Simulazione di Reato: Quando la Denuncia di Furto Nasconde Altro
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico di simulazione di reato, offrendo spunti cruciali per comprendere i confini tra una legittima denuncia e un’accusa fittizia volta a coprire altre responsabilità. La vicenda riguarda un soggetto che, per giustificare un ingente ammanco di denaro, aveva denunciato di aver subito un furto, ma la sua versione è stata smontata pezzo per pezzo durante il processo. Analizziamo i fatti e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Il ricorrente, dopo aver omesso per alcuni giorni di depositare le somme che aveva prelevato nell’ambito della sua attività lavorativa, ha sporto denuncia per un presunto furto. Secondo la sua versione, una cospicua somma di denaro, pari a circa 50.000 euro, sarebbe stata sottratta dalla sua borsa da lavoro senza che egli se ne accorgesse. Tuttavia, la Corte d’Appello, con una sentenza poi confermata dalla Cassazione, ha ritenuto questa narrazione del tutto inverosimile e priva di fondamento.
Gli elementi che hanno portato a questa conclusione sono stati molteplici:
1. Contesto operativo: Il comportamento del ricorrente, che aveva trattenuto per giorni una somma così ingente, era già di per sé anomalo e contrario alle prassi interne.
2. Inverosimiglianza del racconto: Appariva implausibile che un furto di tale entità potesse avvenire senza che la vittima si accorgesse di nulla, soprattutto considerando che il denaro era custodito in una borsa da lavoro utilizzata quotidianamente.
3. Elementi probatori contrari: Le indagini hanno fatto emergere altre prove che contraddicevano la versione del denunciante, come le dichiarazioni di una contabile che aveva già notato delle anomalie.
La Difesa dell’Imputato e la Simulazione di Reato
La difesa ha tentato di sostenere che, anche se l’autore del furto fosse stato diverso da quello ipotizzato, il reato di sottrazione del denaro si era comunque verificato, e quindi non si potesse parlare di simulazione di reato. Secondo questa tesi, la denuncia non sarebbe stata falsa, ma avrebbe semplicemente sbagliato nell’individuare il responsabile. La Corte ha rigettato categoricamente questa argomentazione, chiarendo un punto fondamentale: l’appropriazione della somma da parte dello stesso imputato costituisce un fatto strutturalmente diverso da un furto subito. Denunciare un furto per mascherare una propria appropriazione indebita integra pienamente il delitto di simulazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che i primi due motivi di ricorso, incentrati sul mancato superamento del ragionevole dubbio e sul vizio di motivazione, erano in realtà un tentativo di riproporre una valutazione dei fatti già correttamente esclusa nei gradi di merito. La Corte territoriale non si era limitata a una valutazione generica della credibilità, ma aveva radicalmente escluso che il fatto (il furto) si fosse mai verificato.
La decisione si fonda su una valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti, che, considerati insieme, conducevano logicamente a ritenere la denuncia simulatoria. È stata esclusa anche l’ipotesi di un “furto con destrezza” talmente abile da sfuggire al controllo della vittima, proprio per l’inverosimiglianza del contesto descritto. Infine, anche il tentativo di screditare le dichiarazioni di un testimone è stato giudicato infondato, poiché la Corte aveva correttamente utilizzato solo le parti rilevanti di quella testimonianza, che non giustificavano comunque la denuncia presentata.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine in materia di simulazione di reato: non è sufficiente che un evento (come la perdita di denaro) si sia verificato; la denuncia deve essere veritiera nella sua interezza, compresa la dinamica dei fatti. Denunciare un furto per coprire un’appropriazione personale è un’azione penalmente rilevante che integra il delitto di simulazione. La decisione evidenzia come i giudici di merito debbano basare la loro valutazione non solo sulla credibilità intrinseca del denunciante, ma su un’analisi logica e congiunta di tutti gli elementi probatori disponibili, smascherando le narrazioni fittizie costruite per eludere le proprie responsabilità.
Quando una denuncia di furto può essere considerata simulazione di reato?
Una denuncia di furto integra il reato di simulazione quando viene accertato che il fatto denunciato non è mai avvenuto e che la narrazione è stata creata artificiosamente, ad esempio per mascherare una propria appropriazione indebita di denaro.
È sufficiente dimostrare che il denaro è effettivamente sparito per escludere la simulazione di reato?
No. Secondo la Corte, non basta che vi sia stata una sottrazione di denaro. Se la denuncia descrive un fatto strutturalmente diverso da quello reale (ad esempio, un furto subito invece di un’appropriazione personale), si configura comunque la simulazione, perché si accusa falsamente un reato mai commesso.
Quali elementi utilizza il giudice per valutare se una denuncia è falsa?
Il giudice valuta una serie di elementi, tra cui: la credibilità intrinseca del racconto del denunciante, la sua plausibilità logica, il contesto operativo, il comportamento del denunciante prima e dopo il presunto reato e la presenza di prove testimoniali o documentali che confermano o smentiscono la versione fornita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38937 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva,
OSSERVA
Ritenuto che i primi due motivi, incentrati sul mancato superamento del ragionevole dubbio e sul vizio di motivazione sono volti in realtà a riproporre la versione difensiva, accreditandola in punto di fatto e si risolvono dunque in deduzioni non consentite, risultando comunque manifestamente infondate, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che non si è limitata a valutare in termini generici la credibilità di quanto denunciato, ma ha inteso radicalmente escludere che il fatto si fosse verificato, avendo riguardo al contesto operativo del ricorrente ed a tutti gli altri elementi acquisiti, tali da rendere priva di giustificazione plausibilità la tesi che il predetto, avendo omesso per alcuni giorni di depositare le somme prelevate, potesse aver subito un furto, senza tuttavia avvedersi di nulla -pur a fronte della cospicua somma detenuta e inverosimilmente conservata nella sua borsa da lavoro-, prima del momento in cui si era presentato per il deposito: fra l’altro la Corte non si è limitata a valutare l’intrinseca credibilità e a prende atto della violazione di una disposizione interna da parte del ricorrente, elementi che valutati congiuntamente, conducevano alle legittime conclusioni assunte, ma ha dato conto anche di altri elementi, idonei a confermare l’assunto accusatorio e dunque il carattere simulatorio della denuncia, a cominciare dalle dichiarazioni della contabile COGNOME in merito alle anomalie già riscontrate;
Ritenuto in tale quadro che deve ritenersi esclusa non illogicamente l’ipotesi di un furto con destrezza, tale da sfuggire alla capacità di controllo della vittima, dovendosi inoltre rimarcare come del tutto infondata risulti l’osservazione difensiva secondo cui il delitto di simulazione di reato non sarebbe ravvisabile in quanto era stato confermato l’accertamento della sottrazione del denaro attribuibile al ricorrente e dunque la denuncia non avrebbe potuto reputarsi falsa per il solo fatto che fosse mutato il soggetto cui avrebbe dovuto attribuirsi la responsabilità: è agevole replicare che l’appropriazione della somma da parte dell’imputato non implica che quel fatto fosse stato comunque veridicamente denunciato, venendo in rilievo al contrario un fatto strutturalmente diverso, sotto il profilo della condotta e del contesto spazio-temporale;
Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto non è ravvisabile alcun travisamento delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME, nella parte concretamente utilizzata, essendo stato sottolineato dalla Corte che il
predetto aveva dato conto della possibilità della perdita di somme ovvero del compimento di furti in ambienti talvolta mal frequentati, ma aveva anche fatto riferimento ad azioni furtive rilevanti e subito denunciate, profili comunque inidonei a giustificare l’assunto difensivo correlato alla denuncia del ricorrente, incentrata su un ammanco cospicuo pari a circa euro 50.000,00, derivante da azione furtiva sfuggita a qualunque controllo;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il Consigliere e COGNOME nsore
Il Pfesiente