sia generico e possa assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l’agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l’incolumità fisica di quest’ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l’evento si verifichi (Sez. 5, n. 44657 del 21/10/2021, L., Rv. 282173 – 01; Sez. 5, n. 44013 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 271431 – 01), ovvero, in caso di condotta attiva, è richiesta la consapevolezza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica (Sez. 5, n. 15147 del 14/03/2007, NOME, Rv. 236157 – 01), anche in assenza di un particolare malanimo da parte del reo (Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, dep. 08/03/2013, T., Rv. 255173 – 01).
Per il dolo del delitto di sbarco arbitrario, occorre quello generico, avente ad oggetto la consapevolezza e volontà del trovarsi al di fuori del territorio RAGIONE_SOCIALE, allorché si sbarca il passeggero, oltre che RAGIONE_SOCIALE arbitrarietà RAGIONE_SOCIALEo sbarco medesimo, nei termini in precedenza indicati.
Venendo al primo motivo di ricorso, la difesa lamenta che le sentenze di merito abbiano valorizzato il rapRAGIONE_SOCIALE degli osservatori RAGIONE_SOCIALE‘Onu del 18 dicembre 2018, che indicavano come il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non potesse considerarsi «sicuro» attese le condizioni inumane e degradanti dei centri di detenzione per migranti ivi ubicati, come anche sottovalutando il comunicato ADN RAGIONE_SOCIALE del 23 giugno 2018, che riferiva RAGIONE_SOCIALE competenza NOME per la relativa neoistituita zona SAR.
6.1 E bene, l’esame RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (cfr. fol. 8) consente di evidenziare come il dolo venga tratto non tanto dalla richiamata relazione degli osservatori RAGIONE_SOCIALE‘Onu, bensì dalla condotta complessiva posta in essere dal S.T. che non contattava i centri di RAGIONE_SOCIALE, rimettendosi alle indicazioni provenienti dalla piattaforma petrolifera (sentenza di primo grado fol. 22) e dall’ufficiale RAGIONE_SOCIALE presente sulla stessa, prendendolo a bordo. Quest’ultimo veniva
ritenuto essere, in modo non manifestamente illogico, dalle sentenze di merito non un ufficiale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE, bensì un ufficiale RAGIONE_SOCIALE dogana NOME in servizio presso la piattaforma petrolifera, per altro mai identificato a bordo di RAGIONE_SOCIALE: ciò anche perché, si legge nella sentenza di primo grado (foll. 12-13), la stessa email, inviata «a cose fatte» al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE, riferiva che ad intervenire era stato un ufficiale RAGIONE_SOCIALE dogana NOME, non RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In vero, lo stesso motivo di ricorso è in sé contraddittorio, perché se per un verso richiama il comunicato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che dava atto RAGIONE_SOCIALE necessità che i comandanti RAGIONE_SOCIALE navi si rivolgessero per la zona SAR NOME al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per altro verso non teneva in conto che quel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non fu contattato da S.COGNOME per conoscere come orientare il proprio comportamento e dove condurre i 101 naufraghi. In sostanza, la fonte di conoscenza che dovrebbe RAGIONE_SOCIALE, di fatto ne evidenzia la natura arbitraria RAGIONE_SOCIALE condotta, in quanto contra ius, poichè mai intervenne, secondo i Giudici del merito, alcun tempestivo contatto con il RAGIONE_SOCIALE che era in RAGIONE_SOCIALE.
Per altro, per quanto fosse autorevole il dispaccio di NOME COGNOME, che certamente comunicava l’istituzione RAGIONE_SOCIALE zona SAR, lo stesso non costituiva una fonte ufficiale e comunque avrebbe richiesto, evidentemente, un contatto tempestivo con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prima di intraprendere la rotta verso RAGIONE_SOCIALE, ovvero con quello RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del punto 3.1.9 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Amburgo, come evidenziato dalla sentenza di primo grado e dal comandante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE, T (rispettivamente foll. 18 e 15-16 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado).
Di fatto il ricorrente non si confronta con un dato oggettivamente comprovato per le sentenze di merito: l’asserito ufficiale RAGIONE_SOCIALE, e ciò a prescindere dal tema RAGIONE_SOCIALE sua identificazione, che salì a bordo di RAGIONE_SOCIALE provenendo direttamente dalla piattaforma petrolifera, indossava una uniforme in uso sulla piattaforma petrolifera e non la divisa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE (cfr. fol. 14 sentenza di primo grado), e soprattutto non era in collegamento con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che invece direttamente NOMECOGNOMENOME avrebbe dovuto contattare.
