Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39667 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39667 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANTA SOFIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito all’accertamento dei fatti, per la natura di reato di pericolo del delitto previsto dall’art. 367 c.p. e della concreta possibilità che la denuncia del furto fosse ritenuta credibile;
ritenuto che a differenza di quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione della sussistenza del dolo per la correlazione della simulazione di reato anche con il materiale che era stato oggetto di compravendita con la persona offesa e che sarebbe stato sottratto insieme all’autocarro di cui era stato denunciato il simulato furto;
ritenuto, in merito al diniego delle attenuanti generiche, che la Corte di appello ne abbia fornito adeguata motivazione con riferimento alle modalità della condotta ed ai precedenti penali. A fronte di una motivazione puntuale, il ricorrente ha argomentato dei rilievi critici volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità.
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consig GLYPH sestensore
Il Pre •d nte