Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30306 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30306 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Falerone, il 12/12/1958 avverso la sentenza del 25/09/2023 del Tribunale di Larino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 settembre 2024, il Tribunale di Larino ha condannato l’imputato – per quanto qui rileva – alla pena di euro 3.500,00 di ammenda, con riconoscimento della continuazione e sospensione condizionale, per i reati di cui: a) agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, per avere omesso, nella sua qualità di datore di lavoro, l’adozione di adeguate impalcature o ponteggi o di precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta per
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lavori in quota; b) all’art. 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81 del 2008, perché il piano operativo di sicurezza non conteneva tutte le fasi lavorative, in particolare l’allestimento delle opere provvisionali; c) all’art. 136, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, per avere omesso la redazione, a mezzo di persona competente, del piano di montaggio uso e smontaggio, in funzione della complessità dei ponteggi scelti per lavori in quota.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, un’impugnazione qualificata come appello, con la quale ha denunciato: 1) l’insussistenza o, comunque, la non addebitabilità all’imputato del fatto di cui al capo a); 2) l’insussistenza del fatto di cui al capo b); 3) 2) l’insussistenza o la non configurabilità come reato del fatto di cui al capo c); 4) in via subordinata, la non punibilità per i fatti di cui ai capi b) e c), ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. 5) in via ulteriormente subordinata, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, rispetto al quale l’imputato non avrebbe interesse.
La Corte di appello ha trasmesso il fascicolo alla Corte di cassazione, in considerazione dell’inappellabilità della sentenza impugnata, recante condanna alla sola ammenda.
La difesa ha depositato memoria contenente motivi aggiunti, con cui: 1) con riferimento al capo a), rileva la manifesta illogicità della motivazione riguardo alla non esigibilità dell’obbligo di sovraintendere personalmente allo spostamento della “linea vita”; 2) con riferimento ai capi b) e c), lamenta la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione.
Con successiva memoria, la difesa ha replicato alle conclusioni del pubblico ministero, ribadendo quanto già dedotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell’ammenda.
Il ricorso è inammissibile, in quanto le doglianze proposte attengono, sia nella formulazione letterale sia nella sostanza, a valutazioni di merito circa la responsabilità penale, la tenuità del fatto, le circostanze e il trattamento sanzionatorio e non sono riconducibili, neanche in via interpretativa, alle
categorie dell’art. 606 cod. proc. pen. Non si evincono censure compiutamente formulate che siano riferibili a violazioni di legge o vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione.
Il ricorso è, in ogni caso, inammissibile, anche perché è fondato su motivi non specifici, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito e risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa.
Infatti, regola generale vuole che l’impugnazione sia inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto post fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822).
6. La sentenza impugnata è, comunque, correttamente motivata, sulla base delle risultanze istruttorie, da cui sono emersi: la posizione di garanzia dell’imputato datore di lavoro; il diretto riscontro delle violazioni nel corso dell’ispezione; la non adeguatezza delle misure precauzionali e dei necessari piani; la genericità delle deduzioni difensive, quanto all’inesigibilità di una condotta precauzionale in realtà evidentemente doverosa e all’attribuzione dell’eventuale responsabilità ad altri soggetti non meglio precisati. E ciò, anche sulla base della deposizione del teste NOME, che rende rilevanti le mere affermazioni di segno contrario del consulente tecnico di parte. Adeguata motivazione è stata fornita anche quanto al diniego delle circostanze generiche, mancando, quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., una specifica richiesta di parte, per di più in presenza di violazioni ripetute caratterizzate da una non modesta gravità.
7. Da quanto precede consegue l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria · dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Co à deciso il 06/06/2025
Il Consigliere estensore
NOME dro NOME COGNOME