A tale conclusione, non manifestamente illogica, giungono i Giudici del merito grazie a due conversazioni: quella tra nave RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE alle ore 18.30 del 30 luglio 2018, nel corso RAGIONE_SOCIALE quale l’ufficiale RAGIONE_SOCIALE stessa,
NOME.
chiede informazioni sull’evento SAR in questione, del quale evidentemente non aveva alcuna contezza; come anche quella fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ore 20.33 RAGIONE_SOCIALEo stesso giorno, nel corso RAGIONE_SOCIALE quale la nave italiana comunicava che le indicazioni era provenute «dai libici, in particolare dalla
piattaforma NOME dalla quale noi dipendiamo e per la quale lavoriamo» (fol. 22 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado).
In tal senso la doglianza – relativa alla posteriorità del RapRAGIONE_SOCIALE Onu, che lamenta la valutazione solo ex post, e non con prognosi postuma, per valutare la potenziale messa in pericolo dei passeggeri conseguente al trasferimento sulla motovedetta NOME in RAGIONE_SOCIALE, e il correlato dolo – non risulta decisiva né vince le considerazioni del G.u.p. (fol. 23), fondate sulle plurime fonti di informazione quanto alla situazione di pericolo in Libia nell’estate del 2018, richiamate al punto 5.6 che precede.
Nonostante la notifica (unilaterale) RAGIONE_SOCIALE istituzione RAGIONE_SOCIALE zona SAR NOME all’IMO, la stessa non era operativa, non esisteva uno stato RAGIONE_SOCIALE unitario e le autorità di RAGIONE_SOCIALE – riconosciute dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – avevano perso il controllo di parti molto vaste del territorio che prima controllavano; inoltre, osservava il G.u.p., la Libia non aderiva alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sui rifugiati, cosicché probabile sarebbe stata la violazione dei RAGIONE_SOCIALE umani (fol. 26).
Quanto a tale ultimo profilo, di prognosi postuma, deve richiamarsi come analoghe e sovrapponibili valutazioni siano state svolte dalla Corte Edu, come in precedenza evidenziato.
In tale prospettiva anche la Corte di appello, a conferma, rilevava come decisiva fosse, anche ai fini RAGIONE_SOCIALE prova del dolo, la accertata condotta, non conforme alle regole, seguita dall’imputato: sia non operando gli accertamenti necessari sui migranti, verificando se volessero o meno chiedere asilo, come anche quelli necessari relativi ai minori, tesi ad acclarare se fossero ‘accompagnati o meno’; sia affidandosi al presunto funzionario RAGIONE_SOCIALE presente sulla piattaforma, senza alcune direttiva dei centri di RAGIONE_SOCIALE.
È in questa prospettiva di violazione RAGIONE_SOCIALE norme internazionali e nazionali, sopra elencate, che non manifestamente illogica risulta l’argomentazione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello a riprova RAGIONE_SOCIALE condotta dolosa: S.T. per un verso non operò personalmente il RAGIONE_SOCIALE dei soccorsi, per altro verso non sapeva quale era il luogo in cui i 101 migranti sarebbero stati trasferiti, cosicché solo una condotta tesa ad accertarsi, recandosi fisicamente in loco, quale fosse la struttura nella quale i migranti vennero alloggiati e le reali condizioni di accoglienza, con le verificate garanzie per i RAGIONE_SOCIALE umani, gli avrebbe consentito, a quel punto, di escludere il pericolo per la vita e l’incolumità dei naufraghi tutti e, in particolar RAGIONE_SOCIALE donne in stata di gravidanza e dei minori di anni quattordici.
In sostanza, correttamente la Corte di appello evidenzia come, a fronte di una condotta errata nella gestione del RAGIONE_SOCIALE, per l’omesso coinvolgimento dei centrr di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, in subordine, RAGIONE_SOCIALE, sarebbe spettato al S.T.
escludere ogni pericolo recandosi a verificare concretamente le condizioni menzionate.
