Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3624 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3624  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dell’unico motivo proposto in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice d merito, e che, con riferimento al contenuto delle limitazioni, il ricorso non individua violazi legge o illogicità della motivazione, perché l’eliminazione dall’allestimento della camera detenuto di specchio, armadio con ante, fornelletto e suppellettili consegue sul piano logico al possibilità che questi ne possa fare uso per aggressioni in danno del personale di poliz penitenziaria o di altri detenuti, ed è, pertanto, colleciato alle esigenze di sicurezza interna all’art. 14-quater, comma 4, ord. pen., senza che abbia un rilievo sul piano logico che precedente aggressione che ha originato il provvedimento sia avvenul:a a mani nude, né rileva l’asserito contrasto con diversa ordinanza di quattro anni prima dello stesso Tribunale, di viene riportato in ricorso soltanto uno stralcio, atteso che la contraddittorietà rilevante quella interna al provvedimento impugnato (Sez. 3, Sentenza n. 13678 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 283034);
Preso atto della trasmissione da parte del carcere di una lettera manoscritta proveniente dal detenuto ed indirizzata a varie autorità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.