Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9857 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9857 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Testa NOME NOME a LECCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 del TRIBUNALE di Lecco Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’imputato COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 27 maggio 2025 dal Tribunale di Lecco di condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 256, commi 1 e 2 D.Lgs 152/2006, commesso quale titolare dell’omonima ditta individuale per aver smaltito rifiuti speciali non pericolosi mediante immissione nelle acque superficiali (sversamento in un tombino per acque meteoriche di liquidi residui dall’attività di manutenzione e levigatura di un pavimento, lavori eseguiti dalla medesima ditta), fatti avvenuti in Malgrate, il 30 gennaio 2024.
Il ricorso è affidato a due motivi.
Il primo motivo deduce violazione di norma processuale stabilita a pena di inammissibilità in relazione alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME NOME, persona che doveva essere sentita fin dall’inizio come imputato o indagato ai sensi dell’art. 63 comma 2 cod. proc. pen.. Si specifica che il COGNOME non era mai stato iscritto nel registro degli indagati, che sin dall’inizio della sua deposizione, tuttavia, aveva riferito fatti dai quali emergeva la sua sostanziale posizione di soggetto indiziato del reato, che tuttavia il Tribunale non aveva subito interrotto l’esame testimoniale. Anzi, si deduce che il COGNOME sin dall’inizio avrebbe dovuto rivestire la posizione di imputato o persona sottoposta ad indagini con conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni erga omnes ai sensi dell’art. 63, comma 2 del codice di rito. Si deduce, infine, che le dichiarazioni rese dal COGNOME siano state determinanti ai fini della affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
Il secondo motivo deduce mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha omesso di valutare la riconducibilità della condotta di smaltimento di rifiuti all’imputato. Si censura la sentenza nella parte in cui non ha vagliato ipotesi alternative che potessero escludere la riconducibilità certa della sostanza biancastra osservata nella zona di lago interessata dalla fuoriuscita alla condotta contestata all’indagato.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, con conclusioni scritte, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. Nel caso di specie, il COGNOME, dipendente della ditta dell’imputato, è stato sentito quale teste nel dibattimento, senza che risultino precedenti acquisizioni delle relative dichiarazioni in fase di indagini dalle quali potessero emergere elementi a suo carico. Ne discende che alle dichiarazioni rese dal predetto si applica il regime processuale di cui all’art. 63, comma 1 cod. proc. pen., che, come interpretato dalla costante
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giurisprudenza della Corte, differenzia tale situazione, da quella del soggetto che ab initio avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie difensive.
Come chiaramente affermato dalla Corte, infatti, la ratio della previsione di cui all’art. 63 comma 1 del codice di rito è quella di tutelare il diritto di difesa del soggetto sentito, sicché le dichiarazioni rese risulteranno, prima dell’interruzione dell’audizione e del riconoscimento delle garanzie difensive, inutilizzabili a carico del dichiarante, pur essendo utilizzabili, sempre limitatamente a quelle acquisite prima dell’interruzione, nei confronti di altri, come nel caso di specie. Sul punto la Corte ha, infatti affermato che in tema di prova dichiarativa, quando il testimone “semplice” rende dichiarazioni autoindizianti è obbligatoria l’interruzione del verbale e la prosecuzione dell’escussione può avvenire solo con le garanzie di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., in mancanza delle quali le dichiarazioni successive sono inutilizzabili erga omnes, non essendo rilevanti né la fonte degli indizi, né la mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato che costituisce elemento formale non necessario per definire la qualifica del dichiarante. (Sez. 2, n. 28942 del 24/09/2020, Ranieri, Rv. 279806 – 01).
Nel caso di specie, a fronte dell’allegazione difensiva per la quale l’esame deemputatol avrebbe dovuto immediatamente interrompersi per la sola riferita circostanza che lo stesso avesse ammesso di essere presente sui luoghi nella data del 30 gennaio 2024 (data di commissione del reato come da contestazione), si osserva che diversamente ha ritenuto il giudice, non ritenendo, che la mera presenza potesse essere ex se elemento indiziante, piuttosto emergendo indizi a carico del dichiarante solo all’esito della riferita circostanza di aver materialmente provveduto a buttare i secchi all’interno del tombino su disposizione del titolare della ditta (dichiarazione all’esito della quale il giudice, correttamente, procedeva all’interruzione della audizione).
Concludendo, poiché le dichiarazioni del teste COGNOME sono state acquisite senza che ab origine risultassero a suo carico indizi di reità, il regime applicabile alle stesse è quello dell’art. 63, comma 1 del codice di rito, con la conseguente inutilizzabilità relativa delle dichiarazioni, rese prima dell’interruzione, nei confronti del solo dichiarante. A ciò si aggiunga che la deposizione del COGNOME è stata valutata dal giudice come di conferma delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME, amministratore del condominio dell’edificio presso il quale erano stati svolti i lavori.
Il secondo motivo è inammissibile, trattandosi di censura che, sotto lo schermo del vizio motivazionale (peraltro dedotto senza precisa indicazione della censura, che contiene il riferimento a tutti i potenziali vizi deducibili ai sensi della lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen.) mira ad ottenere una diversa ricostruzione del fatto, fondata sulla valorizzazione di due argomenti addotti dalla difesa: il lasso
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temporale intercorso tra il compimento dei lavori presso il condominio (30 gennaio 2024) e la data della scoperta della chiazza biancastra nelle acque (03/02/2024), nonché l’omesso campionamento delle acque per verificare la natura della sostanza. Ebbene, si osserva che la sentenza impugnata argomenta sul punto, sottoponendo entrambi gli argomenti a valutazione (nel quarto foglio): si evidenzia che il liquido biancastro si era depositato sulle rocce già nei giorni precedenti al 3 febbraio 2024 e che alla data del 3 febbraio ancora galleggiava sulle acque del lago, e si ricostruisce a ritroso il percorso fisico della sostanza seguito attraverso la tubatura che dal tombino posto dinanzi al civico di esecuzione dei lavori porta alle acque del lago (con ciò stabilendo un collegamento materiale tra il punto di immissione e quello di emersione della sostanza), ulteriormente valorizzando la deposizione del teste COGNOME in ordine alla corrispondenza esteriore delle sostanze rinvenute nei pressi del tombino rispetto a quelle osservate in galleggiamento nelle acque del lago. Deve pertanto ritenersi inammissibile il motivo di ricorso sul punto, che non si confronta con la motivazione addotta. In via di ulteriore considerazione, si osserva che il motivo è generico anche in ragione della circostanza che il ricorrente neppure allega in ricorso, a fronte dei plurimi elementi valorizzati dal giudice, una ricostruzione alternativa a quella svolta in sentenza ed idonea a fondare un ragionevole dubbio al riguardo, limitandosi ad un generico rinvio a “…risultanze istruttorie di segno opposto che portavano a ritenere altrettanto plausibili differenti decorsi causali”, senza ulteriore specificazione. ·
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27/02/2026