D’altro canto, il richiamato punto 3.1.9 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Amburgo prevede che lo Stato responsabile per la zona SAR si assume la responsabilità di vigilare e coordinare, affinche i «sopravvissuti .. vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e condotti in un luogo sicuro.. ».
In mancanza di tale assunzione di responsabilità da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALE, che mai era stato compulsato dal S.T. per ottenere una indicazione specifica in ordine a un ‘RAGIONE_SOCIALE sicuro’, spettava al comandante verificare la sicurezza del luogo di ricovero dei migranti, che invece furono trasbordati a bordo di una motovedetta, senza che S.T. ne seguisse le sorti, con il rischio che la destinazione degli stessi potesse non essere quella garantita dallo Stato RAGIONE_SOCIALE, che pure la zona SAR aveva attivato, e comunque non rispondesse alle indicazioni RAGIONE_SOCIALE Linee guida IMO quanto al «luogo sicuro».
Il G.u.p., a tal COGNOME, ne richiama la definizione: «un luogo sicuro è una località dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasRAGIONE_SOCIALE dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale» (par. 6.2 RAGIONE_SOCIALE Ris. MSC. 167-78 del 2004).
Ne consegue che le censure mosse con il primo motivo di ricorso sono del tutto infondate, in quanto ragionevole e puntuale è l’argomentare RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale nel ritenere che, se non altro, S.T. abbia accettato il rischio del pericolo per le persone offese vulnerabili del delitto previsto dall’art. 591 cod. pen. e per tutti i 101 naufraghi sbarcati arbitrariamente sulla motovedetta nel mare antistante RAGIONE_SOCIALE. Pericolo sussistente per i naufraghi, per quanto in precedenza evidenziato, anche in modo solo potenziale, non essendo ragionevole escludere, alle luce RAGIONE_SOCIALE emergenze richiamate nella nota sentenza Hirshi e RAGIONE_SOCIALE fonti menzionate dalla sentenza di primo grado, la possibilità RAGIONE_SOCIALE produzione del danno, sia per le ragioni esposte quanto all’omesso rispetto del procedimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operazioni, sia anche in relazione alla situazione ambientale NOME in quel momento storico, profili logicamente valutati e ritenuti sussistenti dalle sentenze di merito.
Per altro, il RAGIONE_SOCIALE fu contattato solo «a cose fatte» e, a detta del suo responsabile, fu solo questo il caso in cui un natante battente bandiera italiana omise di chiedere indicazioni al RAGIONE_SOCIALE.
6.2 D’altro canto, la sentenza ora impugnata prefigurava correttamente come sufficiente il dolo eventuale (cfr. fol. 8-9) per i reati attribuiti all’imputato.
Le sentenze di merito giungono a ritenere comprovato il dolo, anche nella forma eventuale, di fatto in piena sintonia con il consolidato orientamento Sezioni
RAGIONE_SOCIALE di questa Corte, per il quale ricorre tale coefficiente soggettivo quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione RAGIONE_SOCIALE‘evento concreto e, ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 261104).
In particolare, deve rilevare questa Corte che il buon governo e la valutazione corretta da parte dei Giudici del merito si riscontra grazie all’esame di alcuni degli indicatori di dolo eventuale, richiamati da Sez. U, COGNOME, pur se non esplicitamente citati: a) la lontananza RAGIONE_SOCIALE condotta tenuta da quella doverosa, consistente nell’essersi affidato il comandante alle indicazioni provenienti dalla piattaforma petrolifera e al RAGIONE_SOCIALE del «custom officer», con evidente violazione del procedimento da seguire, non essendo stati contattati i centri di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, competente, né quello RAGIONE_SOCIALE, di solito sempre contattato anche in caso di incompetenza per interventi in zona SAR NOME; b) la personalità e le pregresse esperienze RAGIONE_SOCIALE‘agente: il comandante risultava tale dal 2013, come emerge dall’interrogatorio allegato al ricorso, dunque aveva una più che significativa esperienza di navigazione con il ruolo di comandante, risultava avere già operato COGNOME soccorsi e, quindi, conosceva le modalità operative da seguire. Per altro non può trascurarsi la notorietà del caso COGNOME, che coinvolse il Governo RAGIONE_SOCIALEo