Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40895 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40895 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; 7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la s epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono conse legge in sede di legittimità in quanto con il primo, diretto a contestare la tenuta della motivazione rispetto a responsabilità per il reato di cui all’ad 367 cod. pen. ascritto al ricorrente, rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità perché no profilo di manifesta illogicità del motivare o a vuoti e contraddittorietà argomentati delle quali, peraltro, la decisione impugnata non soffre;
con il secondo motivo si mette in discussione il tema inerente alla mancata esclusi recidiva, devoluto, con specificità di rilievi, solo in sede di legittimità atteso che il di appello faceva riferimento alla recidiva, solo nella rubrica e non nei relativi conten privi di puntuali censure dirette a contrastare la relativa valutazione, così che, pre risposta nel merito adottata dalla Corte territoriale, ne va rilevata, ora inammissibilità, destinata a travolgere anche la doglianza che occupa);
con il terzo motivo si contesta il giudizio relativo al mancato riconoscimento delle atipiche malgrado, anche su punto, la sentenza risulta sorretta da sufficiente e motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, così da portare la valutazione al riparo da censure prospettabili in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.