Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5992 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5992 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e il rigetto del ricorso nel resto;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 marzo 2025, ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione,
con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, per la durata di mesi tre. La Corte ha confermato il giudizio di colpevolezza del COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 367 cod. pen. commesso il 23 dicembre 2020 quando l’imputato, con querela diretta all’autorità giudiziaria, aveva disconosciuto la proprietà dell’autovettura “Opel” targata TARGA_VEICOLO sostenendo che erano stati, impropriamente, utilizzati i propri documenti di identità, denuncia presentata a seguito della notifica della richiesta di uno studio legale di partecipare alla negoziazione assistita relativa a un incidente cagionato da detto veicolo. L’imputato sosteneva, nella querela, di avere effettuato visura presso l’RAGIONE_SOCIALE dalla quale era risultato proprietario di diversa vettura.
2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili a fini della motivazione, NOME COGNOME chiede l’annullamento della sentenza impugnata e denuncia:
2.1. violazione di legge, per mancata applicazione dell’art. 49, comma 2, cod. pen. e omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’acquisizione della ritrattazione della proposta denuncia e per la inverosimiglianza del fatto denunciato, a seguito della subitanea ritrattazione della querela proposta dopo avere effettuato la visura A.C.I.
La sentenza impugnata non ha esaminato le censure difensive limitandosi ad un’acritica condivisione della sentenza di condanna;
2.2. violazione di legge e omessa motivazione sull’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. tenuto conto delle concrete modalità del fatto, della esiguità del danno cagionato e della minima offensività della condotta rivelatasi del tutto occasionale. Le precedenti condanne non riguardano reati della stessa indole e, comunque, i reati erano estinti;
2.3. violazione di legge (artt. 163, 164 e 175 cod. pen.) per omessa applicazione del beneficio della non menzione della condanna, denegato richiamando le precedenti condanne per le quali l’imputato aveva usufruito del beneficio della pena sospesa ma trascurando la ratio dell’istituto in parola;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen., 53 e 56-quater I. n. 689/1981 e 95, d. Igs. n. 150 del 2022. L’imputato, con i motivi di appello aveva chiesto la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ma la sentenza impugnata non ha esaminato tale motivo di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in accoglimento dei motivi di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria. Sono, invece, infondati i restanti motivi di ricorso.
2.E’ infondato il motivo di ricorso in punto di colpevolezza per effetto del mancato esame della ritrattazione proposta dall’imputato.
La Corte di merito ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che falsa denuncia determini l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquiren diretta all’accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all’art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia “prima facie” ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell’inizio di un procedimento penale. (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Pg, Rv. 275549 – 01): caratteristiche che non possedeva la denuncia querela del Dt COGNOME rafforzata dal riferimento al mendace accertamento condotto presso l’ARAGIONE_SOCIALE.I.. La documentazione acquisita dagli inquirenti, viceversa, dimostrava la proprietà dell’auto in capo all’imputato e la successiva vendita.
Nel caso in esame, la cd. ritrattazione del Dt COGNOME, che potrebbe integrare una forma di ravvedimento operoso piuttosto che una non prevista causa di esclusione della colpevolezza, è stata ritenuta irrilevante perché intervenuta dopo l’avvio delle investigazioni e inidonea ad elidere o attenuare efficacemente le conseguenze del fatto avendo già l’autorità investigativa ricostruito autonomamente la consistenza dei fatti.
Una conclusione rispetto alla quale si rivela generico il motivo di ricorso sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello che si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01), come nel caso in esame.
3.11 motivo di ricorso sulla mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna è manifestamente infondato alla stregua della stessa prospettazione difensiva che dà atto delle precedenti condanne a carico del COGNOME per le quali, avendo riportato il beneficio della sospensione condizionale della pena, i reati, decorsi cinque anni, erano stati dichiarati estinti.
Il beneficio della non menzione della condanna è applicabile solo per la “prima” condanna, ma l’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l’estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ai fini dell’applicazione del suddetto beneficio che ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, diversamente dalla funzione alla quale assolve la sospensione condizionale della pena, nel caso concedibile – e applicataanche in caso di condanne successive alla prima.
4.La Corte di merito non ha esaminato il motivo di impugnazione relativo all’applicazione della causa di estinzione del reato per particolare tenuità del fatto, in presenza di richiesta che non si connotava in termini di genericità o di manifesta infondatezza: come evidenziato nel ricorso, che a tal riguardo riporta la motivazione della richiesta in appello, le precedenti condanne non riguardavano reati della stessa indole e, comunque, si trattava di reati dichiarati estinti.
Il fatto per cui si procede, inoltre, non appare ex se incompatibile con il giudizio di minima offensività della condotta, per le concrete modalità di commissione che si sono risolte nella forma più elementare di denuncia di un reato inesistente.
5.Anche sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria non si è in presenza di richiesta manifestamente infondata o incompatibile, per limiti di pena o tipologia del reato, con la misura che veniva richiesta utilmente con l’atto di appello.
Né la sostituzione è incompatibile con l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso sottoposto a condizioni.
Va, infatti, ricordato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione sancito dall’art. 59, comma primo, lett. d), legge 2 novembre 1981, n. 689, nella formulazione successiva alla sua novellazione ad opera dall’art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore delle modifiche stesse, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole per il condannato (Sez. 2, n. 35181 del 01/10/2025, Acquaviva, Rv. 288697 – 01).
Il divieto di sostituzione della pena detentiva breve non si applica al caso in esame perché il fatto commesso dal NOME è antecedente alla entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, essendo stato commesso il 23 dicembre 2020 e sussiste
il concreto interesse dell’imputato ad una statuizione del giudice di merito sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 29 gennaio 2026
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