Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9009 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI BENEVENTO
Nel procedimento a carico di COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a CASANDRINO SANGIUOLO NOME nato il DATA_NASCITA a COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA ad AVELLINO avverso l’ordinanza in data 23/11/2023 del TRIBUNALE DI BENEVENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME, anche con memoria difensiva, ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento impugna l’ordinanza in data 23/11/2023 del Tribunale di Benevento, che ha rigettato l’appello presentato dallo stesso pubblico ministero avverso l’ordinanza in data 25/09/2023 del G.i.p. del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione al reato di
cui all’art. 648-ter cod. pen. contestato a COGNOME e COGNOME.
Deduce:
Violazione di legge.
Il ricorrente, dopo avere riassunto la vicenda fattuale e procedurale, sostiene che «la motivazione in ordine alla insussistenza della prova del dolo (…) appare, ad avviso dello scrivente , manifestamente illogica o comunque contenente vizi di coerenza e ragionevolezza fino al punto da costituire violazione di legge in relazione agli artt. 648 ter c.p. e 321 c.p.p.».
A sostegno dell’assunto rimarca l’attendibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME e lamenta che «non si comprende (…) sulla base di quali elementi il tribunale dubiti che l’interlocutore di COGNOME NOME, nel colloquio registrato sia proprio l’indagato COGNOME NOME, così implicitamente avallando l’ipotesi che il COGNOME abbia persino perpetrato delitti contro l’attività giudiziaria».
Richiama i principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione in tema di valutazione della prova indiziaria (Rv. 258321, RV. 248384).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto solleva questioni non consentite.
1.1. Va premesso che il reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. viene contestato a COGNOME e a COGNOME per avere reinvestito delle somme provenienti dall’uso di un testamento olografo che aveva loro consentito l’illegittima apprensione e la liquidazione di alcuni buoni postali fruttiferi.
1.2. Il Tribunale ha ritenuto l’insussistenza del requisito del fumus commissi delicti, per la mancanza -in particolare- di elementi rappresentativi della consapevolezza degli imputati circa la provenienza illecita delle somme riversate sui conti correnti delle società, non essendovi un’univoca consequenzialità tra il riscatto dei buoni postali fruttiferi e la conoscenza dell’apocrifìa del testamento.
Il Tribunale ha altresì ritenuto inattendibili le dichiarazioni di COGNOME in ragione della grave conflittualità esistente con NOME, per come risulta dalle sentenze definitive per i reati di lesioni e minacce perpetrate dal primo in danno del secondo. Il tribunale ha altresì dubitato della genuinità della registrazione prodotta dallo stesso COGNOME quale prova in danno di NOME, non essendo stato verificato il riconoscimento vocale.
A fronte di ciò, i motivi esposti con il ricorso impingono la motivazione del provvedimento impugnato, senza che siano esposte censure scrutinabili in sede di legittimità avverso un provvedimento pronunciato in materia di misure reali.
Il pubblico ministero, invero, pur avendo formalmente denunciato una violazione di legge in ordine alla valutazione dei presupposti del sequestro innpeditivo, ha in realtà censurato la motivazione dell’ordinanza.
Motivazione che non è mancante e non è apparente.
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Va dunque ribadito che «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789, non mass. sul punto; successivamente, in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951 4 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, COGNOME, Rv. 283035).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
La Presidente