Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40830 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40830 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Copertino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte di appello di Lecce
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 Con sentenza del 16 dicembre 2024 la Corte di appello di Lecce, in accoglimento parziale del gravame proposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria, emessa il 16 marzo 2021 dal Tribunale di Lecce, ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 367 cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stato ritenuto integrato il reato contestato sulla base soltanto di una indicazione di luogo e orario diversi da quelli in cui il ricorrente ha subito un’aggressione. Il Collegio di appello avrebbe trascurato che quanto riferito nella denuncia non è né falso né immaginario, in quanto il ricorrente è stato effettivamente vittima di una brutale aggressione e ha subito lesioni. Pertanto, egli ha portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria un fatto realmente avvenuto e le inesattezze riferite circa l’orario e il luogo non rendono configurabile la sussistenza del reato ex art. 367 cod. pen., trattandosi di circostanze marginali che non smentiscono l’accertata aggressione e le lesioni patite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
Al ricorrente è stato contestato di avere commesso il reato di cui all’art. 367 cod. pen., perché con denuncia, destinata all’autorità giudiziaria, resa presso il pronto soccorso dell’ospedale di Copertino, dove si era recato in conseguenza di un’aggressione, aveva falsamente dichiarato di aver subito lesioni in occasione di un tentativo di rapina, posto in essere da ignoti.
Nella denuncia l’imputato aveva riferito di essere stato vittima di una tentata rapina e di un’aggressione da parte di tre soggetti stranieri tra le 4,10 – 4,15 e le 4,30 del 20 marzo 2019. In particolare, aveva esposto che, nel tratto di strada tra la rotatoria di Leverano e-il cimitero di Copertino, tre individui con passamontagna erano scesi da una vettura, che lo aveva sorpassato e gli si era posta davanti, costringendolo a frenare. A quel punto egli aveva fermato la marcia, era sceso dall’auto e scappato verso le campagne di Leverano, gettando per terra una chiave, per far credere ai rapinatori che si trattasse delle chiavi della macchina, così da impedire loro di portarla via. Era stato poi raggiunto dffi tre soggetti che, dopo averlo colpito alla nuca, si erano gettati addosso, colpendolo con calci e pugni. Aveva aggiunto di aver notato uno degli individui entrare nella sua autovettura.
Secondo la Corte di appello, da una rigorosa analisi del compendio probatorio emergevano elementi di segno fortemente contrario rispetto agli esiti del primo giudizio. A fronte di una ricostruzione fattuale così precisa e dettagliata e alla luce dei riscontri effettuati presso il nosocomio di Copertino, che nulla avevano riferito in merito a un presunto stato confusionale dell’imputato, tale da indurlo in errore sulle circostanze spazio – temporali dell’aggressione, doveva escludersi, infatti,
che il ricorrente, travolto dallo shock, avesse potuto riferire circostanze non vere con riferimento al luogo dell’aggressione. Inoltre, le indagini avevano provato che egli aveva denunciato il falso, atteso che della rapina non vi era alcuna traccia nell’acquisizione dei filmati delle videocamere e, comunque, all’ora indicata l’auto dell’imputato era altrove.
Il Collegio di appello ha ritenuto, quindi, configurato il delitto di simulazione del reato, considerato che il ricorrente non si era limitato a denunciare semplicemente di aver subito una aggressione, ma aveva «volontariamente e coscientemente denunciato un fatto criminoso mai avvenuto», ovvero la tentata rapina ad opera di ignoti.
2.1. Siffatte argomentazioni resistono ai rilievi censori del ricorrente.
Al riguardo, premesso che l’art. 367 cod. pen. «punisce chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo», va ricordato che questa Corte ha già da tempo affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, il raffronto tra il reato consumato e quello denunciato non va condotto con esclusivo riguardo alla astratta qualificazione giuridica del fatto, ma deve coinvolgere anche quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione (cfr.: Sez. 6, n. 7259 del 23/05/1984, COGNOME, Rv. 165580 – 01, che ha ritenuto sussistente il reato nell’ipotesi di un imputato che, avendo subito il furto della ruota di scorta della sua autovettura, aveva denunciato falsamente che gli era stata sottratta anche la batteria, previa effrazione del cofano anteriore).
Correlativamente, si è sostenuto che non è configurabile la fattispecie di simulazione di reato quando l’entità del fatto o altre modalità della sua verificazione siano state esposte in modo difforme dal vero, ma lo stesso non sia alterato così da costituire un fatto assolutamente diverso, poiché, ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’art. 367 cod. pen., rilevano solo quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione (Sez. 1, n. 27884 del 16/04/2014, Stoica, Rv. 262488 – 01: fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato in relazione alla narrazione dell’imputata, colpevole di un omicidio, che, per difendersi, aveva accusato del compimento del delitto ignote persone che si erano presentate incappucciate, fornendo una versione dei fatti palesemente inverosimile e non accompagnata da alcuna efficace condotta di alterazione delle tracce del delitto).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte di appello.
Ciò che è stato rimproverato al ricorrente è di avere denunciato una tentata rapina che non è mai accaduta. La denuncia sporta, infatti, era vera con riferimento all’aggressione, ma falsa con riguardo al tentativo di rapina.
Il ricorrente, quindi, nella denuncia, non aveva semplicemente riferito dati temporali o spaziali difformi da quelli reali, ma aveva aggiunto circostanze tali da configurare un fatto diverso da quello accaduto. Tali alterazioni del vero avevano modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti del fatto, da incidere sulla sua identificazione.
Ne discende che può affermarsi che la denuncia del ricorrente era idonea a deviare le indagini della polizia verso un reato, ossia la tentata rapina, che non si era verificato, così integrando il delitto in questione e ledendo il bene giuridico tutelato dalla norma, che va ravvisato nel corretto esercizio della funzione giurisdizionale, ossia nell’interesse a che l’attività giudiziaria, finalizzat all’accertamento e alla repressione dei reati, non sia svolta inutilmente, con il conseguente sviamento delle sue funzioni istituzionali.
Pur volendo aderire all’orientamento dottrinario, secondo cui ci si trova innanzi ad un reato plurioffensivo, che tutela, oltre all’interesse sopra indicato, anche l’interesse a che un innocente non subisca un’accusa ingiusta o venga perseguito penalmente, può affermarsi che la condotta dell’imputato ha leso anche l’interesse degli autori del fatto a non vedersi attribuito un reato diverso da quello commesso.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 novembre 2025.