con sentenza del 2012, e di COGNOME casi, come anche quello del Vos RAGIONE_SOCIALE, altro natante RAGIONE_SOCIALE privato, appena venti giorni prima (caso in precedenza citato, che aveva visto i colleghi RAGIONE_SOCIALE‘attuale imputato minacciati, nel mentre provavano a condurre i naufraghi in Libia, che si opponevano al rientro stimando quello RAGIONE_SOCIALE un RAGIONE_SOCIALE insicuro); c) la durata e la ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘azione: a tal proposito la durata di più ore dall’avvistamento avrebbe consentito di contattare i centri di RAGIONE_SOCIALE non ‘a cose fatte’, come invece avvenne; d) il comportamento successivo al fatto: a tal riguardo le sentenze di merito evidenziano come il comandante, una volta avvenuto il trasbordo dei naufraghi dinanzi a RAGIONE_SOCIALE, non provvide a verificare ove gli stessi fossero stati condotti e a sincerarsi RAGIONE_SOCIALE loro condizioni. Correttamente i Giudici del merito rilevano come la RAGIONE_SOCIALE rimase nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fino al giorno seguente, il che avrebbe consentito al comandante di effettuare le predette verifiche, anche chiedendo alla propria compagnia di essere autorizzato a lasciare la nave o delegando qualche suo sottoposto, qualora, come afferma l’imputato, i compiti di servizio gli impedissero di scendere a terra: ma il tentativo di chiedere l’autorizzazione non fu neanche effettuato; e) il fine RAGIONE_SOCIALE condotta e la compatibilità con esso RAGIONE_SOCIALE conseguenze collaterali: esclusa la finalità diretta RAGIONE_SOCIALE‘ingiusto vantaggio, che ha condotto il G.u.p. a ritenere Corte di Cassazione – copia non ufficiale
insussistente il delitto di abuso di ufficio, la rapida definizione del salvataggi consentiva anche, osserva la Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica, che la condotta posta in essere propiziasse il contestuale disbrigo RAGIONE_SOCIALE attività di servizio di RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con u beneficio indiretto; f) la probabilità di verificazione RAGIONE_SOCIALE‘evento: premesso che i delitti contestati sono di mera condotta e non di evento, quanto a quest’ultimo basti qui richiamare quanto le sentenze di merito hanno evidenziato, in merito al pericolo non solo astratto ma concreto per l’incolumità, che i naufraghi hanno corso sbarcando in Libia, potendo essere condotti nei centri di detenzione, per quanto emergente anche da fonti informative antecedenti, riferite dal G.u.p. ; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione: a tal proposito deve evidenziare questa Corte come l’omessa identificazione dei naufraghi a bordo abbia impedito di verificare in concreto, come osserva il G.u.p., quale sorte gli stessi abbiano avuto; ciò certamente ha tenuto esente l’imputato da potenziali maggiori responsabilità, quali quelle previste dalle aggravanti per le intervenute lesioni personali o per la morte previste dall’art. 591, comma 3, cod. pen. e dall’art. 1155, comma 3, cod. nav.; non di meno l’imputato ha accettato le conseguenze negative RAGIONE_SOCIALE‘omessa richiesta di indicazioni ai centri di RAGIONE_SOCIALE competenti.
Sulla scorta di tali elementi, emersi dalle valutazioni congrue operate dai Giudici di merito, costoro correttamente hanno ritenuto comprovata la prova del dolo almeno eventuale, nell’ambito di un contesto complessivamente illecito RAGIONE_SOCIALE‘azione, caratterizzato da plurime omissioni anche a bordo del natante: alla stregua RAGIONE_SOCIALE concrete acquisizioni probatorie, in modo corretto e non manifestamente illogico, la sentenza impugnata ritiene comprovato che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza RAGIONE_SOCIALE sicura verificazione RAGIONE_SOCIALE‘evento, nel caso di specie la messa in pericolo dei naufraghi all’arrivo in RAGIONE_SOCIALE, dato acclarato, come richiesto dalla cd. “prima formula di NOME“. Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.
Quanto all’invocata scriminante, oggetto del secondo motivo di ricorso, proprio quanto fin qui evidenziato palesa come corretta sia stata la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, che ha escluso che il presunto ufficiale RAGIONE_SOCIALE, salito a bordo di TARGA_VEICOLO, fosse l’autorità che potesse impartire un ordine legittimo.
