Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8918 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8918 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTELFRANCO VENETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BASSANO DEL GRAPPA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, proposti con atto unico redatto dal comune difensore di fiducia;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in favore dei predetti, non è consentito poiché avanza censure di fatto e prospetta diverse ricostruzioni peraltro smentite dalle emergenze processuali e dalle articolate argomentazioni della sentenza che ha respinto motivatamente le prospettazioni difensive, condividendo le argomentazioni del primo giudice;
considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno argomentato sulla penale responsabilità dei tre ricorrente in ordine al reato ascritto, rilevando che costoro hanno concordemente simulato un sinistro per lucrare il risarcimento dovuto dall’assicurazione;
che il secondo motivo con cui deduce vizio di motivazione in ordine all’entità del risarcimento del danno liquidato in favore della compagnia assicurativa e in particolare del danno all’immagine della compagnia assicurativa è in parte non consentito, poiché la censura in merito alla sussistenza del danno all’immagine non sone state dedotte, con il gravame,e in parte manifestamente infondato e generico i poiché la sentenza ha spiegato che al danno patrimoniale diretto cagionato dal sinistro simulato si aggiunge il danno per la gestione della pratica con affidamento ad un collaboratore esterno e il danno all’immagine, sicchè la liquidazione appare congrua;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 febbraio 2026.