Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14702 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTEL SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANT’ANGELO LODIGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, come in atti
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano / 1’8 febbraio 2023, ha integralmente confermato la sentenza, appellata dagli ‘ imputati, con cui il Tribunale di Lodi il 5 febbraio 2020, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili, in cooperazione colposa tra loro, del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, in conseguenza condannando ciascuno, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sull’aggravante, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa.
I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai Giudici di merito.
2.1.11 6 luglio 2011 si è verificato un incidente mortale all’interno di una fabbrica di mattoni.
Il lavoratore NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE con mansioni di addetto alla vendita ed estraneo al ciclo di produzione, avendo necessità di parlare con un collega, NOME COGNOME, si è allontanato dalla palazzina ove sono collocati gli uffici amministrativi e commerciali, e, raggiunto in auto il capannone, distante circa duecento metri, dove si fabbricano i mattoni, è entrato, secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, nella zona di traslazione della grande pinza del macchinario denominato “RAGIONE_SOCIALE” per la produzione di manufatti in cemento ed è stato violentemente colpito, prima, dalla pinza e, poi, dal carico di prodotto finito, riportand gravissime lesioni da schiacciamento che ne hanno causato la morte.
2.2. Gli imputati sono stati riconosciuti responsabili del decesso di NOME COGNOME nelle qualità di dirigente e di consigliere delegato dal datore di lavoro, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, e di direttore di stabilimento e di preposto NOME COGNOME, per colpa generica consistita nel non avere vigilato sull’osservanza delle misure di prevenzione antinfortunistiche, in particolare per non avere impedito la prassi, imprudente e negligente, instauratasi di chiudere i cancelli che dovevano segregare la zona estremamente pericolosa solo con il chiavistello ma senza bloccarli con il lucchetto, pur fornito ai lavoratori e presente in loco.
Ciò posto, ricorrono per la cassazione della sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il comune Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale lamentano promiscuamente violazione di legge, sotto il profilo della mancata o erronea applicazione della norma sulla valutazione delle prove, e conseguente travisamento dei fatti, ed illogicità della motivazione.
Rammentato che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito, NOME COGNOME avrebbe fatto accesso dal retro al locale in cui era il
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04 , pericoloso macchinario che poi la ha colpito mortalmente, non essendo cancelletti di accesso al perimetro interno chiusi con i lucchetti in dotazion che i ricorrenti hanno invece sostenuto essere la persona offesa entrata d parte anteriore per mera fatalità, senza essere visto da alcuno, propri momento in cui era in corso la pulizia del macchinario, i ricorrenti ritengono persuasiva la ricostruzione della Corte di appello e del Tribunale.
Ad avviso della Difesa degli imputati, la Corte avrebbe fatto cattivo gover delle regole sulla valutazione delle prove, trascurando plurimi elementi, os che dall’istruttoria è emerso che i cancelli di ingresso alla zona pericolos stati trovati chiusi, anche se non a chiave, cioè con il catenaccio inserito, perché se fossero stati solo accostati le vibrazioni della macchina li avre fatti riaprire; che non è indicativo del varco attraverso il quale la persona ha effettivamente fatto accesso al capannone ingresso il punto in cui è s trovata parcheggiata la sua auto, comunque non distante dalla parte anteri del fabbricato; che l’unica impronta di scarpa della p.o. che è stata tro collocata tra il primo ed il secondo cancello, con la conseguenza che non è sic che abbia superato il secondo cancello; che la macchina era accesa ed movimento e quindi solo un suicida avrebbe superato il secondo cancello, stant l’alto rischio di essere colpito dalla pinza in movimento; che, essendovi a polvere, ove la vittima avesse superato il secondo cancello, sarebbero rima , orme ben visibili, mentre altre non ve ne erano; ! -ké il mulettista COGNOMECOGNOME in una manovra di retromarcia’ fisologicamente non ha notato NOME nei pochi attimi che sono stati necessari allo stesso, entrato davanti, per raggiungere la posizione antistante la cabina di comando; che localizzazione delle ferite riportate sarebbe indicativa dell’avere la vittim accesso da dietro e non da davanti; che sarebbe tutta da valutare la eventu incidenza causale della mancanza di chiusura dei lucchetti ai catenacci, lucch che erano pacificamente presenti in azienda. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 2
4.11 P.G. della RAGIONE_SOCIALE. nella requisitoria scritta del 19 dicembre 2023 ha chie dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 6 luglio 2026, i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.
2. Le impugnazioni avverso la doppia conforme, in realtà, propongono una differente lettura delle fonti di prova ed ipotizzano una dinamica degli accadimenti alternativa a quella fatta propria, con idonea e non illogica motivazione, dai decidenti di merito. E gli argomenti svolti nel ricorso, in larga parte in fatto, costituiscono la mera reiterazione di quelli già esposti nell’atto d appello, che hanno trovato risposta non incongrua né illogica nella sentenza impugnata.
Peraltro, il tentativo di minimalizzazione nel ricorso della omissione relativa alla corretta chiusura dei cancelli (pp. 5-6 dell’impugnazione) non si confronta con la circostanza, ampiamente illustrata nella sentenza impugnata, anche con puntuale richiamo di emergenze istruttorie (alle pp. 13-14), del consolidamento di una pericolosa prassi consistente nel non serrare adeguatamente i cancelli, prassi peraltro nota ai vertici aziendali.
Il ricorso, inoltre, lamenta vizi (la violazione delle regole sulla valutazion delle prove e la illogicità, nemmeno indicata come manifesta) non facenti parte del catalogo dei vizi denunziabili; e, quanto alla – sostanzialmente denunziata violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., è appena il caso di osserva che, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M, Rv. 274191-02; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196-02, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risult dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame»).
Infine, non può parlarsi di “travisamento” in quanto la Corte di appello ha valutato le stesse prove già valutate dal Tribunale, senza integrazioni istruttorie; secondo la consolidata interpretazione di legittimità, infatti, «Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
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cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado», così, tra le numerose, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M, Rv. 283777.
Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinaziore della causa inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno RAGIONE_SOCIALE), a declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamen delle spese del procedimento e ciascuno della sanzione pecuniaria nella misura che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas delle ammende.
Così deciso il 10/01/2024.