D’altro canto, conferma l’assenza di una autorità legittima che impartisse gli ordini, la circostanza che l’identità del presunto ufficiale rimase ignota a bordo del natante e che l’ufficiale di dogana – che in vero indossava una tuta in uso sulla piattaforma petrolifera, come riferiscono alcuni testimoni indicati dalla sentenza di primo grado – non fosse in collegamento con il RAGIONE_SOCIALE,
che ore dopo ancora non sapeva del RAGIONE_SOCIALE, del numero di migranti, RAGIONE_SOCIALE destinazione degli stessi.
Solo se proveniente da tale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ovvero da quello di RAGIONE_SOCIALE in via sussidiaria, l’ordine poteva valutarsi legittimo e, quindi, con forza scriminante: e di ciò, come emerso nella prospettazione difensiva anche in questo ricorso, lo stesso S.T. era consapevole, perché il contenuto RAGIONE_SOCIALE nota RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era proprio nel senso di compulsare il RAGIONE_SOCIALE, unico legittimato a impartire ordini. D’altro canto, anche il distress del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ore 11.27 inviato a RAGIONE_SOCIALE, indicava come referenti competenti il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, recando in modo puntuale i rispettivi recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica (cfr. all. 3 al ricorso).
Difatti l’adempimento del dovere richiede un ordine legittimo, e la legittimità è in primo luogo formale, ciò attinente alla competenza del superiore ad emanarlo.
Per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE scriminante RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 cod. pen. è necessario che l’ordine sia legittimo, ossia promanante dalla autorità competente, che sia stato dato nella forma prescritta e che, infine, il suo contenuto rientri nell’esplicazione del servizio del subordinato quanto all’essenza, ai mezzi ed al fine (Sez. 1, n. 4194 del 27/01/1987, Freda, Rv. 175573 – 01; tale sentenza viene richiamata anche da Sez. 2, n. 51962 del 18/10/2017, non massimata).
Inoltre, a fronte RAGIONE_SOCIALE doglianza che richiama il Distress SAR del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 9.31 e la comunicazione RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 11.27, con i quali si segnalava prima la presenza di un gommone con 120 persone a bordo e, poi, che la competenza sarebbe stata RAGIONE_SOCIALE‘autorità NOME, non consente di ritenere che l’imputato sia incorso in errore rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 59, comma 4, cod. pen. o, più correttamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 51, comma 3, cod. pen. ritenendo di eseguire un ordine legittimo per errore.
A ben vedere il secondo messaggio conferma che l’imputato alle 14.30, quando venne avvistato il gommone, avrebbe dovuto rivolgersi non alla «piattaforma petrolifera» prendendo indicazioni dalla stessa, e poi all’ufficiale di dogana RAGIONE_SOCIALE salito a bordo, bensì al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.
In vero, l’errore che integra la putatività deve essere scusabile, ma l’insieme RAGIONE_SOCIALE circostanze esaminate evidenzia come NOME non fece tutto ciò che era nella sua disponibilità, compreso un tempestivo contatto telefonico con l’autorità NOME o, in subordine italiana, per evitarlo.
In sostanza l’operatività RAGIONE_SOCIALE predetta esimente putativa presuppone un errore incolpevole sulla verità dei fatti, che richiede, appunto diligenza del tutto mancante nel caso in esame.
In tal senso corretta risulta la valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, che lamenta l’assenza di errore scusabile in quanto nessun accertamento sulla identità, e quindi
sulla competenza, del presunto ufficiale RAGIONE_SOCIALE fu operato, al fine di verificare la legittimità del suo “ordine.
D’altro canto, il G.u.p. evidenzia come emerga dalle comunicazioni di posta elettronica che la persona sbarcata sulla nave Asse28 dalla piattaforma e «che prese in carico il “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE operazioni, fu indicato dal comandante come “costumer officer”, ovvero letteralmente “ufficiale di dogana”. Dalla S.T. imbarcazione RAGIONE_SOCIALE alle ore 15:24 risulta inviata mail, ovvero quando il funzionario RAGIONE_SOCIALE era già presente a bordo RAGIONE_SOCIALE imbarcazione RAGIONE_SOCIALE (come scrive lo stesso S.T. nella mail RAGIONE_SOCIALE ore 17:31, il “custom officer” sarebbe salito a bordo alle 15.15), con il seguente oggetto “SAR NUMERO_DOCUMENTO 4/7/2018″. Nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio veniva chiesto al S.T. come mai questa mail RAGIONE_SOCIALE 15:24, contenente l’informazione circa l’avvistamento del gommone di migranti, fosse stata inviata a tutta una serie di destinatari privati (in primis alla RAGIONE_SOCIALE), ma non al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e/o a quello di RAGIONE_SOCIALE: l’imputato rispondeva che la comunicazione non era stata inviata perché “non era ancora chiaro che fosse un evento SAR”, ma in realtà l’oggetto RAGIONE_SOCIALE mail da lui scritta era proprio evento SAR OPS 4/7/2018» (così la sentenza di primo grado).
