Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15950 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/11/2022, il Tribunale di Messina dichiarava NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e li condannava alla pena di tremila euro di ammenda ciascuno.
Propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l’COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
assoluzione per mancato raggiungimento della prova. Si evidenzia che l’imputato avrebbe dovuto essere assolto per insussistenza del fatto, non essendo emersa adeguata prova di colpevolezza;
mancanza di elementi costitutivi del reato; assoluzione per tenuità del fatto. Premesso il richiamo alla complessità della materia dei rifiuti, il ricorso sottoline che, per costante giurisprudenza di legittimità, l’attività di gestione illecita n potrebbe essere sanzionata ove meramente occasionale, come riscontrato nel caso di specie, nel quale non sarebbe emerso alcun profilo di abitualità;
si contesta, infine, l’entità della pena, alquanto superiore al minimo edittale, nella misura di quattro mesi di reclusione, con rigetto della richiesta di circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione risulta manifestamente infondata.
Con riguardo al primo motivo, in punto di responsabilità, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di condanna con le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda, come nel caso di specie; ne consegue che – qualora tale impugnazione sia invece proposta – deve verificarsi l’effettiva possibilità di convertire l’atto di appell ricorso per cassazione, analizzando il concreto contenuto dello stesso e la natura delle doglianze ivi sollevate. In particolare, la Corte di appello – prescindendo da qualsiasi analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè di erro ostativo o di scelta deliberata – deve limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo che dà esistenza giuridica all’atto proposto) e trasmettere gli atti al Giudice competente (in tal senso, Sez. U, n. 45371 del 31/10/2011, COGNOME, Rv. 220221; tra le altre, successivamente, Sez. 5, n. 35796 frl 13/7/2023, P., Rv. 285134; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, Bruccoleri, Rv. 280168); questa Corte di legittimità, di seguito, deve invece verificare se le doglianze proposte con il gravame siano comunque inquadrabili nella cornice di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo – al di là dell’apparente nomen iuris alle reali intenzioni dell’impugnante ed all’effettivo contenuto dell’atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall’esame di tale atto si tragga la conclusione che l’impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l’appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, n. COGNOME, Rv.
in
209336; Sez. 2, n. 47051 del 25/9/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009, Mazzola, Rv. 245150).
4.1 Tanto premesso, ecco allora che il primo motivo di appello risulta inammissibile, perché volto a contestare il giudizio di responsabilità in termini di puro merito e con rinvio ad elementi istruttori (come la deposizione di un carabiniere o il comportamento tenuto dal ricorrente) che questa Corte non è ammessa a verificare ulteriormente nella medesima ottica di fatto.
Anche la seconda censura, poi, risulta inammissibile, laddove contesta che la responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata affermata pur in presenza di una condotta meramente occasionale, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità. Al riguardo, occorre sottolineare che, a fronte di una contestazione ai sensi dell’art. 256, comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006 (realizzazione o gestione di discarica non autorizzata), l’imputato è stato ritenuto colpevole della diversa ipotesi di smaltimento di rifiuti in mancanza di autorizzazione, di cui al comma 1 dello stesso art. 256; ebbene, al riguardo deve essere ribadito che la fattispecie di reato ben può essere riscontrata anche in caso di attività occasionale, non essendo necessario accertare una qualche forma organizzata o abituale di condotta illecita (con identica ratio, in tema di deposito incontrollato, Sez. 3, n. 30133 del 5/4/2017, Saldutti, Rv. 270323).
5.1. Con riguardo, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen., la Corte osserva che la stessa viene sollecitata – con inammissibile argomento di merito – richiamando soltanto la mancata abitualità del reato, e senza valutare l’argomento speso al riguardo dal Tribunale, che risulta adeguato: in particolare, la sentenza ha evidenziato che lo smaltimento illecito aveva cagionato disagio alla collettività, come provato dalle segnalazioni e dalle lamentele che numerosi cittadini avevano avanzato ai Carabinieri.
Il ricorso, infine, risulta manifestamente infondato anche sull’ultimo motivo, che lamenta la misura eccessiva della pena. La stessa doglianza, infatti, è frutto di un evidente refuso di stampa, richiamando una sanzione di quattro mesi di reclusione, invece di quella irrogata, pari a 3.000 euro di ammenda. Ancora, si contesta che la pena sarebbe stata inflitta in misura alquanto superiore al minimo edittale, mentre la somma appena indicata è del tutto prossima a questo limite.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento no ché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il Presidente