Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2549 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2549 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto la domanda di liberazione condizionale proposta da NOME COGNOME, in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei inflitta per i reati di omicidio e tentato omicidio, commessi a NOME in data 27 dicembre 1999, oltre che per porto e detenzione illegale di armi e munizioni, commessi in Noragugunne e Orgosolo fino al 28 febbraio 2000.
Avverso l’ordinanza, l’interessato, con l’atto a firma dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso, deducendo cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 176 cod. pen. in relazione al requisito del “sicuro ravvedimento” e per la creazione pretoria di una condicio iuris inesistente (art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen.).
Evidenzia il ricorrente la violazione del principio della valutazione globale del percorso esecutivo in quanto il Tribunale ha deciso svalutando un’intera biografia carceraria sulla base di un criterio meramente cronologico applicato all’ultima fase di trattamento. Inoltre, il Tribunale ha disatteso l’articolato normativo che non
prescrive la durata minima del regime di semilibertà quale presupposto per l’accesso alla liberazione condizionale, favorendo, piuttosto, la progressiva concessione dei benefici.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 primo comma lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 176 cod. pen., all’art. 3 ed all’art. 27 Cost. per l’errata interpretazione del concetto di “revisione critica”.
Evidenzia il ricorrente che il Tribunale ha operato un’indebita assimilazione del concetto di ravvedimento a quello di confessione che, assente nel caso concreto, impedisce l’accoglimento della istanza di liberazione condizionale.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la mancanza di motivazione, ex art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata valutazione dell’iniziativa riparatoria del condannato dedotta e documentata in modo specifico nella richiesta di concessione della liberazione condizionale.
Evidenzia il ricorrente l’omessa valutazione da parte del Tribunale della iniziativa di natura riparatoria intrapresa dal condannato. In particolare il Tribunale, nonostante il tenore del contenuto della raccomandata inviata da NOME COGNOME alle vittime del reato e della risposta delle stesse, ha seguito la sollecitazione dell’RAGIONE_SOCIALE di dover intraprendere il ricorrente un percorso di natura riparativa, ignorando che tale percorso era stato già avviato ed in tal senso non tenendo conto della giurisprudenza di legittimità che, al fine del giudizio di ravvedimento, valuta la “concreta apertura e disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime”.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la mancanza di motivazione, ex art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., in relazione al travisamento del significato probatorio di un singolo addebito disciplinare.
Evidenzia il ricorrente che il Tribunale, nonostante l’RAGIONE_SOCIALE l’abbia definita “non particolarmente grave”, ha valorizzato un’infrazione di natura amministrativo -contabile inficiando il giudizio prognostico, risalendo, peraltro, il singolo episodio al mese di agosto 2024.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce l’erronea qualificazione del reato in violazione dell’art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen.
Evidenzia il ricorrente che il Tribunale, oltre ad errare nella indicazione del cognome del condannato scrivendo “COGNOME” in luogo di “COGNOME“, ha erroneamente elencato nei reati in esecuzione anche il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., circostanza questa non aderente al vero.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, chiedeva il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
2. Generico e infondato il primo motivo atteso che il Tribunale, dopo avere inquadrato l’istituto della liberazione condizionale della pena, si è soffermato sul concetto di “sicuro ravvedimento” e sull’orientamento giurisprudenziale, ha aderito all’analisi effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE e, pur apprezzando il costante percorso di reinserimento sociale avviato dal condannato, ha escluso la sussistenza del sicuro ravvedimento.
La motivazione dell’ordinanza impugnata risponde nella specie ai canoni giurisprudenziali, perché, ispirandosi ad una prudenza effettivamente giustificata dalla gravità dei reati e dall’entità delle condanne, essa riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare l’effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato alla misura di risocializzazione più ampia concessa dall’ordinamento in sede di esecuzione penale. Il provvedimento censurato risulta, dunque, ad abundantiam essendo rappresentato e valutato il limite temporale, adeguatamente e non illogicamente motivato, né si rileva alcuna violazione dell’art. 176 cod. pen.
3. Parimenti infondato il secondo motivo.
In tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare – in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza – un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2021 Cc. (dep. 19/05/2021) Rv. 281366 – 02.
Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza ha valorizzato in motivazione gli ulteriori elementi emersi a conforto della invariata “posizione rispetto al reato in esecuzione, per il quale ha sempre proclamato la propria innocenza presentando una ricostruzione dei fatti diversa da quella della sentenza” (v. pag. 2 dell’ordinanza impugnata e dal penultimo capoverso di pag. 3).
Il provvedimento censurato risulta, dunque, adeguatamente e non illogicamente motivato, né si rileva alcuna violazione dell’art. 176 cod. pen.
Il terzo motivo è infondato.
Dalla lettura integrale della motivazione dell’ordinanza impugnata si ricava come il tema del mancato risarcimento non sia alla base del rigetto e non sia decisivo. In sede di reclamo, NOME COGNOME non ha allegato atti idonei a
documentare la manifestazione di interesse verso tutte le vittime; è omessa del tutto la manifestazione di interesse verso la vittima del tentato omicidio e incompleta si presenta quella verso la prossima congiunta della vittima di omicidio.
Peraltro, in tema di ravvedimento del condannato, tra gli elementi valutabili può essere considerato il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, ma il risarcimento del danno alla persona offesa non è sufficiente da solo a costituire prova del ravvedimento. È infatti necessario che il giudice valuti globalmente la condotta del soggetto -come è stato fatto adeguatamente nell’ordinanza impugnata- al fine di evidenziare come l’azione rieducativa complessivamente svolta abbia avuto per risultato il compiuto ravvedimento del reo, all’esito di una revisione critica della propria vita anteatta (Sez. 1, n. 3675 del 16/01/2007, dep.2007, Rv. 235796).
Infondato è anche il quarto motivo, considerato che il Tribunale di Sorveglianza ha ripreso gli addebiti disciplinari nella parte dell’ordinanza impugnata relativa alla relazione di sintesi, senza utilizzarli ai fini della decisione.
Infondato, infine, il quinto motivo.
Evidente l’errore materiale per refuso nel cognome del condannato, la circostanza di aver fatto riferimento l’ordinanza impugnata alla condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. non mina la logicità e la pienezza della motivazione in considerazione della gravità dei reati accertati. “Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado -si legge a pag. 1 dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza- emerge come i reati commessi si collochino nell’ambito della faida di NOME, avvenuta alla fine degli anni Novanta tra gruppi di famiglie contrapposte (i COGNOME, gli COGNOME e i COGNOME da una parte e i COGNOME, gli COGNOME, i COGNOME, i COGNOME e i COGNOME dall’altra) a causa di un intreccio di motivi di vendetta e interessi economici, nell’ambito della quale il detenuto -che non è originario di NOME– è stato condannato per aver vendicato la morte di un cugino della moglie, concorrendo con altri parenti e amici della donna nell’omicidio e nel tentato omicidio dei fratelli COGNOME“.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
COGNOME NOME COGNOME GLYPH Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese -.. GLYPH ‘.7 ,’ ,..1 GLYPH processuali.
Così deciso il 18 novembre 2025.