Né decisive appaiono le ratifiche a posteriori, richiamate in ricorso, da parte RAGIONE_SOCIALE Ambasciata RAGIONE_SOCIALEa a Malta, che non rilevava profili meritevoli di indagine, in quanto la valutazione era fondata sulla comunicazione del comandante S.T. del 13 agosto 2018, e non sulla conoscenza effettiva dei fatti; anche la richiamata nota del RAGIONE_SOCIALE replicava la comunicazione del comandante RAGIONE_SOCIALE 17.22 del 30 luglio 2018, che indicava come le operazioni fossero coordinate dall’ufficiale RAGIONE_SOCIALE a bordo, cosicchè ripeteva la versione resa dall’imputato, che già si è vista essere stata smentita dalle conversazioni intercettate.
Infine, le dichiarazioni di COGNOME COGNOME vengono riportate solo parzialmente in ricorso, mentre l’atto istruttorio, in all. 6 all’impugnazione, dimostra come vi fu con elevata probabilità confusione fra due interventi di RAGIONE_SOCIALE, tanto che quello che COGNOME COGNOME attribuiva a RAGIONE_SOCIALE doveva essere stato svolto da una motovedetta NOME che non intervenne, a riprova RAGIONE_SOCIALE‘assenza di RAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quanto all’intervento di RAGIONE_SOCIALE.
Né, infine, la dichiarazione di identificava tal COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE e l’allegazione del moRAGIONE_SOCIALEo che quale ufficiale, senza l’indicazione di un documento di identità idoneo a comprovare la prospettata qualità (all. 7 al ricorso), consente di superare l’argomentare dei giudici di merito sul punto.
Pertanto, il secondo motivo risulta infondato.
Quanto al terzo motivo, anche la censura è infondata.
A ben vedere non vi è dubbio che la prima sentenza abbia escluso il dolo intenzionale e l’ingiusto vantaggio, richiesti dall’art. 323 cod. pen., in quanto l’incremento patrimoniale risultava ottenuto come obiettivo mediato, avendo comunque RAGIONE_SOCIALE caricato merce a RAGIONE_SOCIALE dopo il RAGIONE_SOCIALE.
Chiarito il senso RAGIONE_SOCIALE prima pronuncia, la Corte di appello riferisce non di un ingiusto vantaggio patrimoniale, bensì di un interesse e di vantaggi RAGIONE_SOCIALE nave e RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE coincidenti con gli ordini dati dal presunto ufficiale RAGIONE_SOCIALE, quind privi del requisito RAGIONE_SOCIALE ingiustizia in sé, in modo rispondente a quel concetto di vantaggio mediato indicato dal G.u.p., sostanziatosi nella circostanza che la nave RAGIONE_SOCIALE, comunque, provvide a effettuare un carico e a trattenersi nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fino a giorno seguente. Si tratta di un indice significativo da ricondurre ai ‘sintomi’ del dolo eventuale, come già evidenziato, a riprova RAGIONE_SOCIALE corretta rilevanza attribuita dalla Corte di appello all’interesse mediato.
D’altro canto, anche a voler intendere l’argomentazione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello come una sorta di ‘recupero’ RAGIONE_SOCIALE‘ingiusto vantaggio, come il ricorrente ritiene, la censura appare tutt’altro che decisiva e disarticolante, riflettendosi nella sostanza sul movente RAGIONE_SOCIALE condotte del S.T. che, a fronte del dolo generico richiesto, in assenza RAGIONE_SOCIALE necessità di una finalità specifica, costituisce l’antecedente psichico RAGIONE_SOCIALE condotta, non decisivo a comprovare la coscienza e volontà RAGIONE_SOCIALE‘agire.
Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
9. In ordine al quarto motivo di ricorso, rappresenta questa Corte come nel giudizio abbreviato d’appello, siccome l’unica attività d’integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una RAGIONE_SOCIALE parti cui corrisponda uno speculare diritto RAGIONE_SOCIALE controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d’appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può. mai integrare, il vizio di cui all’art. 606, comma primo, lett. d) c.p.p. Ne giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice “ex officio” nei limiti RAGIONE_SOCIALE assoluta necessità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta RAGIONE_SOCIALE prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli ch incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 – , Sentenza n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585.- 01; Sez. 1, n. 37588 del 18 giugno 2014, COGNOME, Rv. 260840). Né, in tal senso, è configurabile un obbligo per il giudice di motivare il diniego RAGIONE_SOCIALE richiesta di attivazione dei suddetti poteri
obbligo invece sussistente qualora gli stessi poteri vengano esercitati (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, COGNOME e COGNOME, Rv. 249161).
Tanto premesso, va evidenziato come la dichiarazione resa dal presunto ufficiale RAGIONE_SOCIALE in all. 7 al ricorso veniva ritenuta non adeguata dal G.u.p., con motivazione non manifestamente illogica, perché tardivamente redatta.
Ad ogni buon conto, non risulta che in appello l’imputato abbia sollecitato i poteri istruttori officiosi e, pertanto, l’omessa rinnovazione non andava motivata, in quanto alcuna richiesta a riguardo risultava pervenuta con l’atto di appello o in udienza.
Cosicché, la censura assume anche carattere inedito, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con RAGIONE_SOCIALE ad un capo e ad un punto RAGIONE_SOCIALE decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione con RAGIONE_SOCIALE ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto RAGIONE_SOCIALE decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice RAGIONE_SOCIALE legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello con riguardo al punto RAGIONE_SOCIALE decisione oggetto di appello, in RAGIONE_SOCIALE ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, COGNOME., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
D’altro canto, comunque, il documento esibito in allegato 8 al ricorso, ove
NOME riferiva di essersi coordinato con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, risultava smentito dalle conversazioni intercettate, RAGIONE_SOCIALE quali si è dato atto, in quanto il RAGIONE_SOCIALE era all’oscuro, nel pomeriggio del giorno 30 luglio 2018,
RAGIONE_SOCIALE‘intervento di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE direzione verso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del natante: in sostanza, la versione autocertificata risultava già smentita dalle altre emergenze in atti.
Il motivo è non consentito e comunque manifestamente infondato,
10. Quanto al motivo che lamenta il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, il ricorso non si confronta con l’intera motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, che non richiama solo l’omessa confessione, ma anche l’allarme sociale RAGIONE_SOCIALE condotte, oltre alla insufficienza RAGIONE_SOCIALEo stato di incensuratezza per concedere l’attenuazione.
A tal riguardo deve rilevarsi come corretto sia il ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, in sintonia con i principi per cui, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento RAGIONE_SOCIALE pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di COGNOMEmenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE‘entità del reato e RAGIONE_SOCIALE capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l’obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a RAGIONE_SOCIALE la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, COGNOME e COGNOME, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cu esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento RAGIONE_SOCIALE pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, COGNOME e COGNOME, Rv. 249163). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame sono stati valutati gli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio in modo congruo. Né tanto meno può, con l’argomentare del ricorrente, ritenersi che le circostanze attenuanti generiche debbano essere conseguenti alla scelta politica governativa di consentire la zona SAR in Libia: non solo perché, come rileva il G.u.p., la zona SAR NOME era solo formalmente vigente e conseguiva a un atto unilaterale, ma anche perché con adeguata vigilanza e accorta esecuzione dei doveri – normativamente prescritti dalla disciplina
sovraRAGIONE_SOCIALE, eurounitaria e RAGIONE_SOCIALE – propri RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia, S.T. avrebbe potuto evitare la responsabilità penale per respingimento collettivo e l’abbandono dei profughi, anche operando un riscontro a posteriori sulle condizioni di ricovero dei naufraghi, una volta sbarcati.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
Al rigetto consegue anche la condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
D’ufficio va disposto l’oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall’art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dignità degli interessati, vedendosi in tema di minori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli COGNOME dati identificativi a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d.lgs. 196/03 in quan imposto dalla legge.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, 12/10/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente