Smaltimento Reflui Autolavaggio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La corretta gestione ambientale è un obbligo per tutte le attività produttive, inclusi gli autolavaggi. Lo smaltimento reflui autolavaggio è regolato da norme precise per proteggere l’ambiente, e la loro violazione comporta conseguenze penali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio chiaro non solo della gravità del reato, ma anche delle regole procedurali da seguire per contestare una condanna, pena l’inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso
Il titolare di un’attività di autolavaggio veniva condannato per il reato previsto dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). Nello specifico, gli veniva contestato l’esercizio abusivo della sua attività, avendo effettuato lo smaltimento dei reflui industriali senza essere in possesso della prescritta autorizzazione. La legge, infatti, distingue nettamente tra acque reflue domestiche e quelle industriali, come quelle prodotte da un autolavaggio, le quali richiedono specifiche procedure di trattamento e smaltimento per evitare l’inquinamento.
Contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: il vizio di motivazione della sentenza stessa.
La Decisione sul corretto smaltimento reflui autolavaggio
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici supremi hanno stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La ragione fondamentale dietro la decisione di inammissibilità risiede nella genericità del motivo di ricorso. La Corte ha osservato che l’imputato si era limitato a denunciare un generico ‘vizio di motivazione’ senza però confrontarsi analiticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Quest’ultima, secondo la Cassazione, conteneva una ‘puntuale descrizione della condotta illecita e della responsabilità dell’imputato, oltre che una giustificazione della pena irrogata’.
In altre parole, per presentare un ricorso valido in Cassazione non è sufficiente affermare che la motivazione di un’altra corte sia sbagliata. È necessario indicare in modo specifico e dettagliato quali parti della motivazione sono errate, illogiche o contraddittorie, e perché. L’appello dell’imputato mancava di questa specificità, trasformandosi in una critica astratta e non in una contestazione circostanziata, rendendolo così inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico e non generico. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve articolare critiche precise e pertinenti, dimostrando di aver compreso e analizzato la decisione che contesta. L’inosservanza di questa regola non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative sanzioni economiche a carico del ricorrente. Per gli operatori del settore, come i titolari di autolavaggi, la lezione è duplice: da un lato, l’importanza di rispettare scrupolosamente le normative ambientali sullo smaltimento dei reflui; dall’altro, la necessità di affidarsi a una difesa tecnica che sappia redigere atti processuali conformi ai rigorosi requisiti di legge.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la censura sollevata era generica. L’imputato ha lamentato un vizio di motivazione senza però confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale descriveva puntualmente la condotta illecita e la responsabilità.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato contestato all’imputato?
All’imputato era contestato il reato previsto dagli articoli 124 e 137 del D.Lgs. 152/2006 per aver effettuato lo smaltimento dei reflui provenienti dalla sua attività di autolavaggio senza la prescritta autorizzazione, poiché tali acque non potevano essere assimilate a quelle domestiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25687 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 1 e 137 d.lgs. n. 152 del 2006, perché, nell’esercizio abusivo dell’attività di autolavaggio di v aveva effettuato lo smaltimento dei reflui provenienti dalla suddetta attività produttiva, essere in possesso della prescritta autorizzazione e non potendo essere assimilate tali acque quelle domestiche;
Rilevato che l’imputato formula una sola censura per vizio di motivazione senza confrontarsi con la sentenza impugnata ove vi è puntuale descrizione della condotta illecita e della responsabil dell’imputato oltre che giustificazione della pena irrogata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente