Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8022 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8022 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 75/2026
NOME COGNOME
UP – 15/01/2026
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA;
NOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo per COGNOME NOME di annullare con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al capo 11) per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per l’esclusione dell’aumento per continuazione del reato di cui al capo 11) che va escluso, ferma la responsabilitˆ per gli altri reati contestati e la determinazione della pena per il reato più grave. Ha chiesto per COGNOME NOME l’inammissibilitˆ del ricorso;
udito il difensore dell’imputato avvocato COGNOME NOME che si è riportato ai motivi di ricorso per quanto riguarda COGNOME NOME, mentre per il suo assistito ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del tribunale di Marsala con la quale NOME e NOME erano stati condannati in ordine ai reati di cui agli artt. 256 e 256 bis del Dlgs. 152/06 e NOME anche in ordine al reato di cui all’art. 7 del DL 4/2019.
Avverso la predetta sentenza NOME NOME ha proposto ricorso con un solo motivo di impugnazione. NOME NOME ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.
NOME NOME ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. Si lamenta che con la sentenza impugnata non si sarebbe preso in considerazione l’intero compendio probatorio nŽ la ricostruzione alternativa difensiva, cos’ elaborandosi una motivazione deficitaria innanzitutto sul piano informativo. Si contesta poi la ritenuta natura pericolosa dei rifiuti, che sarebbe esclusa dalla incertezza sulla coincidenza tra i siti in sequestro, oggetto di indagine, e quelli ove il perito avrebbe svolto i suoi accertamenti e a sostegno si richiama per stralcio quanto sostenuto in proposito dal consulente di parte. Si aggiunge che nel sito 1 si sarebbero anche rinvenute plastiche parzialmente combuste chiaramente non riconducibili alla azienda di riferimento del ricorrente, e che l’area sarebbe stata oggetto di “rimaneggiamenti” con abbandono di rifiuti e incendi realizzati da terzi. Considerazioni analoghe si sviluppano per altri siti indicati in ricorso. Per l’area 5 poi, i consulenti non avrebbero avuto a disposizione le coordinate geografiche. E vi sarebbero stati depositati anche RSU. Si contesta poi, richiamandosi per stralcio le conclusioni del consulente di parte e rinviandosi altres’ alla sua relazione, la tesi dei giudici per cui la combustione avrebbe dato luogo a rifiuti pericolosi, atteso che la stessa, avendo riguardato plastiche non avrebbe potuto produrre metalli. Dunque, vi sarebbe stato non un travisamento della prova quanto del fatto. Da tutto ci˜ discenderebbe anche la infondatezza della tesi del perito sull’intervenuto guadagno. Inoltre il perito, nel verificare la contaminazione, avrebbe fatto riferimento a parametri di confronto erronei. Si contesta poi che la combustione sia ascrivibile al NOME COGNOME non essendo chiari i filmati. Discende poi da tutto ci˜ anche la rilevanza, non presa in considerazione, del principio dell’al di lˆ di ogni ragionevole dubbio.
NOME NOME con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione in ordine all’art. 7 del DL 4/2019 atteso che dalla mancata comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE della intervenuta applicazione di misura cautelare non discenderebbe il reato come contestato.
Con il secondo motivo deduce la mancanza e illogicitˆ della motivazione, contestando la responsabilitˆ del ricorrente per avere ricevuto e demolito veicoli che invece egli riceveva, consegnava a terzi per la bonifica delle parti pericolose e poi otteneva in restituzione. La motivazione avrebbe introdotto
un dato rilevante non esistente nel processo, quale il rilascio ai clienti di pro memoria di avvenuta bonifica dei veicoli assunti come falsi e avrebbe omesso di considerare una prova decisiva come i certificati di demolizione del centro Adragna.
Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione contestando la natura pericolosa dei rifiuti combusti, posto che le plastiche combuste non contenendo metalli non avrebbero potuto liberare tali sostanze. E si citano per stralcio considerazioni del consulenti di parte. A fronte di queste rilevazioni si lamenta il deficit di motivazione.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, atteso che si articola in una personale ricostruzione dei fatti, in base agli elementi disponibili, che appare assertiva, priva di allegazioni, e trascura le considerazioni di cui alla motivazione, con cui i giudici hanno tra l’altro spiegato le ragioni per cui i rifiuti analizzati sono stati solo quelli riconducibili – nei siti in sequestro – ai ricorrenti, hanno evidenziato la stessa partecipazione dei consulenti alle operazioni peritali, hanno richiamato le plurime prove a sostegno del giudizio di responsabilitˆ, tra cui le operazioni di osservazione e controllo, le intercettazioni e i filmati, le testimonianze dei clienti che consegnavano i veicoli ancora marcianti, i dati documentali, hanno condiviso motivatamente le osservazioni peritali, quanto alla natura pericolosa dei rifiuti combusti, siccome la combustione è risultata produttiva non solo di metalli – unico punto oggetto di contrasto in tema di accertamento tecnico, come tale comunque non decisivo a fronte di altre sostanze pericolose comunque sprigionate – ma anche di idrocarburi policiclici aromatici, idrocarburi pesanti, diossine, fenoli e ftalati. In altri termini, il ricorso è in palese contrasto con i principi stabiliti da questa Corte per disegnare e delimitare l’ambito e i limiti di un adeguato, almeno in astratto, ricorso per cassazione. Si fa riferimento alla regola per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili Çnon solo quando risultano intrinsecamente
fondamento del provvedimento impugnatoÈ (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non pu˜ trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). A quella secondo la quale l’epilogo decisorio non pu˜ essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchŽ illustrati come maggiormente plausibili o perchŽ assertivamente dotati di una migliore capacitˆ esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicitˆ esso, come quello di mancanza e contraddittorietˆ della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimitˆ vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchŽ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Si richiama altres’ il principio per cui, da una parte rileva, in questa sede, non il travisamento del fatto citato in ricorso (che implica un giudizio di merito non consentito al giudice di legittimitˆ) ma il travisamento della prova e riguardo a tale vizio il ricorso per cassazione, con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietˆ o manifesta illogicitˆ della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non pu˜ limitarsi, pena l’inammissibilitˆ, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della veritˆ dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilitˆ” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (cfr. Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 Ud. (dep. 22/12/2010 ) Rv. 249035 Ð 01). Appare trascurato anche il principio secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericitˆ, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicitˆ o di contraddittorietˆ della motivazione, e, pur richiamando
atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Rv. 265053 ).
Il primo motivo dedotto da NOME NOME in relazione al capo 11, è fondato, alla luce del di quanto giˆ rilevato da questa Corte, per cui in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell’art. 7-ter, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilendo la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l’omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest’ultimo costituisca condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 7 d.l. cit., in quanto il difetto di tale comunicazione non pu˜ inquadrarsi nel novero delle “informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio”. (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, Rv. 288106 – 01).
Il secondo motivo è inammissibile, a fronte di una censura meramente rivalutativa del fatto e in contrasto con le regole che devono assistere una adeguata censura in tema di travisamento della prova, come indicato giˆ in sede di analisi del ricorso di NOME COGNOME, cui si rinvia.
Anche il terzo motivo è inammissibile a fronte di censura assertiva, priva di adeguate allegazioni, generica nella tesi della prevalenza della consulenza di parte e, ancor prima, a-specifica nella parte in cui non si confronta con l’intera motivazione a supporto della pericolositˆ dei rifiuti, che si articola nella rilevazione per cui la combustione delle plastiche ha dato luogo alla liberazione di plurime sostanze pericolose e non solo di metalli.
Consegue che va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui al capo 11 dell’imputazione ed elimina la relativa pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione. Si rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Si dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui al capo 11 dell’imputazione ed elimina la relativa
pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di NOME NOME. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ è deciso, 15/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME