Smaltimento Illecito di Rifiuti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di smaltimento illecito di rifiuti, chiarendo i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La vicenda riguarda un imprenditore condannato per aver abbandonato materiale di scarto edile e che, nel tentativo di ribaltare la decisione, ha presentato un ricorso basato su una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha colto l’occasione per ribadire principi fondamentali del processo penale, in particolare riguardo ai motivi per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso: Rifiuti Edili in un Capannone
Un imprenditore è stato ritenuto responsabile dei reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006) e di deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.). L’accusa riguardava l’abbandono di rifiuti edili all’interno di un capannone di sua proprietà.
L’imputato, nel suo ricorso, ha tentato di scaricare la responsabilità su un terzo, un altro imprenditore che avrebbe dovuto prendere in locazione l’immobile e che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione. A sostegno della sua tesi, ha chiesto anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche per ottenere una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale del ricorso stesso. Secondo i giudici supremi, le argomentazioni presentate dall’imprenditore non costituivano validi motivi di legittimità, ma rappresentavano un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i limiti del ricorso e lo smaltimento illecito di rifiuti
Le motivazioni della Corte si basano su principi consolidati del diritto processuale penale. Analizziamole nel dettaglio.
La Ricostruzione dei Fatti non è Compito della Cassazione
Il punto centrale della decisione è la netta distinzione tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il sindacato di legittimità (Cassazione). La Corte ha affermato che le doglianze del ricorrente erano ‘costituite da rilievi inerenti alla ricostruzione dei fatti’ e miravano a ‘prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie’. Questo tipo di attività è estraneo al ruolo della Cassazione, che può solo verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se la loro motivazione sia logica e priva di vizi evidenti.
L’Onere Contrattuale e le Prove a Carico
La Corte ha evidenziato come la motivazione della sentenza impugnata fosse logica e coerente. I giudici di merito avevano collegato in modo plausibile i rifiuti all’attività gestita dal ricorrente. Tra gli elementi di prova, spiccava una bolletta dell’energia elettrica intestata proprio all’imputato, rinvenuta tra i detriti. Inoltre, era emerso che il proprietario si era impegnato contrattualmente con il futuro inquilino a liberare il locale, eliminando dei tramezzi interni. Tale opera di demolizione, eseguita per suo conto, era la fonte diretta dei rifiuti oggetto dello smaltimento illecito di rifiuti contestato.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata respinta come valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. I giudici di appello avevano correttamente motivato il diniego tenendo conto di elementi concreti, come la natura dell’area in cui il reato era stato commesso e la ‘quantità non modesta’ dei rifiuti scaricati. La decisione, quindi, non era illogica né arbitraria e non poteva essere messa in discussione davanti alla Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante monito: il ricorso per cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento destinato a correggere errori di diritto. Chi intende presentare ricorso deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. Tentare di offrire alla Corte una versione alternativa dei fatti porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti di un processo in Cassazione?
No, il ricorso in Cassazione è limitato al ‘sindacato di legittimità’, che riguarda la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Non è possibile chiedere alla Corte di riesaminare le prove o di valutare una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita nei gradi di merito.
Chi è responsabile per lo smaltimento illecito di rifiuti prodotti durante una ristrutturazione?
La responsabilità penale è personale e ricade su chi ha la gestione e il controllo dell’attività che produce i rifiuti. Nel caso esaminato, il proprietario dell’immobile è stato ritenuto responsabile perché si era contrattualmente impegnato a eseguire i lavori di demolizione che hanno generato i rifiuti, e le prove lo collegavano direttamente allo smaltimento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45592 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45592 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di appello, convertito in ricorso per cassazione trattando sentenza non appellabile, COGNOME NOME deduce violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 256 del d.lgs. 152/2006 (capo A) e 734 co (capo B), posto che il giudice di prime cure ha omesso di considerare una circostanza decisiv costituita dal fatto che i lavori edili svolti nel capannone sono stati eseguiti da COGNOME in nome e per conto della società che stava per prendere in locazione il capannone; il ricorren in via subordinata, invoca un trattamento sanzioNOMErio più mite, con concessione del circostanze attenuanti generiche;
Considerato che la doglianza non è consentita in sede di legittimità in quanto costituita da inerenti alla ricostruzione dei fatti, volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e che anche il profilo att trattamento sanzioNOMErio afferisce a valutazioni di merito non sindacabili.
Il giudice a quo, con motivazione logica ed esente da vizi, ha affermato che i materiali trasporta e poi smaltiti illecitamente costituenti rifiuti, risultano ricollegabili all’attività svolt gestita dal ricorrente tanto che tra i rifiuti era presente anche una bolletta RAGIONE_SOCIALE in ) all’odierno imputato. Il giudice ha altresì rilevato che la società era da tempo inattiva e quel periodo, all’interno del capannone industriale, erano in corso lavori di ristruttura Risulta che il COGNOME, nel concedere in locazione l’immobile suddetto, si era impegn contrattualmente a liberare il locale ed eliminare i tramezzi interni al fine di conse conduttore di procedere alla ristrutturazione. Tale opera di rimozione dei tramezzi è s effettuata, come riferito dal teste COGNOME, dal ricorrente per il tramite dell’COGNOME, non si era occupato dello smaltimento dei rifiuti sversati nelle vasche di lavaggio in disus erano stati rimossi e sversati prima della demolizione dei tramezzi.
Inoltre, il giudice a quo, con determinazione non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenut che, considerata la natura dell’area in cui è stato commesso il fatto e la quantità non mode di rifiuti scaricati sul suolo, l’imputato non fosse meritevole delle circostanze at generiche.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente