Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26089 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26089 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 22/05/1979
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bolo confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bologna, che ave affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli 61 nn. 7 e 11, cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato e, il 23 maggio l’avv. NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, ha depositato una memoria dif con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
che il primo motivo di censura, che contesta la correttezza della motivaz posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il travisamento de in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ric storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito d stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria val delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di mer l’introduzione, nel disposto dell’art. 533 cod. proc. pen., del principio dell ragionevole dubbio” ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del m fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. COGNOME, Rv. 285801), come in concreto avvenuto (cfr. pagg. 4-7 della sente impugnata);
che il secondo motivo d’impugnazione è indeducibile in quanto afferente giudizio di bilanciamento delle circostanze, statuizione che, implicando una valut discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qu sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da su motivazione, tale dovendo ritenersi quella che ) per giustificare la soluzione dell’equivalenza i si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatez pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 la Corte di merito ha dato conto del perché non abbia rivalutato in melius il trattamento evidenziando il numero e la corposità delle aggravanti, la rilevanza economica sottrazione, la condotta di approfittamento (pag. 7 della sentenza impugnata), argomenti non manifestamente illogici e, quindi, insindacabili in questa sede;
che il terzo motivo, afferenti alla richiesta di sospensione della pro esecutività della provvisionale, è generico, per indeterminatezza, perché pr requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (che ha dato co
delle ragioni fondanti la decisione: cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), non i elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giu
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio si limitandosi a prospettare una differente valutazione dei dati, laddove esula dai
questa Corte quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondame decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito
– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissi all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Co GLYPH ·lier estensore
Il Presidente